Bellezze naturali
e tutela paesaggistica
La pianificazione
paesistica e immediatamente
imperativa e vincolante nei
confronti dei privati, per cui deve
ritenersi preclusa la possibilità
di realizzare interventi edificatori
che siano in contrasto col piano
territoriale paesistico, ancorché
conformi alle prescrizioni dello
strumento urbanistico vigente.
Ente giudicante
TAR Campania,
sez. I, 10 settembre 1998, n. 2845
Parti in causa
Com. Anacapri c.
Min. beni culturali
Nelle diverse
zone in cui è suddiviso il
territorio comunale il piano
territoriale paesistico può
legittimamente imporre all’attività
edificatoria divieti, limitazioni e
prescrizioni al fine di impedire che
delle stesse sia fatto un uso
suscettibile di arrecare pregiudizio
agli interessi paesistico –
ambientali, senza che ciò comporti
violazione dei principi
costituzionali a difesa del diritto
di proprietà ove detti divieti,
limitazioni e prescrizioni
riguardino beni che, per la loro
localizzazione, caratterizzazione e
vocazione, costituiscano una
categoria originariamente d’interesse
pubblico.
Ente giudicante
TAR Campania,
sez. I, 10 settembre 1998, n. 2845
Parti in causa
Com. Anacapri c.
Min. beni culturali
È legittimo il
DPR 15 giugno 1994, che ha disposto
la sostituzione dell’Amministrazione
regionale della Campania col
Ministero per i beni culturali e
ambientali, ai fini del compimento
degli atti necessari per la
redazione e l’approvazione del
piano territoriale paesistico della
regione stessa, dovendo ritenersi
sussistente l’occorrente requisito
della permanente inattività della
Regione quando questa, malgrado il
decorso di sette anni e numerose
diffide, abbia provveduto solo alla
redazione di un piano riguardante l’intero
territorio regionale.
Ente giudicante
TAR Campania,
sez. I, 26 ottobre 1998, n. 3293
Parti in causa
Nuzzolo e altro
c. Min. beni culturali.
Piano regolatore
particolareggiato
L’art. 24 comma
1 L 28 febbraio 1985 n. 47 (che è
legge quadro, come tale recante
principi che si pongono come limiti
alle leggi regionali ai sensi dell’art.
117 cost.), il quale mantiene l’approvazione
regionale degli strumenti
urbanistici attuativi per le aree e
per gli ambiti territoriali
individuati dalle regioni come di
interesse regionale in sede di piano
territoriale di coordinamento, non
è derogabile dalle leggi regionali.
Ente giudicante
Cons. Stato (Sez.
IV), 5 ottobre 1998, n. 1277
Parti in causa
Com. Bellaria
Igea mar. c. Coop. Bagnini Bellaria
e altro.
Inquinamento
L’interesse
differenziato e qualificato al
rispetto delle prescrizioni
attinenti alla salubrità degli
impianti di discarica, per i
cittadini residenti nelle zone ove
il piano regionale individua l’area
per l’impianto di smaltimento dei
rifiuti, discende dalla stessa
normativa di riferimento che, nel
disciplinare gli aspetti
fondamentali dell’assetto
territoriale derivante dall’installazione
di detti impianti, contempla – in
via diretta e connaturale – la
posizione dei soggetti i quali
vivono nel territorio interessato;
sicché tali norme, oltreché alla
realizzazione dell’interesse
pubblico, mirano a salvaguardare
anche l’interesse di detti
soggetti) (ad esempio l’art. 2
DLgs 5 febbraio 1997 n. 22, che ha
recepito le direttive comunitarie in
materia di rifiuti, nella parte in
cui recita che: "i rifiuti
devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo").
Ente giudicante
TAR Calabria,
Catanzaro, 17 maggio 1999, n. 701
Parti in causa
Chiappetta e
altro c. Reg. Calabria
L’approvazione
del progetto esecutivo per la
realizzazione di una stazione di
trasferimento e di un impianto per
la selezione di rifiuti solidi
urbani e ad essi assimilati
costituisce, ai sensi dell’art. 27
comma 5 Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22,
variante al piano regolatore
generale per consentire la
localizzazione dell’opera, e come
tale non necessita di specifica
motivazione in ordine alla
comparazione tra l’interesse
pubblico da realizzare e il
sacrificio imposto al privato, oltre
a quella insita nella natura della
realizzanda opera pubblica. Il
progetto per la realizzazione di una
stazione di trasferimento e di un
impianto per la selezione di rifiuti
solidi urbani e rifiuti ad essi
assimilati non tossici nè nocivi
richiede, ai sensi del dPR 12 aprile
1996, (s.n.) da ritenersi
provvedimento di immediata
precettività, la valutazione di
impatto ambientale, adempimento al
quale è tuttavia equiparabile il
preventivo studio di impatto
ambientale dell’opera cui il
committente abbia provveduto e che
sia stato oggetto di valutazione da
parte dell’ente territoriale
competente.
