Il monitoraggio relativo al II semestre del 2001 degli atti
amministrativi inerenti ad attività di
pianificazione urbanistica riguardanti i
comuni della Provincia di Salerno ed
espletate, oltre che dagli stessi, dalla
Regione Campania, dalla Provincia di Salerno
e dalle comunità montane salernitane,
estratti dal Burc, ci ha consentito di
censire 49 atti formalmente emanati. Anche
questa volta, quindi, il numero di
provvedimenti del semestre considerato (50)
è perfettamente in continuità con quello
dei tre semestri precedenti (1° e 2°
semestre 2000 e 1° semestre 2001).
Perdurano, cioè, quelle difficoltà e
inerzie dei comuni quali proponenti da un
lato e degli enti delegati a verifiche ed
approvazioni dall’altra, a mettere a
regime un vero processo di pianificazione
che consenta di rinnovare la strumentazione
urbanistica con la rapidità imposta dalle
incessanti trasformazioni in atto. La
ricognizione che qui si presenta restituisce
un quadro notevolmente frammentato: è
cresciuto il numero dei comuni in qualche
modo coinvolti (ben 46), ma questo avviene
per effetto delle differenti forme con cui
è possibile incidere sul sistema degli
strumenti di disciplina del territorio.
Alcuni comuni, tuttavia, restano del tutto
assenti, in quanto a provvedimenti che li
riguardano, in tutti e quattro i segmenti
temporali fin qui osservati: nei due anni
messi sotto osservazione i provvedimenti
hanno riguardato soltanto 57 comuni diversi
rispetto ai 158 della provincia. I comuni
che resistono e che, cioè, sono presenti in
tutti e quattro i semestri finora
considerati sono: Baronissi, Caggiano,
Castelnuovo Cilento, Salerno, mentre esce di
scena S. Marina. Tra i provvedimenti assunti
continua a prevalere il ricorso alla
variante allo strumento urbanistico
generale. Cinque, invece, i comuni che hanno
provveduto a depositare un nuovo Prg. Si
sottolinea il ricorso sempre più frequente
alle procedure accelerate di variante di cui
alla legge 1/1978 e all’art. 5 del Dpr
447/1998. Si rilevano i primi provvedimenti
inerenti la programmazione del commercio con
il rilascio del visto di conformità
regionale di cui alla Lr 1/2000.
Commissari per stanare le amministrazioni
Nella colonna denominata altro è possibile rilevare un raro
esempio di utilizzo dell’art. 22, comma 5,
della legge 136/1999, inerente la richiesta
di nomina, da parte del legale
rappresentante di una società, di un commissario
ad acta, in sostituzione del Comune di
Pontecagnano, sull’istanza di approvazione
del piano di lottizzazione convenzionata.
La suddetta legge riguarda, in generale,
“norme per il sostegno ed il rilancio
dell’edilizia residenziale pubblica e per
interventi in materia di opere a carattere
ambientale”. Gli artt. 21 e 22 sono
dedicati, rispettivamente, ai piani
attuativi e alla loro approvazione, in
termini di snellimento delle relative
procedure da parte dei consigli comunali. Il
comma 5, in particolare, recita:
“L’infruttuosa decorrenza dei termini di
cui ai precedenti commi costituisce
presupposto per la richiesta di intervento
sostitutivo. A tal fine è data facoltà
all’interessato di inoltrare istanza per
la nomina di un commissario ad acta al
presidente della giunta regionale il quale
provvede nel termine di quindici giorni. Gli
oneri derivanti dall’attività del
commissario ad acta sono posti a carico del
comune inadempiente”. Nella stessa colonna
altro un certo numero di interventi
relativi al commissariamento pronunciato ai
sensi del comma 60, art. 2, della legge
662/1996 (comma 6, art. 4 del Dl 398/1993,
convertito in legge 493/1993), che recita:
“Decorso inutilmente anche il termine di
cui al comma 5, l’interessato può
inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale, il quale, nell’esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici
giorni successivi, un commissario ad acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il
provvedimento che ha i medesimi effetti
della concessione edilizia. Gli oneri
finanziari relativi all’attività del
commissario di cui al presente comma sono a
carico del comune interessato”. Si tratta,
dunque, del commissariamento per il rilascio
di concessioni edilizie. Il ricorso al
commissariamento degli enti locali e alla
nomina di commissari ad acta, al fine di
ovviare ad inadempienze delle
amministrazioni pubbliche, ebbe
un’impennata in seguito all’entrata in
vigore della legge di riforma
dell’ordinamento delle autonomie locali ed
in concomitanza delle vicende
affaristico-mafiose. In questi anni i
commissari sono stati chiamati ad operare in
situazioni generalmente assai degradate
sotto il profilo sociale (infiltrazioni
mafiose, ordine pubblico) e amministrativo.
