La legge
regionale 3/2002 di riforma del
sistema di trasporto pubblico locale
e sistemi di mobilità (Tplsm) della
Regione Campania dà attuazione al DLgs 422
del 19 novembre 1997 e successive modifiche.
È utile ricordare come le esigenze che
hanno sostenuto la riforma nazionale sono
molteplici, tra le principali:
1. incrementare la qualità e quantità dei servizi di
trasporto pubblico nelle aree urbane ed
extraurbane;
2. ridurre il costo sostenuto dalla collettività per
l’erogazione dei servizi per i quali
sussistono obblighi di servizi pubblico;
3. migliorare la competitività delle imprese pubbliche e
private concessionarie del servizio.
Per conseguire tali risultati, la normativa nazionale ha introdotto i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) delega alle regioni dei compiti di programmazione e amministrazione
del sistema dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale (Tprl),
inclusi i trasporti ferroviari, marittimi e
aerei di interesse regionale;
b) delega alle regioni della responsabilità del finanziamento dei
servizi di trasporto ritenuti essenziali
per la mobilità sul loro territorio
(definiti servizi minimi) e agli enti locali
della responsabilità del finanziamento di
ulteriori servizi, definiti servizi
aggiuntivi;
c) definizione di una procedura di programmazione triennale con
cui le regioni, tenuto conto della
programmazione delle province e degli altri
enti locali, individuano i servizi minimi da
finanziare con un apposito fondo
regionale trasporti;
d) trasferimento dei beni, degli impianti e
dell’infrastruttura delle ferrovie
in ex gestione commissariale governativa e
delle ferrovie in concessione al
demanio e al patrimonio delle regioni;
e) adozione del principio di separazione contabile e/o organizzativa
fra la gestione dell’infrastruttura
ferroviaria e l’esercizio dei servizi
di trasporto ferroviario locale e regionale,
applicando anche al trasporto locale i
principi espressi dalla direttiva Cee
440/1991;
f) adozione del contratto di servizio come strumento con cui
regolare le relazioni che regioni, province,
comuni e altri enti locali stabiliscono con
imprese di trasporto pubbliche e/o private
cui si affida l’esercizio di qualsiasi
servizio di trasporto pubblico, scegliendo
di recepire le indicazioni espresse nei
regolamenti Cee 1191/1969 e 1839/1991;
g) obbligo di perseguire nei contratti di servizio un progressivo
incremento del rapporto fra ricavi da
traffico e costi operativi, che
dovrà essere pari almeno al 35% a partire
dall’1 gennaio 2000;
h) subentro delle regioni allo Stato nel rapporto con le Ferrovie
dello Stato spa per la stipulazione e
amministrazione dei contatti di servizio per
i servizi ferroviari di interesse regionale
e locale;
i) introduzione di forme concorrenziali (gare europee) di
affidamento di qualsiasi servizio di
Tprl ad imprese di trasporto pubbliche e/o
private;
l) obbligo delle regioni e degli enti locali di attuare, entro e non
oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione
delle aziende speciali e dei consorzi in
società di capitali ovvero in cooperative a
responsabilità limitata;
m) possibilità per le regioni di prevedere un periodo transitorio
da concludersi comunque entro il 31 dicembre
2003, nel corso del quale vi è la facoltà
di mantenere tutti gli affidamenti dei
servizi alle aziende e imprese attuali
concessionarie.
Il trasporto pubblico regionale e locale in Campania
La legge della Regione Campania applica le indicazioni e gli
adempimenti previsti dalla normativa europea
e nazionale in tema di Tprl riformando le
regole e le strutture di funzionamento del
settore, tenendo conto tuttavia delle
specificità economiche, occupazionali,
imprenditoriali e sociali della Regione
Campania.
Attualmente in Campania operano, oltre ad Fs spa e a MetroNapoli, 132
aziende di trasporto che offrono servizi di
trasporto pubblico autofilotranviari e
ferroviari.
I servizi di trasporto pubblico locale su gomma sono erogati da
tutte le 132 aziende con caratteristiche
estremamente diversificate tra di loro.
