Numero 1/2 - 2000

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Gerundo


Negli ultimi anni, la pianificazione di area vasta comincia ad essere oggetto di giurisprudenza, oltre i tradizionali piani territoriali paesistici sui quali i pronunciamenti sono già numerosi. I piani dei parchi, attesa la loro notevole diffusione nell’ultimo decennio, cominciano anch’essi ad essere presi in esame dai giudici, anche costituzionali, come nel caso di Procida. Si avviano le prime valutazioni giurisprudenziali sui piani territoriali di coordinamento

 

 

 

 

 

 

Bellezze naturali e tutela paesaggistica

 

La pianificazione paesistica e immediatamente imperativa e vincolante nei confronti dei privati, per cui deve ritenersi preclusa la possibilità di realizzare interventi edificatori che siano in contrasto col piano territoriale paesistico, ancorché conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

Ente giudicante

TAR Campania, sez. I, 10 settembre 1998, n. 2845

Parti in causa

Com. Anacapri c. Min. beni culturali

 

Nelle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale il piano territoriale paesistico può legittimamente imporre all’attività edificatoria divieti, limitazioni e prescrizioni al fine di impedire che delle stesse sia fatto un uso suscettibile di arrecare pregiudizio agli interessi paesistico – ambientali, senza che ciò comporti violazione dei principi costituzionali a difesa del diritto di proprietà ove detti divieti, limitazioni e prescrizioni riguardino beni che, per la loro localizzazione, caratterizzazione e vocazione, costituiscano una categoria originariamente d’interesse pubblico.

Ente giudicante

TAR Campania, sez. I, 10 settembre 1998, n. 2845

Parti in causa

Com. Anacapri c. Min. beni culturali

 

È legittimo il DPR 15 giugno 1994, che ha disposto la sostituzione dell’Amministrazione regionale della Campania col Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l’approvazione del piano territoriale paesistico della regione stessa, dovendo ritenersi sussistente l’occorrente requisito della permanente inattività della Regione quando questa, malgrado il decorso di sette anni e numerose diffide, abbia provveduto solo alla redazione di un piano riguardante l’intero territorio regionale.

Ente giudicante

TAR Campania, sez. I, 26 ottobre 1998, n. 3293

Parti in causa

Nuzzolo e altro c. Min. beni culturali.

 

Piano regolatore particolareggiato

 

L’art. 24 comma 1 L 28 febbraio 1985 n. 47 (che è legge quadro, come tale recante principi che si pongono come limiti alle leggi regionali ai sensi dell’art. 117 cost.), il quale mantiene l’approvazione regionale degli strumenti urbanistici attuativi per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento, non è derogabile dalle leggi regionali.

Ente giudicante

Cons. Stato (Sez. IV), 5 ottobre 1998, n. 1277

Parti in causa

Com. Bellaria Igea mar. c. Coop. Bagnini Bellaria e altro.

 

Inquinamento

 

L’interesse differenziato e qualificato al rispetto delle prescrizioni attinenti alla salubrità degli impianti di discarica, per i cittadini residenti nelle zone ove il piano regionale individua l’area per l’impianto di smaltimento dei rifiuti, discende dalla stessa normativa di riferimento che, nel disciplinare gli aspetti fondamentali dell’assetto territoriale derivante dall’installazione di detti impianti, contempla – in via diretta e connaturale – la posizione dei soggetti i quali vivono nel territorio interessato; sicché tali norme, oltreché alla realizzazione dell’interesse pubblico, mirano a salvaguardare anche l’interesse di detti soggetti) (ad esempio l’art. 2 DLgs 5 febbraio 1997 n. 22, che ha recepito le direttive comunitarie in materia di rifiuti, nella parte in cui recita che: "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo").