Il ricorso alla nomina di un commissario,
per ovviare ad inadempienze anche in campo
urbanistico-edilizio, è stato spesso
previsto da norme statali e regionali che
regolano la materia. Le difficoltà e gli
impedimenti, che hanno determinato
l’incapacità di redigere gli strumenti
urbanistici previsti dalle leggi o che ne
hanno determinato la condizione di non
essere meritevoli di approvazione una volta
sottoposti all’esame degli organi
competenti, hanno portato all’introduzione
di tale nuovo soggetto, con il compito di
esercitare le funzioni surrettizie dei
consigli comunali dei comuni inadempienti
rispetto ai termini della normativa. La
nomina dei commissari in campo urbanistico
può disporsi, infatti, per l’adozione dei
Prg, per l’adeguamento degli stessi alle
disposizioni sopravvenute, per la necessaria
loro rielaborazione, nonché per
l’adozione di strumenti attuativi e dei
programmi pluriennali di attuazione; i
commissari per il rilascio delle concessioni
edilizie, al verificarsi di particolari
circostanze, possono essere poi nominati dai
tribunali amministrativi regionali (Tar) e
dai presidenti delle amministrazioni
Figura 1 -
Evoluzione dei provvedimenti
adottati dagli enti (comuni,
province, comunità montane e
regione) relativamente a nuovi piani
urbanistici nei quatrro semestri
2000-2001 in Provincia di Salerno |
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provinciali. In particolare, in Campania, l’istituto del
commissariamento è previsto:
- per adozione e rielaborazione Prg (legge 1150/1942, art. 8; Lr
17/1982, art. 1)1;
- per adeguamento Prg: alle vigenti norme di difesa del
territorio dal rischio sismico (Lr 9/1983,
art.13); al piano urbanistico territoriale della
costiera sorrentino/amalfitana (Put - Lr
35/1987, art. 35); per assicurare la riserva di
standards per attrezzature religiose (Lr 9/1990,
art. 3);
- per piani di dettaglio: piano per l’edilizia economica e
popolare per i comuni obbligati (legge 167/1962,
art. 2); piani esecutivi finalizzati alla
ricostruzione dei territori colpiti da eventi
calamitosi (testo unico 76 del 30 marzo 1990,
artt. 7 e 34);
- per programmi pluriennali di attuazione (Lr 39/1978, art. 8,
come modificato dalla Lr 11/1983, art. 1).
L’intervento sostitutivo, tuttavia, non si è dimostrato una
soluzione efficace contro le inerzie che
attanagliano le amministrazioni locali. Il
periodo di commissariamento, in un contesto
caratterizzato da inadeguatezza e ritardi,
rappresenta un ulteriore momento di stasi
amministrativa; la mancanza di indirizzi
propositivi nei confronti degli organismi che si
andranno successivamente ad inserire, segna
negativamente il significato di questo istituto.
L’assenza di precise direttive inerenti
l’attività da svolgersi, con la precisazione
dei tempi attribuiti per l’espletamento del
mandato e la nomina di soggetti frutto di mera
scelta politico-clientelare ed effettuata al di
là delle specifiche competenze professionali
che l’incarico richiedeva, ha comportato
aggravi tali da mettere in discussione
l’utilità stessa del commissariamento.