È possibile distinguere fra:
a) 9 aziende pubbliche, tra cui vi sono le aziende municipalizzate, le
aziende speciali derivanti dalla
trasformazione delle ex municipalizzate, le
aziende in gestione governativa e le aziende
in gestione regionale;
b) 123 imprese private, tra cui vi sono le società di diritto privato
e imprenditori individuali.
Delle 9 aziende pubbliche solo 3 (Circumvesuviana, Sepsa e Ferrovia
Alifana) offrono sia servizi su gomma che su
ferro. A queste si aggiungono Trenitalia
Divisione Regionale e MetroNapoli.
Complessivamente il numero di addetti del settore può stimarsi pari a
circa 16.500 unità, senza considerare il
personale Fs e MetroNapoli. Nel comparto del
trasporto su gomma gli addetti sono circa
13.000.
Di questi circa il 75% appartiene alle 9 aziende pubbliche.
In particolare la Anm di Napoli impiega da sola circa il 33% degli
addetti totali. Le tre imprese ferroviarie
regionali impiegano invece circa 3.800
addetti. Di questi ben 2.600 appartengono
alla Circumvesuviana.
Complessivamente sono offerti circa 158 milioni di bus-km con 4.100
veicoli, e 6,4 milioni di treni-km su una
rete regionale di 236 Km (Fs esclusa).
L’offerta di servizi di trasporto locale
su gomma finanziati dalla Regione
Campania è pari a circa 158 milioni di
bus-km ed è aumentata del 23% dal 1995. Il
51% dei bus-km è relativo a tratte
extraurbane e il 49% a tratte urbane.
Complessivamente i bus-km urbani di Napoli rappresentano il 42% delle
percorrenze regionali di ogni tipo.
L’offerta di servizi di trasporto su ferro erogati dalle 3
imprese ferroviarie regionali è costituita
da 6,4 milioni di treni-km annui, di cui 3,7
sono della Circumvesuviana.
I passeggeri trasportati sono pari a 45 milioni annui. A questi vanno
aggiunti i 42 milioni di passeggeri
trasportati da Fs (di cui 19,7 su treni
metropolitani e 20 su treni diretti e
regionali). I passeggeri-km sono invece pari
a 643 milioni annui per le 3 imprese
ferroviarie regionali e ad essi vanno
aggiunti i 1.326 milioni di passeggeri-km
delle Fs di cui 959 sono relativi ai treni
diretti e regionali, 205 ai treni
metropolitani e 161 agli intercity. Il
valore economico complessivo del settore dei
trasporti terrestri in Campania è pari a
circa 1.600 miliardi. Il contributo
totale a carico della regione per i
servizi su gomma è stato pari a 620
miliardi nel 2000 e pari a 670 miliardi nel
2001. Nello stesso anno, con il
trasferimento dei fondi dallo Stato alle
regioni, la Regione Campania utilizza circa
233 miliardi di lire per finanziare i
servizi di trasporto ferroviario offerti da
Trenitalia e 274 miliardi per quelli offerti
dalle ferrovie regionali.
Gli obiettivi della legge di riforma del trasporto regionale e locale
Le principali finalità della legge di riforma del trasporto regionale
e locale della Campania sono migliorare la
qualità e la quantità dei servizi di
trasporto offerti con tutte le modalità
nella regione, favorire l’accessibilità e
la mobilità di passeggeri e merci,
sostenere lo sviluppo economico e ridurre la
congestione e l’inquinamento ambientale.
In coerenza alle indicazioni della normativa nazionale, la legge
intende raggiungere tali obiettivi da un
lato sviluppando il confronto concorrenziale
fra le imprese pubbliche e private
responsabili dell’erogazione dei servizi,
tenendo conto delle esigenze di crescita
competitiva delle aziende e di quelle dei
lavoratori loro dipendenti; dall’altro
ridisegnando i processi di pianificazione,
programmazione e controllo dei servizi e
degli investimenti, in modo da consentire
alla regione e agli enti locali di aumentare
l’offerta di servizi di trasporto e
migliorare la dotazione infrastrutturale
della Campania. La legge introduce dunque principi
di regolazione e meccanismi operativi di
funzionamento del sistema di trasporto
regionale per conciliare le esigenze dei
diversi soggetti istituzionali e sociali:
1. i cittadini che richiedono servizi di trasporto
qualitativamente e quantitativamente
migliori;
2. la regione chiamata ad attuare la riforma e responsabile del
finanziamento del sistema;
3. gli enti locali (province e comuni) responsabili della qualità
e della quantità dei servizi di trasporto e
spesso proprietari delle aziende di
trasporto pubblico;
4. le 9 aziende pubbliche stesse, impegnate già da tempo in
difficili interventi di riorganizzazione e
recupero di efficienza;
5. le 123 imprese private che hanno investito e scommesso sul
settore;
6. i sindacati impegnati nella tutela dell’occupazione e nello
sviluppo professionale dei lavoratori.