Ente giudicante

TAR Calabria, Catanzaro, 17 maggio 1999, n. 701

Parti in causa

Chiappetta e altro c. Reg. Calabria

 

L’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una stazione di trasferimento e di un impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati costituisce, ai sensi dell’art. 27 comma 5 Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, variante al piano regolatore generale per consentire la localizzazione dell’opera, e come tale non necessita di specifica motivazione in ordine alla comparazione tra l’interesse pubblico da realizzare e il sacrificio imposto al privato, oltre a quella insita nella natura della realizzanda opera pubblica. Il progetto per la realizzazione di una stazione di trasferimento e di un impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani e rifiuti ad essi assimilati non tossici nè nocivi richiede, ai sensi del dPR 12 aprile 1996, (s.n.) da ritenersi provvedimento di immediata precettività, la valutazione di impatto ambientale, adempimento al quale è tuttavia equiparabile il preventivo studio di impatto ambientale dell’opera cui il committente abbia provveduto e che sia stato oggetto di valutazione da parte dell’ente territoriale competente.

Ente giudicante

TAR Toscana, sez. II, 28 aprile 1999, n. 430

Parti in causa

Assoc. Aria Pulita c. Comitato ambiente Prato Sud e altro.

 

Regioni

 

Puglia

Mentre il vincolo ex art. 1 lett. m), dl 27 giugno 1985 n. 312 (conv. con modificazioni nella l. 8 agosto 1985 n. 431) ha natura relativa, riveste invece natura di inedificabilità assoluta (ancorché temporaneo, perché efficace sino all’approvazione del piano urbanistico territoriale tematico), il vincolo di cui all’art. 1 lett. f), LR Puglia 11 maggio 1990 n. 30, pure concernente i "(...) territori relativi alle zone di interesse archeologico".

Ente giudicante

TAR Puglia, sez. II Bari, 7 giugno 1999, n. 392

Parti in causa

Soc. Gallo & Co. c. Com. Ascoli Satriano e altro.

 

Lombardia

Spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare le delibere della Giunta regionale della Lombardia relative alla verifica e alle modifiche del piano territoriale dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana, in accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dall’applicazione delle misure di salvaguardia.

Ente giudicante

Corte cost., 11 giugno 1999, n. 226

Parti in causa

Reg. Lombardia c. Pres. Cons.

 

Non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare la delibera della giunta regionale della Lombardia di approvazione e di trasmissione al Consiglio regionale di progetto di legge regionale; va pertanto annullata la sentenza del Tar Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1997 n. 1738, nella parte in cui pronuncia l’annullamento della deliberazione della giunta regionale della Lombardia 1 marzo 1996 n. 9479 avente ad oggetto "approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l’approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale di cintura metropolitana – parco agricolo sud Milano".

Ente giudicante

Corte cost., 11 giugno 1999, n. 226

Parti in causa

Reg. Lombardia c. Pres. Cons.

Non sono fondate le q.l.c. dell’intera LR Lombardia n. 39 del 1995 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone) e degli art. da 15 a 20 della LR Lombardia n. 86 del 1983 nella parte in cui prevedono l’approvazione con legge del piano territoriale di coordinamento e ne disciplinano procedimento ed effetti, in quanto le prospettate censure di violazione del principio di legalità (artt. 97, 24, 101 comma 2, e 113 cost.), di interferenza nella funzione giurisdizionale (artt. 24 e 113 cost.) e di irragionevolezza e violazione del principio del giusto procedimento (artt. 3, 97, 24 e 113 cost.), derivanti dall’asserita preclusione del controllo giurisdizionale su un atto sostanzialmente amministrativo adottato con legge risultano insussistenti alla luce della corretta interpretazione delle disposizioni impugnate, ai sensi delle quali il procedimento di approvazione del piano di coordinamento si compone di due fasi, la prima esclusivamente amministrativa, con tutte le caratteristiche del giusto procedimento, articolata nell’elaborazione del progetto da parte dell’ente gestore e nella deliberazione da parte della giunta regionale delle modifiche necessarie, atti entrambi soggetti al sindacato del giudice amministrativo in quanto ad essi consegue l’automatica cogenza della salvaguardia; la seconda di mera approvazione (di natura politica) da parte dell’assemblea regionale, che tuttavia non attribuisce al contenuto del piano valore di legge, nè assume il significato di conversione dell’atto di pianificazione del parco.

Ente giudicante

Corte cost., 11 giugno 1999, n. 225

Parti in causa

Di Marca c. Com. Lomagna e altro

 

 

 

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