L’istituto registra un bilancio del tutto
negativo relativamente alle inadempienze in
materia di pianificazione urbanistica. Si è
rilevato, infatti, con riferimento alle nomine
disposte dalla Regione Campania fino al 1982,
dopo di che la competenza è passata agli enti
delegati, che i tempi medi per l’adozione e la
presentazione del Prg si aggiravano sui 4-5
anni, mentre altrettanti ne occorrevano, tra
integrazioni varie, per l’emissione del
provvedimento finale, il quale solo nel 25% dei
casi è risultato positivo. A distanza di anni
dalla nomina, la regione stessa interviene nei
confronti di quei commissari ancora
inadempienti, disponendone la revoca. Con il
passaggio delle competenze agli enti delegati,
le cose non sono migliorate più di tanto, fatto
salvo per i tempi medi procedurali ridottisi a
3-4 anni. Particolarmente significativi sono i
decreti emessi dal presidente della giunta
regionale, per mezzo dei quali un considerevole
numero di sindaci è stato nominato commissario
ad acta per l’adozione di quei provvedimenti
finalizzati alla repressione delle opere
abusivamente realizzate nel territorio dei
rispettivi comuni; in questo caso con
l’assurdo giuridico che il sindaco sostituisce
sé stesso nell’emissione di provvedimenti che
egli, per inadempienza, non aveva assunto in
precedenza. Per concludere, la Provincia di
Salerno, con deliberazione n. 91/1996, ha
fornito gli indirizzi per l’accelerazione
delle procedure per l’adozione dei Prg dei
comuni commissariati.
Figura 2 -
Evoluzione dei provvedimenti
adottati dagli enti (comuni,
province, comunità montane e
regione) relativamente a varianti a
piani urbanistici nei quattro
semestri 2000-2001 in Provincia di
Salerno |
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Dal rapporto dell’attività dell’amministrazione provinciale
1995/1996, si legge che, su 20 comuni
commissariati dall’amministrazione
provinciale, 14 avevano adottato il Prg. Il
rapporto 1996/1997, infine, fa riferimento alla
nomina di 145 commissari ad acta ai sensi della
Lr 11/1983.
Si è monitorato in passato
Ci sembra interessante, in una sede in cui ci si occupa di fare il
punto sullo stato della pianificazione
territoriale nella Provincia di Salerno,
presentare un’esperienza di rilevazione
sistematica degli strumenti urbanistici
generali. Nel 1997 la Prefettura di Salerno
costituiva un gruppo di lavoro per
l’accelerazione dei tempi di cantierizzazione
delle opere pubbliche, il quale sottolineava
come le cause più frequenti di ritardo fossero
di natura urbanistica. In data 27.10.1997 la
Prefettura di Salerno inviava ai sindaci e ai
commissari prefettizi dei comuni della
provincia, una scheda di indagine avente per
oggetto la rilevazione dello stato dell’arte
relativamente agli strumenti urbanistici. Tale
indagine rientrava nell’ambito delle attività
di un’apposita commissione, costituita presso
la stessa prefettura, per l’accelerazione
delle opere pubbliche. La commissione aveva
avuto modo di rilevare che una delle cause più
frequenti di mancata cantierizzazione degli
interventi programmati fosse la carenza di
strumenti urbanistici in dotazione ai comuni. In
considerazione delle diverse competenze, che per
effetto delle sub-deleghe regionali regolano la
materia, la prefettura riteneva, quindi,
necessario un completo monitoraggio della
situazione provinciale finalizzata
all’attivazione di opportune iniziative per
l’accelerazione dell’iter di approvazione
delle opere pubbliche di interesse comunale. I
sindaci e i commissari venivano, quindi,
invitati a trasmettere la scheda di rilevazione
appositamente predisposta. La commissione
sottolineava come sia l’obsolescenza ed il
mancato adeguamento dei Prg alla normativa e ai
piani di livello superiore, sia il sovrapporsi
delle autorizzazioni e delle competenze,
costituissero motivo di grave ritardo negli
impegni di spesa. In particolare, si rilevava
che la quasi totalità dei Prg della provincia
avesse ormai superato i cinque anni di vigenza,
il che comportava la decadenza dei vincoli di
inedificabilità preordinati alla realizzazione
di opere pubbliche, i cui progetti dovevano
essere assoggettati alle procedure
amministrative proprie delle varianti
urbanistiche, con tempi di approvazione spesso
molto lunghi, anche se normativamente ridotti ai
sensi dell’art.1, comma 5, della legge 1/1978.
Proprio alla luce di tale situazione si inseriva
l’indagine conoscitiva interessante i 158
comuni della provincia2. La disponibilità di
tutti gli elementi per una valutazione generale
del fenomeno in ambito provinciale sarebbero
stati utili, ai competenti organi istituzionali,
anche ai fini di eventuali proposte di modifiche
legislative che potessero concorrere a
semplificare e snellire i tempi di realizzazione
delle opere.
