Numero 8/9 - 2004

 

le politiche per il turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La risorsa agrituristica


Michelangelo De Dominicis


 

In linea con le indicazioni e i programmi varati in sede di Unione europea, l’attività agrituristica rappresenta non solo un importante fattore di sviluppo economico ma anche di sviluppo sociale e culturale delle aree rurali. Michelangelo De Dominicis esplora il quadro normativo di riferimento a livello nazionale e regionale in materia di agriturismo e la sua distribuzione nel territorio campano

 

 

 

 

 

Caratteristiche e distribuzione sul territorio nazionale

 

L’attività agrituristica rappresenta un sempre più importante fattore di sviluppo economico per le aziende agricole in quanto costituisce non solo un’importante fonte di integrazione del reddito aziendale, ma, più in generale, una occasione di sviluppo sociale e culturale delle aree rurali. Tutto ciò risulta del resto in linea con le indicazioni e i programmi varati in sede di Unione europea allo scopo di favorire uno sviluppo equilibrato del mondo rurale.

Nell’ambito delle differenti funzioni specifiche che l’agricoltura va acquisendo e svolgendo a favore della società e di un generale miglioramento della qualità della vita, la presenza e l’azione delle attività legate all’agriturismo assumono nuovi e più salienti significati economici, sociali e ambientali. L’attenzione delle istituzioni nazionali e comunitarie verso l’attività agrituristica si è sviluppata attraverso l’avvertita esigenza di fornire una forma di integrazione dei redditi degli agricoltori e la necessità di valorizzazione e conservazione del patrimonio rurale.

Secondo i dati raccolti e divulgati dalle principali associazioni di categoria (Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori) e dall’Istat erano presenti sul territorio nazionale, al gennaio 2002, circa 9.600 agriturismi, con un giro d’affari stimato di 900 miliardi di lire (Tabella 1); al gennaio del 2003 il numero di aziende agrituristiche era passato a circa 11.000 (a cui si affiancheranno nel giro di qualche anno altre 3.000 nuove aziende). Di queste circa il 59% era ubicato nelle regioni settentrionali e segnatamente nella Provincia autonoma di Bolzano (27,6% del totale nazionale). Nelle regioni centrali era localizzato circa il 23% delle aziende agrituristiche con una significativa concentrazione in Toscana (15% del totale nazionale). Il 18 % degli agriturismi è ubicato nell’Italia meridionale e insulare.

Tabella 1

 

Complessivamente, dai dati raccolti dalle associazioni di categoria e dall’ Istat, emerge un’attività agrituristica capillarmente diffusa e storicamente radicata soprattutto in Alto Adige e in Toscana, pur raggiungendo dimensioni significative anche in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna. È possibile, tra l’altro, evidenziare anche talune specializzazioni regionali, quali l’alloggio in spazi coperti in Alto Adige e Toscana, l’alloggio in spazi all’aperto in Basilicata, Puglia e Toscana, la ristorazione in Lombardia, la degustazione e gli altri servizi in Umbria, l’attività equestre in Sardegna, l’escursionismo in Toscana e Trentino Alto-Adige.

 

 

Quadro normativo di riferimento

 

La legge quadro nazionale sull’agriturismo

 

Per poter intraprendere un’attività agrituristica risulta necessaria la presenza di determinati requisiti specifici ed essenziali stabiliti in primo grado dalla normativa nazionale di riferimento (legge 5 dicembre 1985, n. 730) e quindi dalle specifiche leggi regionali in materia di agriturismo.

Tali requisiti minimi possono essere sommariamente così elencati:

- l’attività agrituristica deve essere esercitata da un imprenditore agricolo, singolo o associato, e dai suoi familiari;

- per svolgere l’attività agrituristica devono essere utilizzati prevalentemente fabbricati rurali non più utili all’attività agricola aziendale;

- l’ospitalità in campeggio è ammessa in misura limitata rispetto a quella offerta dai fabbricati rurali aziendali e non causare intralcio o riduzione alla attività agricola principale;

- le attività di ricezione e ristorazione devono essere esercitate in connessione con l’attività agricola, utilizzando per la ristorazione sul posto pasti e bevande ricavati da materie prime dell’azienda agricola stessa;

- l’utilizzo della manodopera aziendale deve essere complementare e in rapporto di connessione con l’attività agricola principale svolta;

- le attività ricreative e culturali svolte in ambito aziendale devono valorizzare le risorse agricole tipiche locali e aziendali.

