Numero 4 - 2001

 

la politica dei trasporti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Della mobilità dei portatori di handicap e delle barriere architettoniche


Giovanni Coraggio


 

L’accesso ai mezzi di trasporto, in particolare pubblici, ha da sempre rappresentato un’ulteriore discriminazione a danno dei soggetti diversamente abili. Giovanni Coraggio riprende il pur vasto quadro normativo vigente nel nostro paese, precisando le prospettive di una nuova attenzione alla problematica in sede di piano provinciale dei trasporti, anche a seguito dell’ampia e proficua concertazione avviata con associazioni e parti interessate

 

 

 

 

 

Nell’ambito del piano provinciale dei trasporti, adottato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1151 del 27.10.2000, ed in via di approvazione, si è ritenuto opportuno inserire, tra le azioni da intraprendere nel campo dei trasporti, problematiche generali già oggetto dell’azione e della programmazione intraprese nel settore, ad opera dell’amministrazione provinciale.

È opportuno riportare, al riguardo, uno stralcio della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (pubblicata nella Gu 17 febbraio 1992, n. 39).

 

Art. 1 - Finalità.

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

… omissis …;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Art. 5 - Principi generali per i diritti della persona handicappata.

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

… omissis …

i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne è colpito;

... omissis …

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale.

1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

… omissis …

c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

… omissis …

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici.

Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

… omissis …

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

… omissis …

Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, al regolamento approvato con Dpr 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge 13/1989 e successive modificazioni e al citato Dm LLpp 14 giugno 1989, n. 236.

… omissis …

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. 

… omissis …

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con Dpr 384/1978, alla citata legge 13/1989, e successive modificazioni, e al citato Dm LLpp 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali, contrastanti con le disposizioni del presente articolo, perdono efficacia.

Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi.

1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all’1% dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore dell’ente Ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base dell’articolo 20 del regolamento approvato con Dpr 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d’appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27 - Trasporti individuali.

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: “titolari di patente F” e dopo le parole “capacità motorie” sono aggiunte le seguenti “anche prodotti in serie”.

4. Il comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con Dpr 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui all’articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 42.

Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

… omissis …

 

Facendo un passo all’indietro, peraltro, al nascere degli anni ’90, già in seno al Dpr 29 agosto 1991 (pubblicato nella Gu 12 novembre 1992, n. 267) al “punto 5.4.7. L’accesso alla mobilità per individui con ridotte capacità motorie” veniva ampiamente chiarito: “Analogamente, il piano generale dei trasporti (Pgt) deve trovare attuazione sul versante dell’accessibilità, soprattutto per quel che riguarda i portatori di “handicap” motori. Infatti, all’attenzione del Pgt verso questo problema, ha fatto riscontro una estesa trascuratezza nell’affrontarlo.

Occorre sgombrare il campo della interpretazione riduttiva secondo la quale il necessario si ridurrebbe alla rimozione delle barriere architettoniche. Il problema è ben altro, perché, se è vero che i problemi dell’accessibilità sono più vicini e spesso drammaticamente, ai soggetti con ridotte capacità motorie, è anche vero che il tessuto trasportistico si presenta fitto di vincoli e di ostacoli reali ad una libera mobilità anche per gli utenti compresi nella fascia di età fino ai 12 anni e dai 65 in poi (una quota vastissima di popolazione, pari ad almeno 15 milioni di unità); ma non basta: infatti vincoli e ostacoli non indifferenti agiscono in linea generale per tutti coloro che entrano in contatto con un insieme sconnesso e non funzionale di vettori, di logiche gestionali e di infrastrutture quale è oggi il mondo dei trasporti in Italia.

Sotto questo profilo, il tema dell’accessibilità richiede un approccio di carattere complessivo, esteso a rendere razionale l’intera offerta di trasporto collettivo.

