La Provincia non
ha il potere – con il proprio
piano territoriale di coordinamento
– di modificare direttamente il
piano regolatore generale di un
Comune, che dovesse confliggere con
il primo.
Per il Consiglio
di Stato (quinta sezione, decisione
del 20 marzo 2000, n. 1493), il
Piano territoriale di coordinamento,
contemplato dall’art. 15, comma 2
della legge n. 142/1990, appartiene
alle categorie degli atti che hanno
funzione di indirizzo, tipica degli
atti di programmazione intermedia
qual è, appunto, lo strumento di
pianificazione provinciale.
L’indicata sua
qualificazione di atto di indirizzo
porta con sé l’effetto giuridico
di non essere atto idoneo a produrre
modificazioni dei piani regolatori
comunali, in quanto la disciplina
del territorio comunale non è
materia rientrante nelle
attribuzioni dell’ente Provincia.
Le esigenze di
tutela e salvaguardia delle
autonomie locali, costituzionalmente
garantite (art. 5 Costituzione) e
formalmente attuate con la legge n.
142 del 1990 art. 2, trovano,
infatti, riconoscimento nell’affermazione
dell’autonomia normativa e
regolamentare in capo ai Comuni.
Così, l’intervento
amministrativo della Provincia
potrà avvenire solo nei confronti
di quegli atti che pur essendo stati
posti in essere dagli altri enti,
hanno un oggetto rientrante nelle
competenze e attribuzioni della
Provincia, non suscettibile, al
tempo stesso, di porsi in contrasto
con la riconosciuta affermata
autonomia normativa di altri enti.
Il principio
fatto valere nell’Organo della
giustizia amministrativa va inserito
nel più esteso compito di
programmazione attribuita alla
Provincia dalla legge 142/1990.
In relazione a
ciò, non ci si può sottrarre dal
richiamare il potere attribuito alla
stessa legge regionale dall’art.
15 della legge sulle autonomie
locali, in materia di programmazione
esplicabile nei confronti della
Provincia. In particolare la legge
regionale deve:
1. disciplinare
l’intervento della Provincia nella
fissazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi
e piani regionali;
2. deve
stabilire la regolamentazione
inerente al concorso dei comuni per
la formazione dei programmi
pluriennali, nonché dei piani
territoriali di coordinamento, (art.
15, commi 1 e 4, della legge n.
142);
3. rispettare
i dettati in materia di
programmazione ricavabili sempre dal
medesimo art. 15 della legge 142 del
1990.
Mentre, sempre
nella materia della programmazione,
i poteri e le funzioni attribuite
alla Provincia possono essere
riassuntivamente così indicati:
1. raccolta
e coordinamento delle proposte
avanzate dai Comuni, ai fini della
programmazione regionale;
2. formulazione
e adozione di programmi pluriennali,
sia di carattere generale che
settoriale, e promozione del
coordinamento dell’attività
programmatoria dei Comuni (art. 15
comma 1);
3. predisposizione
e adozione del piano territoriale di
coordinamento che, in attuazione dei
programmi regionali, determina
indirizzi generali di assetto del
territorio (comma 2);
4. accertamento
di compatibilità degli strumenti di
pianificazione predisposti dai
Comuni con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento;
5. ai sensi
dell’art. 29, comma 5 della legge
n. 142 del 1990, alla Provincia
compete l’approvazione dei piani
pluriennali di sviluppo
socio-economico adottati dalle
Comunità montane, secondo procedure
stabilite dalla legge regionale.
Emerge, dunque,
che il potere di indirizzo si spinge
nell’indicazione degli obiettivi
da raggiungere alla successiva
regolamentazione urbanistica
comunale.
Al tempo stesso
emerge che la Provincia rappresenta
un "elemento" essenziale
nel più generale sistema della
programmazione, per le seguenti
ragioni:
1. perché
partecipa alla programmazione
regionale;
2. perché
ha il compito di predisporre propri
piani;
3. perché
ha il controllo e coordinamento
degli strumenti di pianificazione
dei Comuni, ponendo per essi le
premesse concrete per una reciproca
armonizzazione, senza incidere,
direttamente e in forma particolare,
sul contenuto pianificatorio dei
singoli Comuni.
Articolo
pubblicato sul quotidiano "Il
Sole 24 Ore" del 28/6/2000, per
gentile concessione dell’editore.