La legge quadro nazionale sull’agriturismo definisce in sintesi le finalità e gli obiettivi della pratica dell’agriturismo e cioè: integrazione dei redditi agricoli, valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, riavvicinamento culturale del mondo rurale e realtà urbana, potenziamento della ricettività turistica, recupero delle tradizioni e la cultura del mondo rurale, recupero e riutilizzo delle strutture rurali esistenti all’interno dell’azienda, aggiornamento professionale degli operatori agrituristici e promozione dell’agriturismo tra le popolazioni urbane.

 

La Lr campana 28 agosto 1984, n. 41

 

La Lr sull’agriturismo risulta antecedente alla normativa di riferimento nazionale, per cui decade nelle parti in cui essa è in contrasto con la legge nazionale.

La legge, riguardante interventi per favorire l’agriturismo in Campania, attribuisce ai comuni compiti di accertamento e di controllo sul possesso delle condizioni soggettive e oggettive per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici; per l’esercizio delle attività agrituristiche nonché per la revoca dell’iscrizione da detto elenco.

C’è da sottolineare che la Lr campana ricalca quasi fedelmente l’impianto e i principi ispiratori della legge 730/1985, che sono stati precedentemente elencati (art. 1).

Nel programmare gli interventi la regione tiene conto delle caratteristiche agricole, climatiche e storico-culturali delle aree di intervento (art. 2).

Nell’art. 2 si definiscono i settori di intervento:

a) nelle aziende agricole (recupero e restauro degli edifici, sistemazioni dei locali vendita, allestimento di piccoli agricampeggi);

b) nelle attività di promozione svolte da associazioni regionali di operatori agrituristici;

c) nei territori montani, in interventi di infrastrutturazione turistica leggera.

Nell’elenco degli operatori possono essere iscritti gli imprenditori agricoli, ai termini dell’art. 2135 del C.C., singoli o associati (art. 2 legge 730/1985) e che siano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge 730/1985 (Requisiti soggettivi per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici).

In base alle vigenti disposizioni, l’esercizio dell’agriturismo è consentito soltanto agli iscritti nell’apposito elenco regionale, previsto dall’art. 5 della Lr 41/1984. L’iscrizione è disposta da un’apposita commissione; l’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti è curato dalle amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 6 della citata Lr.

Secondo i dati della Regione Campania, alla data del 9.9.2004 risultavano iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici 1.350 aziende agricole, la cui distribuzione per provincia assegnava il 13% del totale alla Provincia di Avellino, il 22% alla Provincia di Benevento, il 12% alla Provincia di Caserta, il 9% alla Provincia di Napoli e infine il 44% alla Provincia di Salerno (Figura 1).

Figura 1 - Gli iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici al 9.9.2004

Fonte: Regione Campania

 

A beneficiare dei finanziamenti sono gli operatori agrituristici iscritti nell’elenco regionale che conferisce obblighi e diritti agli iscritti (artt. 4, 5, 6 e 7).

Per iniziare l’attività di agriturismo l’operatore deve ottenere un’autorizzazione del comune dove ricade l’azienda, previo l’accertamento di idonee condizioni tecniche e igienico-sanitarie della struttura (art. 8).

Nell’art. 12 viene stabilita la redazione da parte della Giunta regionale di un dettagliato programma regionale sull’agriturismo e articolato in un programma di pianificazione pluriennale e un programma annuale di aggiornamento.

La legge 730/1985 (art. 10) stabilisce che le regioni trasmettano al Ministero del turismo e dello spettacolo il proprio programma regionale agrituristico, nonché una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi e sui finanziamenti erogati.

Dal 1993, anno in cui con delibera di Giunta regionale è stato istituito, presso l’Assessorato all’agricoltura, il Servizio agriturismo – Gestione ex incremento ippico in applicazione della Lr 20/1991 che faceva transitare le competenze in materia dall’Assessorato al turismo a quello all’agricoltura, le iscrizioni all’elenco regionale degli operatori agrituristici della Campania hanno avuto di anno in anno un considerevole aumento.