Dunque la legge si prefigge di applicare:
a) meccanismi di affidamento concorrenziale dei servizi e di tutela
della concorrenza;
b) meccanismi di controllo della quantità e quantità dei servizi;
c) meccanismi di pianificazione dei sistemi di mobilità e
programmazione dei servizi;
d) meccanismi di tutela dell’occupazione e di riqualificazione
professionale del personale;
e) meccanismi di incentivo del riassetto e della riorganizzazione delle
imprese;
f) strutture e organizzazioni di supporto per lo sviluppo, la gestione
e il monitoraggio del sistema di Tplsm.
In particolare, ai fini di una precisa definizione degli effetti che la
legge potrà esercitare sul trasporto locale
della Campania, occorre specificare e
descrivere i meccanismi da essa introdotti
per riorganizzare le relazioni, gli enti e
le istituzioni e fra essi e le imprese
coinvolte nel processo di regolazione,
pianificazione, coordinamento e gestione
delle reti e dei servizi della regione.
Meccanismi di decentramento amministrativo e regolazione delle
relazioni regione-enti locali
La legge attua un deciso decentramento amministrativo,
attribuendo distinte competenze alla
regione, alle province, ai comuni, alle
comunità montane ed isolane, e promovendo
l’adozione di soluzioni congiunte per
l’integrazione dei sistemi di trasporto
presenti sul territorio.
Alla regione in particolare competono le funzioni ed i compiti
di programmazione e vigilanza e le funzioni
amministrative in materia di:
1. reti e servizi ferroviari regionali e locali;
2. reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali
interprovinciali che collegano tre o più
province e interregionali;
3. reti, impianti e servizi marittimi, fluviali, aerei ed
elicotteristici.
Alle province competono le funzioni e i compiti di
programmazione e amministrazione non
espressamente riservate alla regione e non
espressamente delegate ai comuni capoluogo
di provincia in materia di:
1. reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali
urbani ed extraurbani;
2. nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la
gestione della mobilità;
3. reti impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali
interprovinciali che collegano due province
della Regione Campania;
4. servizi e impianti di trasporto a fune;
5. servizi lacuali.
Ai comuni capoluogo di provincia competono le funzioni e i
compiti di programmazione e amministrazione
in materia di:
1. reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non
convenzionali;
2. reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di
metropolitane in sede propria;
3. nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della
mobilità;
4. impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente
nell’ambito comunale.
Pianificazione degli investimenti e programmazione dei servizi
Per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di trasporto, la legge
definisce un modello di pianificazione e
programmazione dei servizi e degli
investimenti, più flessibile, in grado di
recepire innovazioni e progetti di
miglioramento del sistema di mobilità. Il
processo di pianificazione e programmazione
si articola più precisamente in attività
di pianificazione degli investimenti e
pianificazione dei servizi per la mobilità,
fra loro coordinate sulla base di obiettivi
comuni a carattere generale.
La pianificazione degli investimenti riguarda le scelte relative
ai progetti per la realizzazione di
infrastrutture, impianti e veicoli per il
trasporto di persone e delle merci e si
articola in una successione di documenti
diversi adottati dalla regione e dagli enti
locali.
I piani generali dei trasporti (Pgt), in particolare, contengono
le linee strategiche per la configurazione
del sistema e le scelte generali per il
riassetto organizzativo ed economico del
settore. Il Pgt della Regione Campania è
denominato piano regionale dei trasporti
(Prt). I Pgt delle singole province sono
denominati piani provinciali dei
trasporti (Ppt). I Pgt dei comuni o di
comuni associati sono denominati piani
urbani della mobilità (Pum).