Il gruppo di lavoro, nell’ambito della sua azione di supporto e di
collaborazione agli enti locali, oltre a recarsi
direttamente presso 50 comuni per verificare,
nelle singole realtà locali, gli effettivi
impedimenti al completamento delle opere, e a
contattare i funzionari di altri 54 comuni, ebbe
una serie di incontri presso gli uffici
interessati al perfezionamento delle procedure3.
Alcune riunioni si svolsero presso la Prefettura
di Salerno su singole questioni, limitatamente
al comune di volta in volta interessato, ovvero
su problematiche di carattere più ampio come,
ad esempio, l’incontro del 30.4.1996 con il
coordinatore del Servizio piani e programmi
della Regione Campania, relativamente agli
interventi finanziati ex legge 64/1986 e
successivamente interrotti, al quale
parteciparono i rappresentanti dei comuni
interessati. In data 24.6.1996 fu rassegnata la
relazione aggiuntiva della commissione
prefettizia per l’accelerazione delle opere
pubbliche. La relazione aveva la finalità
di esporre alcune considerazioni in ordine alle
risultanze del lavoro svolto sino a quel momento
e proporre delle ipotesi su strumenti ed
interventi attivabili per migliorare
l’efficacia dell’iter di attuazione delle
opere pubbliche nella Provincia di Salerno. Dopo
lo screening che aveva interessato circa
50 comuni, era possibile fare una prima analisi
delle prevalenti cause dei ritardi riscontrati.
Si premette che la tipologia dei lavori
esaminati era costituita, per la maggioranza, da
opere di piccola e media entità, di competenza
comunale, generalmente finanziate con mutui
della cassa depositi e prestiti. Le più
frequenti cause di ritardo nell’impegno delle
somme disponibili erano di natura urbanistica.
Sotto questo aspetto venivano ricomprese sia
quelle connesse all’inadeguatezza della
strumentazione urbanistica comunale, sia quelle
conseguenti all’adozione di strumenti
urbanistici di grado superiore finalizzati alla
tutela ambientale e paesaggistica del
territorio, quali il piano urbanistico
territoriale della costiera
sorrentino-amalfitana, i piani territoriali
paesistici del Cilento costiero e del Cilento
interno e l’istituzione del parco nazionale
del Cilento e quello regionale dei Monti
Picentini. L’obsolescenza ed il mancato
adeguamento dei Prg alla normativa di livello
superiore, il sovrapporsi delle autorizzazioni e
delle competenze, costituivano tutti motivo di
grave ritardo negli impegni di spesa. Scendendo
nel particolare si rilevava che la quasi totalità
dei Prg aveva ormai superato i cinque anni di
vigenza. Ciò aveva comportato la decadenza dei
vincoli di inedificabilità preordinati alla
realizzazione delle opere pubbliche i cui
progetti, di conseguenza, dovevano essere
assoggettati alle procedure amministrative
proprie delle varianti ai Prg, seppure con i
tempi accelerati delle norme relative ai piani
di zona, come consentito dalla legge 1/1978.
La variante, una volta adottata con delibera di
consiglio comunale, va pubblicata per acquisire
le eventuali osservazioni, approvata, previo
esame delle stesse, e trasmessa alla regione per
il visto di conformità; è, infine, il
presidente della Giunta provinciale o il
presidente della comunità montana che emette il
provvedimento finale. Si è avuto modo di
riscontrare che questo iter richiede da uno a
due anni di tempo4. Analoga procedura
coinvolge anche tutte le opere pubbliche nei
comuni sottoposti a Put che non abbiano adeguato
i Prg alle previsioni di tale strumento,
indipendentemente dal fatto che siano decorsi o
meno cinque anni dalla approvazione del Prg.
