Numero 1/2 - 2000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Gerundo


Le province non hanno facoltà di modificare direttamente i piani regolatori dei comuni attraverso lo strumento del piano territoriale di coordinamento. Si riporta, una nota di Francesco Longo, a commento di una sentenza del Consiglio di Stato che fissa limiti ai poteri dell’ente intermedio in materia di efficacia dei propri atti di pianificazione

 

 

 

 

 

 

La Provincia non ha il potere – con il proprio piano territoriale di coordinamento – di modificare direttamente il piano regolatore generale di un Comune, che dovesse confliggere con il primo.

Per il Consiglio di Stato (quinta sezione, decisione del 20 marzo 2000, n. 1493), il Piano territoriale di coordinamento, contemplato dall’art. 15, comma 2 della legge n. 142/1990, appartiene alle categorie degli atti che hanno funzione di indirizzo, tipica degli atti di programmazione intermedia qual è, appunto, lo strumento di pianificazione provinciale.

L’indicata sua qualificazione di atto di indirizzo porta con sé l’effetto giuridico di non essere atto idoneo a produrre modificazioni dei piani regolatori comunali, in quanto la disciplina del territorio comunale non è materia rientrante nelle attribuzioni dell’ente Provincia.

Le esigenze di tutela e salvaguardia delle autonomie locali, costituzionalmente garantite (art. 5 Costituzione) e formalmente attuate con la legge n. 142 del 1990 art. 2, trovano, infatti, riconoscimento nell’affermazione dell’autonomia normativa e regolamentare in capo ai Comuni.

Così, l’intervento amministrativo della Provincia potrà avvenire solo nei confronti di quegli atti che pur essendo stati posti in essere dagli altri enti, hanno un oggetto rientrante nelle competenze e attribuzioni della Provincia, non suscettibile, al tempo stesso, di porsi in contrasto con la riconosciuta affermata autonomia normativa di altri enti.

Il principio fatto valere nell’Organo della giustizia amministrativa va inserito nel più esteso compito di programmazione attribuita alla Provincia dalla legge 142/1990.

In relazione a ciò, non ci si può sottrarre dal richiamare il potere attribuito alla stessa legge regionale dall’art. 15 della legge sulle autonomie locali, in materia di programmazione esplicabile nei confronti della Provincia. In particolare la legge regionale deve:

1. disciplinare l’intervento della Provincia nella fissazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

2. deve stabilire la regolamentazione inerente al concorso dei comuni per la formazione dei programmi pluriennali, nonché dei piani territoriali di coordinamento, (art. 15, commi 1 e 4, della legge n. 142);

3. rispettare i dettati in materia di programmazione ricavabili sempre dal medesimo art. 15 della legge 142 del 1990.

Mentre, sempre nella materia della programmazione, i poteri e le funzioni attribuite alla Provincia possono essere riassuntivamente così indicati:

1. raccolta e coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione regionale;

2. formulazione e adozione di programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promozione del coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni (art. 15 comma 1);

3. predisposizione e adozione del piano territoriale di coordinamento che, in attuazione dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio (comma 2);

4. accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione predisposti dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento;

5. ai sensi dell’art. 29, comma 5 della legge n. 142 del 1990, alla Provincia compete l’approvazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico adottati dalle Comunità montane, secondo procedure stabilite dalla legge regionale.

Emerge, dunque, che il potere di indirizzo si spinge nell’indicazione degli obiettivi da raggiungere alla successiva regolamentazione urbanistica comunale.

Al tempo stesso emerge che la Provincia rappresenta un "elemento" essenziale nel più generale sistema della programmazione, per le seguenti ragioni:

1. perché partecipa alla programmazione regionale;

2. perché ha il compito di predisporre propri piani;

3. perché ha il controllo e coordinamento degli strumenti di pianificazione dei Comuni, ponendo per essi le premesse concrete per una reciproca armonizzazione, senza incidere, direttamente e in forma particolare, sul contenuto pianificatorio dei singoli Comuni.

 

 

 

Articolo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28/6/2000, per gentile concessione dell’editore.

 

 

 

 

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