Nell’ambito del piano provinciale dei trasporti, adottato con
deliberazione di Giunta provinciale n. 1151
del 27.10.2000, ed in via di approvazione,
si è ritenuto opportuno inserire, tra le
azioni da intraprendere nel campo dei
trasporti, problematiche generali già
oggetto dell’azione e della programmazione
intraprese nel settore, ad opera
dell’amministrazione provinciale.
È opportuno riportare, al riguardo, uno stralcio della Legge 5
febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate
(pubblicata nella Gu 17 febbraio 1992, n.
39).
Art. 1 - Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona
handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali;
… omissis …;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona
handicappata.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia
e la realizzazione dell’integrazione
sociale sono perseguite attraverso i
seguenti obiettivi:
… omissis …
i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di
partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l’inserimento sociale di
chi ne è colpito;
... omissis …
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante
l’attivazione dei servizi previsti dalla
presente legge.
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale.
1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
… omissis …
c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le
barriere fisiche e architettoniche che
ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
… omissis …
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di
trasporti specifici.
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività
sportive, turistiche e ricreative.
… omissis …
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio
1989, n. 13, e all’effettiva possibilità
di accesso al mare delle persone
handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
… omissis …
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l’accessibilità e la visitabilità
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e
successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive
modificazioni, al regolamento approvato con
Dpr 27 aprile 1978, n. 384, alla citata
legge 13/1989 e successive modificazioni e
al citato Dm LLpp 14 giugno 1989, n. 236.
… omissis …
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da
rendere impossibile l’utilizzazione
dell’opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l’agibilità o
l’abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili.
… omissis …
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all’articolo 27 della citata legge n.
118 del 1971, all’articolo 2 del citato
regolamento approvato con Dpr 384/1978, alla
citata legge 13/1989, e successive
modificazioni, e al citato Dm LLpp 14 giugno
1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali, contrastanti
con le disposizioni del presente articolo,
perdono efficacia.
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire
alle persone handicappate la possibilità di
muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli
altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di
servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità di trasporto
individuali per le persone handicappate non
in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano, nell’ambito dei
piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la
conclusione di accordi di programma ai sensi
dell’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. I suddetti piani prevedono
servizi alternativi per le zone non coperte
dai servizi di trasporto collettivo. Fino
alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i
servizi già istituiti. I piani di mobilità
delle persone handicappate predisposti dalle
regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all’1% dell’ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell’ente Ferrovie
dello Stato è destinata agli interventi
per l’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e
nel materiale rotabile appartenenti
all’ente medesimo, attraverso
capitolati d’appalto formati sulla base
dell’articolo 20 del regolamento approvato
con Dpr 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di
autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di
vagone ferroviario, conformemente alle
finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5,
il Ministro dei trasporti predispone i
capitolati d’appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalità
della presente legge i mezzi di trasporto su
gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
Art. 27 - Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C
speciali, con incapacità motorie
permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida, quale strumento
protesico extra-tariffario, nella misura del
20%, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: “titolari di patente
F” e dopo le parole “capacità
motorie” sono aggiunte le seguenti
“anche prodotti in serie”.
4. Il comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con Dpr 15
giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall’articolo 4, comma 1, della legge 18
marzo 1988, n. 111, è integrato da due
rappresentanti delle associazioni delle
persone handicappate nominati dal Ministro
dei trasporti su proposta del comitato di
cui all’articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1 ad un apposito
fondo, istituito presso il Ministero della
sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 42.
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati in concessione,
sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
… omissis …
Facendo un passo all’indietro, peraltro, al nascere degli anni ’90,
già in seno al Dpr 29 agosto 1991
(pubblicato nella Gu 12 novembre 1992, n.
267) al “punto 5.4.7. L’accesso alla
mobilità per individui con ridotte capacità
motorie” veniva ampiamente chiarito:
“Analogamente, il piano generale dei
trasporti (Pgt) deve trovare attuazione
sul versante dell’accessibilità,
soprattutto per quel che riguarda i
portatori di “handicap” motori. Infatti,
all’attenzione del Pgt verso questo
problema, ha fatto riscontro una estesa
trascuratezza nell’affrontarlo.