La rilevazione di questa esigenza di fondo non deve peraltro giustificare il rinvio di quelle misure più immediate, più urgenti e più specifiche che riguardano i portatori di handicap. Per loro occorre costituire un fondo nazionale che, laddove non sia garantito un servizio adeguato, fornisca i mezzi finanziari idonei ad organizzarlo, attraverso le regioni e gli enti locali, e sostenga altresì le spese della ricerca tecnologica finalizzata alla messa a punto di soluzioni tipologiche conformi alle esigenze di tale fascia di utenza per quanto concerne sia i vettori sia gli impianti fissi. Sarà opportuno precisare, nella costituzione di tale fondo, gli organismi preposti alla sua gestione e le interrelazioni con gli altri centri di spesa al fine di evitare sia sovrapposizioni di competenze, sia frantumazione di azioni nel processo di realizzazione degli interventi.

 

Vanno ricordate ancora, al riguardo:

- la direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, che con riferimento alla non - discriminazione, ha così disciplinato:

Art.1

I. I principi fondamentali.

1. Eguaglianza.

1. L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

2. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

 

- Il Dpr 24 luglio 1996, n. 503, che, con riferimento al vincolo di rispetto della normativa sull’accessibilità, ha così sancito:

Titolo I

Scopi e campo di applicazione

1. Definizioni ed oggetto.

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti barriere architettoniche.

2. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell’amministrazione pubblica che utilizza l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento

 

Ancora in tema di mobilità il Dpcm 30.12.1998 “Carta sulla mobilità” ha ribadito, tra le altre, la previsione che i soggetti erogatori dei servizi di trasporto dovrebbero garantire:

- accessibilità ai servizi di trasporto (ed alle relative infrastrutture) degli anziani e delle persone invalide (attraverso la progressiva adozione di iniziative adeguate);

- pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

 

In realtà sono stati fatti, in materia, piccoli passi in avanti ma spesso anche l’adeguamento delle norme attuative non ha trovato né trova corretta e/o completa applicazione.

In termini di circolazione stradale, la recentissima legge 22.3.2001, n. 85 ha ribadito che gli obbiettivi da raggiungere in termini di sicurezza stradale non potranno non riferirsi a principi e criteri direttivi quali aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico anche in termini di garanzia del rispetto delle esigenze dei portatori di handicap.

Ma non va dimenticato, però, che il processo di adeguamento, avviato legislativamente già all’inizio degli anni ’90 non ha comportato, in via esecutiva, un mutamento sostanziale delle caratteristiche di offerta alla utenza in condizioni di handicap.

Le azioni ultime impostate dal ministero, contemplanti lo stanziamento di cospicue somme destinate alla esecuzione di interventi plurisettoriali mirati a contrastare il forte danno sociale connesso agli effetti (morti/feriti) dell’incidentalità stradale, nascono proprio dalla amara constatazione (dati piano nazionale di sicurezza stradale) che il trend generale di incidentalità è di forte crescita nell’ultimo decennio, e che quello riguardante le categorie deboli/a rischio (cui il portatore di handicap appartiene) sia in perfetta sintonia con il primo. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. nell’ambito del lento ma graduale miglioramento dei requisiti di sicurezza dei servizi (soprattutto di lunga e media percorrenza), mirato al conseguimento di standards di livello comunitario, ha finalmente adottato, fra gli indicatori di efficienza e funzionalità, anche quello della efficacia dei servizi per i portatori di handicap, da quantificarsi ai fini di una valutazione annuale, da parte del ministero, dei risultati conseguiti: standards che, con riferimento all’anno 2000, sembrano essere stati rispettati (Dm 7.12.2000) con un sintetico riferimento al numero dei treni attrezzati per portatori di handicap.

Resta da verificare se il parametro di efficacia soprarichiamato possa essere riferito alla sola percentuale di materiale rotabile adeguata (peraltro riferita al solo trasporto passeggeri di media e luna percorrenza).

È certo, purtroppo, che gli omologhi standards di riferimento del trasporto regionale (ITF – Trenitalia), nonché quelli delle strutture e dei servizi di stazione (oggetto, a livello locale, di una diffusa politica di non presenziamento), oltre che ancora non ben quantificabili, sono assolutamente inadeguati a rendere razionale l’offerta specifica di trasporto collettivo su ferro.