Infatti, in questi casi va chiesto alla sezione
urbanistica regionale l’accertamento della
conformità dell’opera alle previsioni del Put,
e tale procedura comporta anche più di un anno
per l’espletamento. La creazione dei parchi e,
in particolare, di quello nazionale del Cilento,
che interessa oltre 60 comuni, aveva prodotto un
ulteriore aggravio delle procedure preliminari
di approvazione di un’opera pubblica, già
condizionate dalla presenza del piano
territoriale paesistico5. Più in
generale, per tutte le opere ricadenti in zone
vincolate, si è riscontrato come i tempi di
approvazione da parte delle soprintendenze siano
molto lunghi. In alcuni casi i ritardi erano da
ascrivere a progettazioni non adeguate ai più
attuali criteri di ingegneria naturalistica, ciò
con riferimento soprattutto agli interventi di
tutela idrogeologica o di protezione dei
litorali. Infine, per dare un ulteriore elemento
di meditazione sulla gravità della lentezza
delle procedure urbanistiche si faceva
riferimento anche al piano parcheggi della
Regione Campania, attuativo della legge 122/1989
che, per imperfezioni procedurali, era,
all’epoca, ancora in attesa
dell’approvazione del Consiglio regionale, con
conseguente blocco di tutti i relativi
finanziamenti. Difficoltà risultavano connesse
anche alla localizzazione degli interventi di
edilizia residenziale pubblica finalizzata alla
eliminazione delle baracche nei comuni
terremotati in presenza di fondi già
disponibili che avrebbero dovuto essere, per
legge regionale, attivati entro un determinato
termine. Naturalmente, quanto sopra interessava
anche le opere in corso per quanto attiene le
inevitabili varianti che, per le note carenze
progettuali, affrontate in modo decisivo dalla
legge Merloni, caratterizzavano buona parte
degli interventi oggetto dell’attenzione della
commissione6. Al termine di questa
disamina venivano prospettate alcune ipotesi
operative che avrebbero potuto migliorare la
soluzione delle problematiche esposte7.
Insomma, l’impressione era che, nel sistema
politico dell’alternanza, le amministrazioni
che, vincendo le elezioni si sostituiscono a
quelle precedenti, manifestano la generale
tendenza a rimettere in discussione le
scelte precedentemente operate, anche quando
l’iter di formalizzazione delle pratiche
dovesse risultare ormai avanzato. Anche questo,
pur facendo salva l’inderogabile libertà di
scelta, si riteneva dovesse essere regolamentato
per evitare sperperi di denaro pubblico ed
ulteriori motivi di allungamento dei tempi di
cantierizzazione dei finanziamenti già
disponibili.
1 L’art.1 della Lr 17/1982 stabilisce che “in caso di inerzia, le
comunità montane e, per i comuni non
interamente compresi in esse, le province
provvedono a mezzo di commissari ad acta agli
adempimenti previsti dall’articolo 8 della
legge 1150/1942 e successive modificazioni,
entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
stabiliti dalla stessa norma”.
2 In data 22.6.1996 veniva rassegnata la relazione consuntiva inerente
l’indagine conoscitiva sulla situazione
delle opere pubbliche nei comuni della provincia,
frutto dell’attività del gruppo di lavoro
opere pubbliche costituito presso la prefettura
con funzioni di supporto e collaborazione agli
enti locali per l’accelerazione delle opere
pubbliche. Il gruppo di lavoro, sulla base dei
criteri preliminarmente concordati nel corso
della riunione svoltasi presso la prefettura in
data 11.1.1996, ebbe una serie di incontri con
gli amministratori e i tecnici di 50 comuni,
oltre che con i segretari comunali e/o tecnici
di ulteriori 54 comuni. L’importo complessivo
delle opere oggetto di verifica da parte del
gruppo di lavoro per i suddetti comuni ammontava
ad una percentuale pari a circa il 42%
dell’importo complessivo relativo all’intera
provincia, nonché il 79% del dato complessivo
riferito alle opere del solo circondario
provinciale con esclusione del comune capoluogo.
Per le 508 opere verificate, alla data del
20.6.1996, si riscontrava la seguente
situazione: a) 68 opere già realizzate; b) 282
opere le cui procedure sono state riavviate o ne
è ripresa l’esecuzione; c) 158 opere
esaminate e il cui iter istruttorio viene
tuttora seguito.