Ente giudicante
TAR Toscana, sez.
II, 28 aprile 1999, n. 430
Parti in causa
Assoc. Aria
Pulita c. Comitato ambiente Prato
Sud e altro.
Regioni
Puglia
Mentre il vincolo
ex art. 1 lett. m), dl 27 giugno
1985 n. 312 (conv. con modificazioni
nella l. 8 agosto 1985 n. 431) ha
natura relativa, riveste invece
natura di inedificabilità assoluta
(ancorché temporaneo, perché
efficace sino all’approvazione del
piano urbanistico territoriale
tematico), il vincolo di cui all’art.
1 lett. f), LR Puglia 11 maggio 1990
n. 30, pure concernente i
"(...) territori relativi alle
zone di interesse
archeologico".
Ente giudicante
TAR Puglia, sez.
II Bari, 7 giugno 1999, n. 392
Parti in causa
Soc. Gallo &
Co. c. Com. Ascoli Satriano e altro.
Lombardia
Spetta allo
Stato, e per esso al giudice
amministrativo, annullare le
delibere della Giunta regionale
della Lombardia relative alla
verifica e alle modifiche del piano
territoriale dei parchi naturali e
dei parchi di cintura metropolitana,
in accoglimento di ricorsi proposti
dai soggetti immediatamente lesi
dall’applicazione delle misure di
salvaguardia.
Ente giudicante
Corte cost., 11
giugno 1999, n. 226
Parti in causa
Reg. Lombardia c.
Pres. Cons.
Non spetta allo
Stato, e per esso al giudice
amministrativo, annullare la
delibera della giunta regionale
della Lombardia di approvazione e di
trasmissione al Consiglio regionale
di progetto di legge regionale; va
pertanto annullata la sentenza del
Tar Lombardia, sez. II, 8 ottobre
1997 n. 1738, nella parte in cui
pronuncia l’annullamento della
deliberazione della giunta regionale
della Lombardia 1 marzo 1996 n. 9479
avente ad oggetto "approvazione
e trasmissione al Consiglio
regionale del progetto di legge per
l’approvazione del piano
territoriale di coordinamento del
parco regionale di cintura
metropolitana – parco agricolo sud
Milano".
Ente giudicante
Corte cost., 11
giugno 1999, n. 226
Parti in causa
Reg. Lombardia c.
Pres. Cons.
Non sono fondate
le q.l.c. dell’intera LR Lombardia
n. 39 del 1995 (Piano territoriale
di coordinamento del parco naturale
di Montevecchia e della Valle del
Curone) e degli art. da 15 a 20
della LR Lombardia n. 86 del 1983
nella parte in cui prevedono l’approvazione
con legge del piano territoriale di
coordinamento e ne disciplinano
procedimento ed effetti, in quanto
le prospettate censure di violazione
del principio di legalità (artt.
97, 24, 101 comma 2, e 113 cost.),
di interferenza nella funzione
giurisdizionale (artt. 24 e 113
cost.) e di irragionevolezza e
violazione del principio del giusto
procedimento (artt. 3, 97, 24 e 113
cost.), derivanti dall’asserita
preclusione del controllo
giurisdizionale su un atto
sostanzialmente amministrativo
adottato con legge risultano
insussistenti alla luce della
corretta interpretazione delle
disposizioni impugnate, ai sensi
delle quali il procedimento di
approvazione del piano di
coordinamento si compone di due
fasi, la prima esclusivamente
amministrativa, con tutte le
caratteristiche del giusto
procedimento, articolata nell’elaborazione
del progetto da parte dell’ente
gestore e nella deliberazione da
parte della giunta regionale delle
modifiche necessarie, atti entrambi
soggetti al sindacato del giudice
amministrativo in quanto ad essi
consegue l’automatica cogenza
della salvaguardia; la seconda di
mera approvazione (di natura
politica) da parte dell’assemblea
regionale, che tuttavia non
attribuisce al contenuto del piano
valore di legge, nè assume il
significato di conversione dell’atto
di pianificazione del parco.
Ente giudicante
Corte cost., 11
giugno 1999, n. 225
Parti in causa
Di Marca c. Com.
Lomagna e altro