I programmi operativi di settore (Pos), a loro volta, contengono
gli interventi relativi al trasporto
pubblico e privato, di persone e di merci,
su strada, su ferro, via mare, aereo e
elicotteristico sull’intero territorio di
competenza dell’ente che ne cura la
redazione. I Pos possono avere contenuti
integrativi rispetto ai Pgt e possono essere
approvati anche in assenza degli stessi.
Infine, gli studi di fattibilità (Sf) riguardano un singolo
intervento o un insieme organico e
coordinato di interventi e contengono le
verifiche funzionali, tecniche,
amministrative, economiche, commerciali,
finanziarie ed ambientali necessarie alla
sua realizzazione. Gli Sf possono avere
contenuti integrativi rispetto ai Pgt e ai
Pos e possono essere approvati anche in loro
assenza.
I rapporti fra regione, province e comuni nell’ambito della
pianificazione degli investimenti sono
distinti in riferimento ai documenti da
redigere. La regione elabora le linee guida
relative alla pianificazione strategica
degli enti locali.
Ogni 5 anni le province e i comuni
elaborano e adottano, sulla base delle linee
guida della regione, i Ppt e i Pum. Le
province trasmettono alla regione i Ppt per
il visto di conformità. I comuni
trasmettono alle province e alla regione i
Pum per il visto di conformità. La regione
infine adotta ogni 5 anni il Prt, tenuto
conto dei Pgt approvati e trasmessi dagli
enti locali. I programmi operativi di
competenza della regione sono approvati
sentito il consiglio delle autonomie locali.
Invece i Pos di competenza delle province
sono da loro approvati, previo parere
favorevole della regione se innovativi e
integrativi rispetto al Ppt o redatti in sua
assenza. I Pos di competenza di singoli
comuni o di comuni associati sono da loro
approvati, previo parere favorevole della
provincia competente e della regione se
innovativi e integrativi rispetto al Pum o
redatti in sua assenza. Gli studi di
fattibilità sono approvati dall’ente
pubblico competente, regione o enti locali;
possono essere redatti da altri soggetti
pubblici e/o privati e presentati per
l’approvazione alla regione o agli enti
locali.
La pianificazione dei servizi per la mobilità, invece, riguarda
la gestione del sistema dei trasporti,
l’utilizzo ottimale delle risorse
disponibili al fine di soddisfare la domanda
di mobilità e si svolge secondo le modalità
di programmazione triennale indicate dal
DLgs 422/1997. La pianificazione dei servizi
viene definita ed attuata indipendentemente
dallo stato di avanzamento del processo di
pianificazione degli investimenti.
Il processo di programmazione triennale si avvia con la regione che
approva le linee direttive del trasporto
pubblico le quali contengono la definizione
dei principi e dei criteri per la
determinazione dei servizi minimi e la
definizione della dimensione minima delle
unità di gestione da affidare mediante
procedura di affidamento concorsuale. La
regione in particolare approva inoltre
programmi triennali di Tpl per i servizi
minimi di sua competenza.
Le province a loro volta approvano programmi triennali di Tpl in
riferimento a singoli bacini di traffico, ed
elaborano e trasmettono alla regione anche
proposte relative alla programmazione
triennale dei servizi minimi ferroviari di
competenza della regione. Ciascuna
provincia, in concorso con i comuni
interessati, individua i bacini per la
pianificazione dei servizi della mobilità
intercomunale. In particolare con il comune
capoluogo di provincia può individuare
bacini di traffico di area metropolitana. I
comuni capoluogo di provincia e, ove
esistenti, le città metropolitane per i
servizi di loro competenza, poi approvano
programmi triennali di Tpl. Infine, in base
ai contenuti delle linee direttive e dei
programmi triennali elaborati dalla regione,
dalle province e dai comuni capoluogo, la
regione individua con proprio atto la rete
dei servizi minimi del territorio regionale.