Occorre sgombrare il campo della interpretazione riduttiva secondo
la quale il necessario si ridurrebbe alla
rimozione delle barriere architettoniche.
Il problema è ben altro, perché, se è
vero che i problemi dell’accessibilità
sono più vicini e spesso drammaticamente,
ai soggetti con ridotte capacità motorie, è
anche vero che il tessuto trasportistico si
presenta fitto di vincoli e di ostacoli
reali ad una libera mobilità anche per gli
utenti compresi nella fascia di età fino ai
12 anni e dai 65 in poi (una quota
vastissima di popolazione, pari ad almeno 15
milioni di unità); ma non basta: infatti vincoli
e ostacoli non indifferenti agiscono in
linea generale per tutti coloro che entrano
in contatto con un insieme sconnesso e non
funzionale di vettori, di logiche gestionali
e di infrastrutture quale è oggi il mondo
dei trasporti in Italia.
Sotto questo profilo, il tema dell’accessibilità richiede un
approccio di carattere complessivo, esteso a
rendere razionale l’intera offerta di
trasporto collettivo.
La rilevazione di questa esigenza di fondo non deve peraltro
giustificare il rinvio di quelle misure più
immediate, più urgenti e più specifiche
che riguardano i portatori di handicap. Per
loro occorre costituire un fondo nazionale
che, laddove non sia garantito un servizio
adeguato, fornisca i mezzi finanziari
idonei ad organizzarlo, attraverso le
regioni e gli enti locali, e sostenga
altresì le spese della ricerca tecnologica
finalizzata alla messa a punto di soluzioni
tipologiche conformi alle esigenze di tale
fascia di utenza per quanto concerne sia i
vettori sia gli impianti fissi. Sarà
opportuno precisare, nella costituzione di
tale fondo, gli organismi preposti alla sua
gestione e le interrelazioni con gli altri
centri di spesa al fine di evitare sia
sovrapposizioni di competenze, sia
frantumazione di azioni nel processo di
realizzazione degli interventi.
Vanno ricordate ancora, al riguardo:
- la direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 27 gennaio
1994, che con riferimento alla non -
discriminazione, ha così disciplinato:
Art.1
I. I principi fondamentali.
1. Eguaglianza.
1. L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al
principio di eguaglianza dei diritti degli
utenti. Le regole riguardanti i rapporti
tra utenti e servizi pubblici e l’accesso
ai servizi pubblici devono essere uguali per
tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione
del servizio può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, lingua, religione
ed opinioni politiche. Va garantita la parità
di trattamento, a parità di condizioni del
servizio prestato, sia fra le diverse aree
geografiche di utenza, anche quando le
stesse non siano agevolmente raggiungibili,
sia fra le diverse categorie o fasce di
utenti.
2. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata
discriminazione e non, invece, quale
uniformità delle prestazioni sotto il
profilo delle condizioni personali e sociali.
In particolare, i soggetti erogatori dei
servizi sono tenuti ad adottare le
iniziative necessarie per adeguare le
modalità di prestazione del servizio alle
esigenze degli utenti portatori di handicap.
- Il Dpr 24 luglio 1996, n. 503, che, con riferimento al vincolo
di rispetto della normativa
sull’accessibilità, ha così sancito:
Titolo I
Scopi e campo di applicazione
1. Definizioni ed oggetto.
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli
impedimenti comunemente definiti barriere
architettoniche.
