SENTENZA N. 282
ANNO 2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
omissis
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art.
6 della legge della Regione Campania
1° settembre 1993, n. 33
(Istituzione di parchi e riserve
naturali in Campania), promosso con
ordinanza emessa l’11 giugno 1997
dal TAR per la Campania sul ricorso
proposto da Comune di Procida ed
altro contro Regione Campania ed
altri, iscritta al n. 101 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell’anno 1999.
Udito nella
camera di consiglio dell’8 marzo
2000 il Giudice relatore Fernanda
Contri.
Ritenuto in fatto
I. Nel corso
di un giudizio amministrativo
promosso dal Comune di Procida ed
altro contro la Regione Campania ed
altri per impugnare e chiedere l’annullamento
dei decreto del Presidente della
Giunta regionale della Regione
Campania 2 giugno 1995 n. 5569,
recante "Perimetrazione
provvisoria e misure di salvaguardia
del Parco regionale dei Campi
Flegrei" – il Tribunale
amministrativo regionale per la
Campania ha sollevato, in
riferimento all’art 117 della
Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art
6 della legge della Regione Campania
1° settembre 1993, n. 33
(Istituzione di parchi e riserve
naturali in Campania).
Il predetto
decreto del Presidente della Giunta
regionale veniva impugnato dal
Comune di Procida, il cui territorio
risultava incluso nella
perimetraziorte provvisoria del
Parco regionale dei Campi Flegrei,
in quanto adottato senza le previe
procedure di cooperazione e raccordo
con gli enti locali previste dall’art.
22 della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree
protette).
Osserva il
collegio rimettente che il decreto
impugnato dal Comune ricorrente nel
giudizio amministrativo a quo
risulta conforme alla legge della
Regione Campania n. 33 dei 1993, che
non prevedeva tali procedure.
Nondimeno – aggiunge il TAR,
motivando sulla rilevanza nel
processo principale della sollevata
questione di legittimità
costituzionale – il decreto del
Presidente della Giunta regionale
dovrebbe essere annullato, ove
questa Corte dichiarasse l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6 della
legge regionale n. 33 del 1993, per
contrasto con l’art 117 della
Costituzione, in relazione all’art.
22 della legge n. 394 del 1991.
A norma dell’art.
22 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, costituisce principio
fondamentale per la disciplina delle
aree naturali protette regionali
"la partecipazione delle
province, delle comunità montane e
dei comuni al procedimento di
istituzione dell’area protetta,
fatta salva l’attribuzione delle
funzioni amministrative alle
province, ai sensi dell’art. 14
della legge 8 giugno 1990, n.
142". L’evocato art. 22 della
legge quadro sulle aree protette
precisa che "tale
partecipazione si realizza, tenuto
conto dell’art. 3 della stessa
legge n. 142 del 1990, attraverso
conferenze per la redazione di un
documento di indirizzo relativo all’analisi
territoriale dell’area da
destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all’individuazione
degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti dell’istituzione
dell’area protetta sul
territorio".
Il giudice a
quo rileva che l’atto
impugnato dal Comune di Procida,
"pur costituendo il momento
iniziale di un procedimento all’esito
del quale è condizionata l’istituzione
del parco, è caratterizzato da una
propria lesività immediata",
essendo le misure provvisorie di
salvaguardia vincolanti fino alla
redazione del piano del parco.
In ordine alla
non manifesta infondatezza della
questione sollevata, il TAR per la
Campania argomenta la difformità
della disciplina regionale impugnata
dall’art. 22 della legge quadro n.
394 del 1991, osservando che quest’ultima
disposizione richiede la
partecipazione al procedimento di
istituzione delle aree naturali
protette regionali dei singoli enti
locali il cui territorio possa
essere ricompreso in una di queste
attraverso conferenze apposite,
finalizzate alla redazione di un
documento di indirizzo concernente l’area
destinata a protezione. Tale
necessaria partecipazione non
sarebbe garantita, ad avviso del
giudice a quo, dalla
istituzione di un Comitato
consultivo regionale per le aree
naturali protette (art. 3 della
legge regionale impugnata) che
"non è integrato con la
partecipazione di rappresentanti dei
singoli enti locali interessati in
concreto, ma non è neppure composto
stabilmente da rappresentanti dei
comuni"; né, aggiunge il
collegio rimettente, la
partecipazione "può essere
assicurata con la semplice
possibilità di formulare
osservazioni e proposte nei
confronti dei decreti istitutivi del
parco" (art. 6, lettera b).
2. Non si
sono costituite davanti alla Corte
costituzionale le parti del giudizio
amministrativo a quo.