I meccanismi di supporto alla regione e agli enti locali: le agenzie
per la mobilità
La legge della Regione Campania istituisce l’agenzia regionale per la
mobilità sostenibile, ente dotato di
personalità giuridica pubblica, nonché di
autonomia gestionale amministrativa
contabile tecnica, denominato Agenzia
Campana della Mobilità (ACaM). Il
compito dell’ACaM è di fornire un
supporto tecnico alla regione e, ove
richiesto, agli enti locali, in attività
che richiedono elevati livelli di
professionalità, quali la progettazione e
programmazione dei servizi minimi e
aggiuntivi per la mobilità, la gestione
delle procedure concorsuali di affidamento
dei servizi; di vigilare sulla correttezza
dei comportamenti e sul rispetto degli
obblighi assunti dalle imprese di trasporto
affidatarie di servizi. Le province e i
comuni capoluogo di provincia a loro volta
possono istituire, nei modi e nelle forme da
loro stabilite per ciascun ambito
territoriale provinciale o metropolitano,
una agenzia per la mobilità e il Tpl di
loro competenza. Gli enti locali possono
identificare modalità congiunte di
organizzazione e gestione delle agenzie
territoriali per la mobilità al fine di
favorire l’integrazione e il miglioramento
dei servizi di propria reciproca competenza.
La scelta di costituire agenzie per la
mobilità e la attribuzione a tali
organizzazioni di una struttura snella,
flessibile e fondata su elevate competenze
professionali consentirà sia di evitare che
si realizzi una evidente duplicazione delle
esistenti strutture regionali o degli enti
locali già responsabili dello svolgimento
della attività di
pianificazione-programmazione e controllo
per il trasporto; sia di rifuggire dalla
tentazione di costituire strutture pesanti
dal punto di vista dell’organico e da
quello dei sistemi di governance e
rappresentanza. Infatti, già altre
soluzioni applicate anch’esse in settori
delle public utilities e del welfare,
hanno dimostrato, proprio nell’ambito del
processo di decentramento di compiti e
funzioni alle regioni e agli enti locali,
gli effetti negativi e controproducenti di
una eccessiva burocratizzazione e
politicizzazione di organi, in realtà nati
con funzioni di supporto tecnico.
1
Affidamento dei servizi e governo delle relazioni con le imprese
affidatarie
La legge stabilisce che i contratti di servizio regolino l’esercizio
di tutti i servizi di Tprl. La durata dei
contratti di servizio (che per legge
nazionale non può superare i nove anni) è:
a) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i
servizi di trasporto autofilotranviari;
b) fino a sei anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni, per i
servizi di trasporto marittimo;
c) fino a nove anni per i servizi di trasporto ferroviario regionale;
d) fino a nove anni per i servizi di trasporto ferroviario
metropolitano in sede propria;
e) fino a quattro anni, con opzione di rinnovo per altri due anni, per
tutte le altre modalità di trasporto.
Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, di perseguire
un miglioramento della qualità, di
conseguire obiettivi di tutela ambientale,
nella legge si specificano i contenuti
minimi dei contratti di servizio. Si
introducono, in particolare, elementi di
tutela dei lavoratori quali l’obbligo
dell’applicazione per le singole tipologie
del comparto dei trasporti dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro, così come
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
e dalle associazioni imprenditoriali di
categoria, sia l’obbligo di conseguire la
sicurezza negli ambienti di lavoro.
La legge individua, per la valorizzazione e promozione della qualità
dei servizi di trasporto e per la tutela
degli interessi dei cittadini, lo strumento
operativo della carta dei servizi da
applicarsi all’interno di ciascun
contratto di servizio. La definizione di
standard mediante la carta dei servizi,
infatti, permette la comparazione tra le
imprese affidatarie dei diversi servizi in
termini di qualità, sicurezza, puntualità
e obiettivi di miglioramento. La regione e
gli enti locali, in base alla rispettiva
competenza, stipulano i contratti di
servizio con le imprese aggiudicatarie, a
seguito dell’espletamento di procedure
concorsuali. Si recepiscono, pertanto, le
indicazioni della normativa europea e
nazionale in tema di procedure concorsuali
da adottarsi per l’aggiudicazione dei
contratti relativi ai servizi di trasporto
pubblico. Le procedure di affidamento
concorsuale riguardano più precisamente unità
di gestione che devono essere
contraddistinte da una dimensione della
percorrenza superiore ad un minimo adeguato
al conseguimento di economie di scala e al
miglioramento dell’efficienza, e che siano
corrispondenti ad un sistema di reti e di
servizi autonomo e integrato. Al fine di
favorire la concorrenza e l’ingresso di
eventuali nuovi operatori, la legge
stabilisce che a seguito dell’espletamento
delle procedure concorsuali, l’impresa
cessante debba trasferire al nuovo soggetto
affidatario i beni (ad esempio, veicoli e
impianti) acquistati con il finanziamento
pubblico e anche gli altri beni considerati
strumentali per lo svolgimento dei servizi.
