La legge 122/1989, nota come legge Tognoli, mette a disposizione delle
amministrazioni comunali un importante
strumento di pianificazione e gestione delle
aree destinate alla sosta, denominato programma
urbano dei parcheggi (Pup); esso
presenta una notevole valenza urbanistica
visto che il Pup può costituire variante
agli strumenti urbanistici vigenti nel caso
in cui contenga indicazioni contrastanti con
essi.
La legge Tognoli introdusse, inoltre, il raddoppio dei valori minimi
della dotazione di spazi per la sosta
pertinenziali alle nuove edificazioni nella
misura di 1mq/10mc, nonché incentivi di
natura finanziaria per la costruzione di
nuovi parcheggi e nuovi strumenti di
controllo della sosta su strada in modo da
facilitarne la gestione.
In particolare l’art. 3 della citata legge ha demandato alle regioni
il compito di approvare e finanziare i Pup
dei comuni di medie e piccole dimensioni,
mentre l’art. 6 ha individuato 15 grandi
città, fra le quali Napoli, i cui programmi
di intervento in materia di parcheggi
dovevano essere approvati dalle rispettive
regioni.
Le risorse economiche previste dall’art. 6, complessivamente pari a
lire 44.315.000.000, risultano totalmente
impegnate dalla Giunta regionale che, con
proprio atto del 16.11.1999, n. 7495, ha
approvato il Pup del Comune di Napoli con
relative procedure per la realizzazione
degli interventi in corso di esecuzione.
Il piano degli interventi di cui all’art. 3, approvato dal Consiglio
regionale della Campania con atto del
31.12.1999, n. 53/1, è in corso di
attuazione. Con deliberazione del 27.4.2001,
n. 1707, la Giunta regionale della Campania
ha operato una prima assegnazione delle
risorse stanziate a valere sia sui
finanziamenti statali sia utilizzando fondi
regionali.
Sul Burc n. 17/2002 è stata pubblicata la delibera di Giunta regionale
del 5.3.2002, n. 814, che riporta, quale
allegato, le “linee di indirizzo per
l’esecuzione di programmi urbani
parcheggi” redatti ai sensi dell’art. 3
della legge 122/1989 e riferiti ai Pup
approvati con deliberazioni del Consiglio
regionale del 31.12.1999, n. 53/1, già
finanziati in accordo con le indicazioni di
cui alla delibera di giunta regionale del
27.4.2001, n. 1707.
Nelle citate linee di indirizzo, oltre alla precisazione delle modalità
di redazione dei progetti, di realizzazione
delle opere e di conseguente trasferimento
dei finanziamenti, viene prevista la
possibilità di delocalizzazione degli
interventi.
Per la redazione dei progetti viene chiarito che qualora l’importo
del progetto ecceda quello del finanziamento
concesso, bisognerà specificare le fonti
economiche integrative ovvero la chiara
individuazione di un lotto funzionale
realizzabile con l’importo del contributo
disponibile, per garantire, in ogni caso, la
fruibilità del parcheggio da
realizzare.
Circa la diversa localizzazione di un intervento di
parcheggio inserito in un Pup già
approvato, si precisa come tale eventualità
venga consentita solo qualora si produca
idonea motivazione e fermo restando
l’entità del finanziamento inizialmente
concesso.
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