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di
chiunque ed in particolare di coloro che,
per qualsiasi causa, hanno una capacità
motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature
o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque e in particolare per i non vedenti,
per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di
nuova costruzione, ancorché di carattere
temporaneo, o a quelli esistenti qualora
sottoposti a ristrutturazione. Si applicano
altresì agli edifici e spazi pubblici
sottoposti a qualunque altro tipo di
intervento edilizio suscettibile di limitare
l’accessibilità e la visibilità, almeno
per la parte oggetto dell’intervento
stesso. Si applicano inoltre agli edifici e
spazi pubblici in tutto o in parte soggetti
a cambiamento di destinazione se finalizzata
all’uso pubblico, nonché ai servizi
speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli
accorgimenti che possono migliorarne la
fruibilità sulla base delle norme contenute
nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato,
entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento,
a cura dell’amministrazione pubblica che
utilizza l’edificio, di un sistema di
chiamata per attivare un servizio di
assistenza tale da consentire alle persone
con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale la fruizione dei servizi
espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici
privati compresi quelli aperti al pubblico
si applica il decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte
dello Stato e di altri enti pubblici per la
realizzazione di opere o servizi pubblici
non conformi alle norme di cui al presente
regolamento.
Ancora in tema di mobilità il Dpcm 30.12.1998 “Carta sulla
mobilità” ha ribadito, tra le altre,
la previsione che i soggetti erogatori dei
servizi di trasporto dovrebbero garantire:
- accessibilità ai servizi di trasporto (ed alle relative
infrastrutture) degli anziani e delle
persone invalide (attraverso la progressiva
adozione di iniziative adeguate);
- pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato,
sia fra le diverse aree geografiche di
utenza, sia fra le diverse categorie o fasce
di utenti.
In realtà sono stati fatti, in materia, piccoli passi in avanti ma
spesso anche l’adeguamento delle norme
attuative non ha trovato né trova corretta
e/o completa applicazione.
In termini di circolazione stradale, la recentissima legge
22.3.2001, n. 85 ha ribadito che gli
obbiettivi da raggiungere in termini di
sicurezza stradale non potranno non
riferirsi a principi e criteri direttivi
quali aggiornare gli strumenti di
pianificazione del traffico anche in
termini di garanzia del rispetto delle
esigenze dei portatori di handicap.
Ma non va dimenticato, però, che il processo di adeguamento, avviato
legislativamente già all’inizio degli
anni ’90 non ha comportato, in via
esecutiva, un mutamento sostanziale delle
caratteristiche di offerta alla utenza in
condizioni di handicap.
Le azioni ultime impostate dal ministero, contemplanti lo stanziamento
di cospicue somme destinate alla esecuzione
di interventi plurisettoriali mirati a
contrastare il forte danno sociale
connesso agli effetti (morti/feriti) dell’incidentalità
stradale, nascono proprio dalla amara
constatazione (dati piano nazionale di
sicurezza stradale) che il trend
generale di incidentalità è di forte
crescita nell’ultimo decennio, e che
quello riguardante le categorie deboli/a
rischio (cui il portatore di handicap
appartiene) sia in perfetta sintonia con il
primo. Le Ferrovie dello Stato s.p.a.
nell’ambito del lento ma graduale
miglioramento dei requisiti di sicurezza dei
servizi (soprattutto di lunga e media
percorrenza), mirato al conseguimento di
standards di livello comunitario, ha
finalmente adottato, fra gli indicatori
di efficienza e funzionalità, anche quello
della efficacia dei servizi per i
portatori di handicap, da quantificarsi
ai fini di una valutazione annuale, da parte
del ministero, dei risultati conseguiti:
standards che, con riferimento all’anno
2000, sembrano essere stati rispettati (Dm
7.12.2000) con un sintetico riferimento al numero
dei treni attrezzati per portatori di
handicap.
Resta da verificare se il parametro di efficacia soprarichiamato possa
essere riferito alla sola percentuale di
materiale rotabile adeguata (peraltro
riferita al solo trasporto passeggeri di
media e luna percorrenza).
È certo, purtroppo, che gli omologhi standards di riferimento del
trasporto regionale (ITF – Trenitalia),
nonché quelli delle strutture e dei servizi
di stazione (oggetto, a livello locale,
di una diffusa politica di non
presenziamento), oltre che ancora non
ben quantificabili, sono assolutamente
inadeguati a rendere razionale
l’offerta specifica di trasporto
collettivo su ferro.
Inutile dilungarsi, infine, sui limitatissimi progressi fatti, nel
campo dei servizi di trasporto collettivo,
dalle aziende di autotrasporto su gomma.