3 In particolare, recandosi presso la Soprintendenza BAAAS, il comitato
tecnico regionale e il Genio civile di Salerno,
nonché presso gli altri uffici della Regione
Campania, quali: Servizio urbanistica, Servizio
piani e programmi, Servizio edilizia pubblica
abitativa, Servizio disinquinamento e tutela
ambientale, Settore istruzione e cultura,
Servizio acque ed acquedotti, Settore lavori
pubblici – Ctr regionale, al fine di
sollecitare i provvedimenti di rispettiva
competenza e di ottenere chiarificazioni su
questioni di carattere procedimentale e
generale, con particolare riferimento alle
specifiche situazioni verificate.
4 Il passaggio regionale per la conformità era individuato come un
primo segmento procedurale che avrebbe potuto
essere eliminato al fine di accorciare l’iter
dei piani, con grande economia sui tempi
complessivi occorrenti per la cantierizzazione
delle opere pubbliche.
5 La Commissione, infatti, sottolinea come, oltre alla emissione del
decreto di cui all’art. 7 della legge 1497 ed
all’invio dello stesso, per i poteri di
annullamento alla Soprintendenza BAAAS, l’ente
deve richiedere il nulla osta all’ente parco.
Poiché sia l’ente parco che la Soprintendenza
operano per la tutela paesaggistica ed
ambientale, secondo la commissione, anche questo
ulteriore segmento potrebbe essere
opportunamente abbreviato, accorpando le
competenze nell’ente parco che appare
naturalmente preposto alla richiamata tutela,
soprattutto nell’ampia accezione che ne ha
dato la norma di legge costitutiva. La
commissione ricorda che un primo tentativo di
snellire le procedure fu compiuto da un Dl che
prevedeva la delega del potere di annullamento
del decreto ex art. 7 legge 1497 dal Ministero
dei beni culturali alle Soprintendenze e che
fallì in quanto il decreto non fu convertito in
legge né reiterato.
6 Un secondo aspetto preso in considerazione, sia sui tempi di
cantierizzazione che di formalizzazione delle
varianti, è quello relativo al perfezionamento
dei mutui. Un terzo elemento che determinava
il protrarsi degli iter, soprattutto dei tempi
di appalto, fu rilevato nella forte
indeterminatezza che ha caratterizzato
l’avviamento della nuova normativa sugli
appalti pubblici. La mancanza del regolamento,
il differimento reiterato di termini hanno
comportato incertezze, difficoltà
interpretative e riproposizioni di procedure che
avrebbero potuto essere superate solo con
l’entrata in vigore del regolamento stesso. Un
quarto aspetto significativo, in ordine ai
motivi di sospensione e ritardi nei lavori, era
costituito dal contenzioso tra ente appaltante
ed imprese. È invece il contenzioso
amministrativo che spesso intralcia il regolare
andamento dei lavori. Su tale aspetto si rendeva
opportuno intervenire, anche con note ufficiali,
per richiamare le amministrazioni sulle
procedure che potessero porre in essere per la
soluzione del contenzioso, in sede
amministrativa. In particolare, è stato
richiamato l’art. 31della legge 109/1992 volto
proprio a snellire tali procedure.
7 Si proponeva, ad esempio, di istituire, mediante
una norma legislativa ad hoc, una conferenza
permanente di servizio, coordinata dalla
prefettura, nella quale procedere alla
approvazione delle opere pubbliche e delle
relative varianti. Si era avuto modo di
verificare, infatti, che lo strumento della
conferenza di servizi, attivato di volta in
volta da piccole strutture amministrative, quali
i comuni della Provincia di Salerno, si presenta
di difficile gestione. La creazione, in
particolari condizioni di emergenza, di una
struttura coordinata, costituita da funzionari a
ciò delegati dalle rispettive amministrazioni,
avrebbe potuto, secondo la proposta, rendere
tale strumento effettivamente operativo e
risolutivo per il drastico accorciamento dei
tempi tecnici necessari alla definizione delle
diverse pratiche. Si riteneva, inoltre,
opportuna la creazione di uno sportello
che facesse da interfaccia tra le diverse
amministrazioni svolgendo funzioni di
orientamento ed informazione, soprattutto in una
fase di cambiamento delle normative come è
quella attuale. Si riteneva, infine, opportuno
segnalare la possibilità di estendere alle
prefetture l’accesso al servizio Telecassa
della Cassa depositi e prestiti, gestito da
Telecom. Con tale servizio sarebbe possibile
acquisire tutte le informazioni sui mutui degli
enti pubblici.
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