Considerato in
diritto
I. Il
Tribunale amministrativo regionale
per la Campania dubita, in
riferimento all’art. 117 della
Costituzione, in relazione all’art.
22 della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree
protette), della legittimità
costituzionale dell’art. 6 della
legge della Regione Campania 1°
settembre 1993, n. 33 (Istituzione
di parchi e riserve naturali in
Campania), che disciplina la
istituzione delle aree naturali
protette nella Regione.
A tal fine, la
disciplina regionale impugnata
prevede che, sentito il comitato
consultivo regionale per le aree
naturali protette, vengano istituiti
i parchi e le riserve naturali con
decreti temporanei dei presidente
della giunta regionale destinati a
definire provvisoriamente la
perimetrazione del territorio, la
descrizione dei luoghi, la probabile
zonizzazione e le misure transitorie
di salvaguardia. Tali decreti devono
essere notificati agli enti
territoriali interessati, i quali,
entro trenta giorni, possono
formulare "osservazioni e
proposte". A norma della
lettera c) del medesimo art. 6, la
giunta regionale, entro i successivi
sessanta giorni, su proposta del
comitato consultivo regionale per le
aree naturali protette, istituisce
in via definitiva, con singoli
provvedimenti, i parchi e le riserve
naturali.
Ad avviso del
collegio rimettente, tale disciplina
è in contrasto con l’art. 22
della legge quadro sulle aree
protette n. 394 del 1991, il quale,
tra i principi fondamentali per la
disciplina delle aree naturali
protette regionali, include "la
partecipazione delle province, delle
comunità montane e dei comuni al
procedimento di istituzione dell’area
protetta, fatta salva l’attribuzione
delle funzioni amministrative alle
province, ai sensi dell’art. 14
della legge 8 giugno 1990, n.
142". L’art. 22 della legge
quadro precisa altresì che
"tale partecipazione si
realizza, tenuto conto dell’art. 3
della stessa legge n. 142 del 1990,
attraverso conferenze per la
redazione di un documento di
indirizzo relativo all’analisi
territoriale dell’area, da
destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all’individuazione
degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti dell’istituzione
dell’area protetta sul
territorio".
La prevista
partecipazione non potrebbe, si
legge nell’ordinanza di
rimessione, "essere assicurata
con la semplice possibilità di
formulare osservazioni e proposte
nel confronti dei decreti istitutivi
del parco", dovendo il comune
interessato "avere la
possibilità di spiegare il suo
intervento prima dell’emanazione
di un atto che, quantunque
temporaneo, è efficace e quindi
potenzialmente lesivo",
attraverso conferenze apposite,
finalizzate alla redazione di un
documento di indirizzo relativo all’area
destinata a protezione, in base all’art.
22 della legge n. 394 del 1991.
2. La
questione è fondata
L’art. 22 della
legge n. 394 del 1991, evocato come
parametro interposto, prevede, da un
lato, che al procedimento di
istituzione delle aree protette
regionali partecipino le province,
le comunità montane e i comuni
interessati; dall’altro, che tale
partecipazione si realizzi
"attraverso conferenze per la
redazione di un documento di
indirizzo relativo all’analisi
territoriale dell’area da
destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all’individuazione
degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti dell’istituzione
dell’area protetta sul
territorio".
La partecipazione
al procedimento di istituzione delle
aree protette regionali dei singoli
enti locali il cui territorio sia
destinato a far parte dell’istituenda
area protetta, richiesta dall’art.
22 della legge quadro, non può
ritenersi garantita dalla
previsione, ad opera della legge
regionale impugnata, di un comitato
consultivo regionale per le aree
naturali protette (art. 3) che, come
osserva il giudice a quo, non
prevede la partecipazione di
rappresentanti dei singoli enti
locali interessati in concreto, né
è composto stabilmente da
rappresentanti dei comuni. La
richiesta partecipazione dei comuni
interessati neppure può ritenersi
legittimamente surrogata dalla
possibilità di formulare
osservazioni e proposte nei
confronti dei decreti istitutivi del
parco, loro concessa dalla lettera
b) dell’impugnato art. 6.
La disciplina
regionale denunciata, discostandosi
dall’art. 22 della legge quadro n.
394 del 1991 sia per l’omessa
previsione di forme di
partecipazione degli enti locali
territorialmente coinvolti nell’istituzione
dell’area naturale protetta, sia
per l’omessa previsione dello
strumento della conferenza,
specificamente incluso dal
legislatore statale tra i principi
fondamentali della materia, viola l’art.
117 della Costituzione, che impone
il rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dal
legislatore statale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 6 della
legge della Regione Campania 1°
settembre 1993, n. 33 (Istituzione
di parchi e riserve naturali in
Campania).
omissis