Con la recente Lr 28.11.2001, n. 19, il legislatore regionale ha
adottato – anche alla luce della recente
riforma costituzionale in tema di
ripartizione della potestà legislativa –
la nuova disciplina normativa dell’attività
edilizia, tenendo conto, al contempo, sia
della esigenza di tutela e valorizzazione
del nostro territorio, sia della necessità
di snellire quanto più possibile
l’attività delle pubbliche
amministrazioni coinvolte quotidianamente
nell’attuazione di tale disciplina.
Ovviamente il testo in commento tiene conto
dei recenti indirizzi normativi in tema di
titoli abilitativi all’esercizio
dell’attività edilizia, di cui al Dpr
6.6.2001, n. 380, la cui entrata in vigore
è stata più volte rinviata, ed al ddil
varato dal Consiglio dei ministri il 28
giugno scorso e recante la cosiddetta manovra
dei cento giorni; tuttavia va rilevato
anche che il legislatore regionale ha
introdotto delle disposizioni che non
trovano precedenti nell’attuale quadro
normativo sia nazionale che regionale.
In tale ottica, se da un lato è stata recepita la dicotomia
concessione edilizia – denuncia di inizio
attività, con la contestuale eliminazione
dell’autorizzazione edilizia (con
un’unica eccezione, di cui si dirà in
seguito), dall’altro è stata dettata una
puntuale ed innovativa disciplina del
procedimento preordinato al rilascio della
concessione (art. 1), dell’esercizio di
poteri sostitutivi mediante nomina di un
commissario ad acta (art. 4), del
novero degli interventi subordinati a
semplice denuncia di inizio attività (art.
2) e degli interventi da realizzare sulle
aree ricadenti nel demanio marittimo; senza
contare, poi, le disposizioni dettate in
tema di parcheggi pertinenziali (art. 7).
Con riferimento agli artt. 1 e 4 della Lr
19/2001 vanno sottolineati senz’altro il
carattere perentorio dei termini ivi
contenuti, l’immediata comunicazione,
all’atto del deposito dell’istanza di
concessione, del nominativo del responsabile
del procedimento, l’attribuzione al
dirigente del competente ufficio dei compiti
propri della commissione edilizia (nel caso
di comuni che non abbiano incluso
quest’ultima tra gli organi ritenuti
indispensabili ex legge 449/1997) e la
puntuale definizione degli adempimenti
rimessi al commissario ad acta,
nominato, a seconda dei casi, dal Presidente
dell’amministrazione provinciale o dal
Presidente della comunità montana, in caso
di inerzia dell’amministrazione
procedente.
La ratio di tali disposizioni corrisponde, con tutta evidenza,
all’esigenza di assicurare la trasparenza
dell’azione amministrativa, di garantire
il rispetto dei tempi assegnati a ciascuna
fase endoprocedimentale, e, soprattutto, di
evitare che inutili lungaggini burocratiche
si ripercuotano sulle legittime aspettative
dei privati.
Quanto alla denuncia di inizio attività, costituisce un’importante
novità la ricomprensione, nel novero degli
interventi subordinati a denuncia di inizio
attività, dei “mutamenti di destinazione
d’uso di immobili o di loro parti che non
comportino interventi di trasformazione
dell’aspetto esteriore, di volumi e di
superfici” e della “realizzazione di
impianti serricoli funzionali allo sviluppo
delle attività agricole”; si tratta, in
entrambi i casi, di interventi di scarsa
entità, realizzabili esclusivamente a
condizione della loro comprovata conformità
rispetto alle prescrizioni urbanistiche.
Lo stesso art. 2, inoltre, reca la distinzione tra mutamento di
destinazione d’uso con o senza opere, laddove
quest’ultimo, da realizzarsi “nell’ambito
di categorie compatibili con le singole zone
territitoriali omogenee”, è libero – in
quanto non comportante alcuna incidenza
sull’assetto urbanistico dell’area
interessata – mentre il mutamento di
destinazione che presupponga l’esecuzione di
opere che modifichino la sagoma, i volumi e le
superfici esistenti, anche qualora implichi un
“passaggio di categoria edilizia”, resta
subordinato, al fine di consentire un maggiore
controllo da parte dell’amministrazione
comunale competente, alla concessione edilizia.
L’altra importante innovazione, come già anticipato, attiene alla
realizzazione di parcheggi pertinenziali a
singole unità immobiliari, soggetta a denuncia
di inizio attività o ad autorizzazione a
seconda della pertinenzialità o meno delle aree
in cui detti parcheggi vanno realizzati rispetto
agli edifici cui questi ultimi afferiscono; in
tale ultima ipotesi l’edificazione dei
parcheggi può avvenire – entro 36 mesi dal
rilascio dell’autorizzazione – anche in
deroga alla strumentazione urbanistica vigente.
In tal modo si è fortemente perseguito lo scopo di decongestionare le
aree pubbliche ormai invase dai veicoli in
sosta, e di consentire, nel rispetto delle
caratteristiche geomorfologiche del suolo, la
costruzione di parcheggi, anche interrati, che
“non possono essere ceduti separatamente
dall’unità immobiliare alla quale sono legati
da vincoli pertinenziali”, e della cui
realizzazione deve sempre essere informata la
Soprintendenza per i beni archeologici
competente per territorio.
Per incentivare la costruzione di tali parcheggi, inoltre, è stato
previsto che “possono avanzare richiesta di
autorizzazione … anche cooperative di
produzione e lavoro … che, a mezzo di atto
d’obbligo registrato, si impegnino a vendere
successivamente in regime di pertinenzialità i
posti auto realizzati ai proprietari di
esistenti unità immobiliari”.
In conclusione, da un’attenta lettura della
normativa in commento è facile evincere che il
legislatore regionale – lungi dal voler
liberalizzare indiscriminatamente l’attività
edilizia – ha inteso equilibrare le esigenze
dei privati interessati e degli operatori del
settore con la necessità di salvaguardare il
territorio attraverso forme di controllo tese ad
impedire la commissione degli abusi di cui la
Regione Campania è, purtroppo, tuttora
disseminata.
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