Si stabilisce inoltre, a tutela dei
lavoratori e della competitività delle
aziende attuali concessionarie (altrimenti
penalizzate in fase di gara da un costo del
lavoro spesso superiore alla media
nazionale), il trasferimento dei lavoratori
dall’impresa cessante all’impresa
subentrante.
Gli effetti previsti dall’applicazione della legge
Il processo di sviluppo e di riforma del Tprl in Campania richiede
necessariamente tempi lunghi, ed è evidente
che la legge rappresenta solo il primo
passo. La rilevanza di tale provvedimento
appare tuttavia considerevole, dato che essa
rappresenta il necessario framework
istituzionale al cui interno dovranno essere
effettuate le scelte politiche,
organizzative e gestionali.
2
In sintesi, i principali cambiamenti che la legge potrà sostenere nel
sistema di trasporto della Campania possono
essere considerati i seguenti:
1. miglioramento della qualità dei servizi e introduzione della carta
per la qualità dei servizi;
2. snellimento del processo di pianificazione degli investimenti;
3. ridefinizione del processo di programmazione dei servizi;
4. integrazione del sistema dei servizi, delle reti e delle tariffe;
5. sviluppo delle competenze e trasferimento di funzioni agli enti
locali;
6. introduzione di procedure concorsuali per l’affidamento dei
servizi;
7. aumento del value for money relativo ai fondi impegnati dalla
regione e dagli enti locali per erogare i
servizi di trasporto pubblico sul
territorio;
8. scomparsa degli assetti monopolistici e delle rendite da posizione
ma sviluppo della competitività delle
attuali aziende concessionarie;
9. riorganizzazione delle aziende pubbliche di Tpl e recupero di
efficienza e produttività;
10. sviluppo professionale e tutela del personale delle aziende di
trasporto;
11. istituzione di una struttura organizzativa di supporto per la
regione e gli enti locali, articolata in
diverse unità: l’agenzia regionale per la
mobilità sostenibile, la consulta regionale
per la mobilità, le agenzie territoriali
per la mobilità.
Effettuare previsioni sulle conseguenze che avrà, nei fatti, la legge
può apparire un esercizio difficile se si
considera quanto rapidi e imprevedibili
siano i cambiamenti che contraddistinguono
il sistema economico e sociale della
regione. Tuttavia, è bene evidenziare che
le trasformazioni istituzionali,
organizzative e sociali del sistema di
trasporto locale, hanno bisogno di tempi a
volte anche superiori ai dieci anni. Nei
fatti, è bene sottolineare come l’assetto
che il sistema di Tpl assumerà in futuro già
dipende dalle scelte politiche, tecniche e
imprenditoriali che si stanno compiendo
oggi. La complessità e l’interdipendenza
fra le diverse parti del sistema e le sue
connessioni con le dinamiche sociali
evidenziano che gli obiettivi da conseguire
e conseguibili nei prossimi dieci anni
devono già essere chiari e condivisi. In
caso contrario, sarà sempre più difficile
recuperare terreno e soddisfare in modo
adeguato le esigenze dei cittadini, dei
lavoratori, delle imprese attive in un
settore così importante per la Campania e
per il paese.
1. Perino e Vele, “Trasferimento e deposito opere d'arte”, 1998,
cartapesta, ferro; cmc 149x124x81.
2. Perino e Vele, Particolare di “Trasferimento e
deposito opere d'arte”, 1998. |