Basti solo citare l’assenza pressochè totale di servizi di
informazione disabili, l’attuale irrisoria
percentuale di presenza sul territorio
provinciale di bus ad accessibilità totale,
la ridottissima offerta di trasporti
speciali per disabili, la concreta assenza
di una politica razionale di
parcheggio/circolazione delle auto per
disabili in corrispondenza di capolinea e
fermate.
Tanto ha comportato l’esigenza per l’assessorato al territorio ed
alla mobilità, per tramite dell’ufficio
trasporti, di istituire una consulta stabile
con tutte le associazioni di settore
(spastici, paraplegici, ciechi, ipovedenti,
disabili motori e sensoriali, ecc.),
finalizzata:
- a focalizzare i bisogni della domanda, anche attraverso
l’attento rilevamento e censimento degli
episodi di disagio rilevabili sul
territorio provinciale;
- a promuoverne il contatto diretto con gli organi istituzionali
preposti (regione e comuni) e con le aziende
di trasporto, finalizzato ad una progressiva
razionalizzazione e miglioramento
dell’offerta;
- ad acquisire proposte progettuali (sia di infrastrutture che di
servizi) da far confluire in specifici
programmi di finanziamento e realizzazione;
- ad identificare standards quali/quantitativi di facile rilevamento e
verifica atti a razionalizzare e rendere
veramente efficaci gli interventi possibili.
Più nel dettaglio, le proposte (di breve – medio termine) già
emerse dal lavoro congiunto alle
associazioni di settore, che dovranno
rappresentare gli obiettivi specifici del
Ppt, sono:
a) attuazione concreta e verifica del rispetto di tutti i principi
sanciti dalla normativa vigente, come sopra
riepilogati;
b) coinvolgimento progressivo di tutte le organizzazioni di disabili
rappresentative a scala territoriale vasta,
con istituzione di un osservatorio (cui
demandare il coordinamento ed il controllo
delle azioni);
c) contributo alla effettiva previsione normativa, a carico della
regione, dell’obbligo contrattuale, per le
aziende future aggiudicatarie di servizi
assistiti da contributi pubblici, di
prevedere piani esecutivi di progressivo
adeguamento dei mezzi di trasporto su gomma,
ferro, fune ed acqua alla normativa
specifica sull’accessibilità (Dpr
503/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni);
d) contributo alla effettiva previsione normativa, a carico degli
organi competenti, di specifici vincoli a
contemplare, nelle gare di appalto per
forniture di servizi e mezzi di trasporto,
clausole di rispetto della normativa in
materia di accessibilità e rimozione delle
barriere architettoniche e comunicative;
e) promozione di azioni finalizzate all’accelerazione degli
interventi di miglioramento strutturale
delle condizioni di accessibilità
(illuminazione dei punti di accessibilità,
adozione di segnaletica e di dispositivi di
segnalazione idonei, previsione di parcheggi
riservati ecc.);
f) rinegoziazione, con gli attuali erogatori dei servizi di trasporto
pubblico locale (Tpl) a contributo, dei
termini di adeguamento dei mezzi alla
normativa di accessibilità/comunicazione,
anche previa adozione di soluzioni
temporanee di pari opportunità in favore
dei viaggiatori disabili (ivi compresa la
possibilità che, fino ad avvenuto
adeguamento, ciascun disabile possa
viaggiare con accompagnatore fornito di pari
titolo di viaggio gratuito);
g) valutazione dell’inserimento di concreti incentivi economici per i
privati finalizzati al rinnovo delle
dotazioni di mezzi accessibili;
h) facilitazione, anche attraverso la concreta attività di
progettazione mirata, della realizzazione di
organismi di gestione in forma coordinata
del patrimonio di automezzi e personale già
operanti sul territorio, a vario titolo, in
favore dei disabili;
i) intervento sinergico con
altri organi istituzionali, destinatari di
competenze dirette o delegate in materia dei
trasporti, con le associazioni di categoria
e con le aziende concessionarie di
autorizzazioni di Tpl, per il monitoraggio
ed il controllo continuo degli standards.
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