Inutile dilungarsi, infine, sui limitatissimi progressi fatti, nel campo dei servizi di trasporto collettivo, dalle aziende di autotrasporto su gomma.

Basti solo citare l’assenza pressochè totale di servizi di informazione disabili, l’attuale irrisoria percentuale di presenza sul territorio provinciale di bus ad accessibilità totale, la ridottissima offerta di trasporti speciali per disabili, la concreta assenza di una politica razionale di parcheggio/circolazione delle auto per disabili in corrispondenza di capolinea e fermate.

 

Tanto ha comportato l’esigenza per l’assessorato al territorio ed alla mobilità, per tramite dell’ufficio trasporti, di istituire una consulta stabile con tutte le associazioni di settore (spastici, paraplegici, ciechi, ipovedenti, disabili motori e sensoriali, ecc.), finalizzata:

- a focalizzare i bisogni della domanda, anche attraverso l’attento rilevamento e censimento degli episodi di disagio rilevabili sul territorio provinciale;

- a promuoverne il contatto diretto con gli organi istituzionali preposti (regione e comuni) e con le aziende di trasporto, finalizzato ad una progressiva razionalizzazione e miglioramento dell’offerta;

- ad acquisire proposte progettuali (sia di infrastrutture che di servizi) da far confluire in specifici programmi di finanziamento e realizzazione;

- ad identificare standards quali/quantitativi di facile rilevamento e verifica atti a razionalizzare e rendere veramente efficaci gli interventi possibili.

 

Più nel dettaglio, le proposte (di breve – medio termine) già emerse dal lavoro congiunto alle associazioni di settore, che dovranno rappresentare gli obiettivi specifici del Ppt, sono:

a) attuazione concreta e verifica del rispetto di tutti i principi sanciti dalla normativa vigente, come sopra riepilogati;

b) coinvolgimento progressivo di tutte le organizzazioni di disabili rappresentative a scala territoriale vasta, con istituzione di un osservatorio (cui demandare il coordinamento ed il controllo delle azioni);

c) contributo alla effettiva previsione normativa, a carico della regione, dell’obbligo contrattuale, per le aziende future aggiudicatarie di servizi assistiti da contributi pubblici, di prevedere piani esecutivi di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto su gomma, ferro, fune ed acqua alla normativa specifica sull’accessibilità (Dpr 503/1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

d) contributo alla effettiva previsione normativa, a carico degli organi competenti, di specifici vincoli a contemplare, nelle gare di appalto per forniture di servizi e mezzi di trasporto, clausole di rispetto della normativa in materia di accessibilità e rimozione delle barriere architettoniche e comunicative;

e) promozione di azioni finalizzate all’accelerazione degli interventi di miglioramento strutturale delle condizioni di accessibilità (illuminazione dei punti di accessibilità, adozione di segnaletica e di dispositivi di segnalazione idonei, previsione di parcheggi riservati ecc.);

f) rinegoziazione, con gli attuali erogatori dei servizi di trasporto pubblico locale (Tpl) a contributo, dei termini di adeguamento dei mezzi alla normativa di accessibilità/comunicazione, anche previa adozione di soluzioni temporanee di pari opportunità in favore dei viaggiatori disabili (ivi compresa la possibilità che, fino ad avvenuto adeguamento, ciascun disabile possa viaggiare con accompagnatore fornito di pari titolo di viaggio gratuito);

g) valutazione dell’inserimento di concreti incentivi economici per i privati finalizzati al rinnovo delle dotazioni di mezzi accessibili;

h) facilitazione, anche attraverso la concreta attività di progettazione mirata, della realizzazione di organismi di gestione in forma coordinata del patrimonio di automezzi e personale già operanti sul territorio, a vario titolo, in favore dei disabili;

i) intervento sinergico con altri organi istituzionali, destinatari di competenze dirette o delegate in materia dei trasporti, con le associazioni di categoria e con le aziende concessionarie di autorizzazioni di Tpl, per il monitoraggio ed il controllo continuo degli standards.

 

 

 

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