 

Circolare Applicativa del 18.6.1996

 

Con tale documento si sono meglio specificati alcuni punti della normativa di riferimento, in base ai principi contenuti nella legge 730/1985.

Le attività agrituristiche vengono classificate agricole in quanto in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo che debbono, comunque, rimanere l’oggetto principale dell’imprenditore interessato.

Da tali principi scaturisce che:

a) il naturale presupposto per lo svolgimento dell’attività agrituristica è costituito da un’azienda agricola in esercizio;

b) le iniziative agrituristiche, in quanto connesse e complementari all’attività agricola tradizionale, non possono assorbire l’intera disponibilità di tempo e di lavoro dell’imprenditore e della sua famiglia;

c) l’attività agrituristica non può assumere, in alcun modo, le connotazioni che sono proprie dell’attività turistica e/o commerciale.

Sulla base di quanto sopra precisato, l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici resta subordinata alla dimostrazione che:

- l’interessato, in quanto conduttore di un’azienda in esercizio, pratichi un ordinamento colturale ordinario per la zona, la cui attuazione comporta acquisizione di mezzi tecnici e vendita di prodotti aziendali in quantità congrua rispetto alla superficie coltivata e al bestiame allevato;

- l’esercizio delle attività agrituristiche da impiantare non risulti prevalente rispetto a quelle delle attività agricole.

Si ritiene utile precisare che le attività agrituristiche non sono prevalenti quando il loro apporto al reddito aziendale dell’imprenditore non supera il limite del 50%.

 

 

Caratteristiche e distribuzione sul territorio regionale

 

Scontando un iniziale ritardo organizzativo e malgrado i notevoli progressi dell’ultimo quinquennio, la Campania risulta, ad oggi, una delle regioni d’Italia a minor densità agrituristica, con una azienda agrituristica su mille aziende agricole totali, contro una media nazionale di poco più di un agriturismo e mezzo su mille aziende agricole.

Tuttavia, come prima sottolineato, negli ultimi anni un’intensa azione di informazione, divulgazione e promozione è stata intrapresa dai competenti uffici dell’assessorato regionale; tale azione è stata posta in essere attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionali, convegni, dibattiti, ecc.

Secondo i dati della Regione Campania, alla data del 9.9.2004 risultavano autorizzati all’esercizio dell’agriturismo sul territorio regionale 562 aziende agricole, la cui distribuzione per provincia assegnava il 16% del totale alla Provincia di Avellino, il 28% alla Provincia di Benevento, il 10% alla Provincia di Caserta, il 9% alla Provincia di Napoli e infine il 38% alla Provincia di Salerno (Figura 2).

Figura 2 - Gli autorizzati all'esercizio delle attività agrituristiche al 9.9.2004

Fonte: Regione Campania

 

La domanda agrituristica si rivolge verso obiettivi del tutto particolari e diversi rispetto al turismo di massa quali ambiente, paesaggio, cultura e tradizioni.

Il territorio della Regione Campania e della Provincia di Salerno offre in tal senso un patrimonio naturalistico e storico-culturale eccezionali, tale da soddisfare in maniera completa la crescente domanda di un turismo sempre più esigente sotto il profilo culturale e ambientale.

La richiesta di un turismo di tipo ambientale risulta, tra l’altro, sempre di più soddisfatta dal fatto che un numero sempre maggiore di aziende agrituristiche della Regione Campania e della Provincia di Salerno praticano, su tutta o parte delle superfici aziendali, l‘agricoltura biologica o integrata a norma rispettivamente dei Reg.Ce 2092/1991 e 2078/1992 con il risultato di integrare in maniera effettiva, la tipicità delle produzioni con la completa salubrità del prodotto agricolo stesso.

L’attività agrituristica è destinata pertanto ad una valida alternativa al turismo di massa e in tale ottica essa risultava concentrata, nel recente passato, in senso temporale e spaziale in alcune determinate aree della regione e della Provincia di Salerno, come ad esempio, il Cilento costiero. Nell’ultimo quinquennio essa si è diffusa, e va ancora oggi diffondendosi, capillarmente, con buoni tassi di crescita, su tutto il territorio regionale.

Il benefico ruolo di decongestionamento di determinate aree della Regione Campania dal fenomeno del turismo balneare di massa, può risultare allo stesso tempo un’occasione di rilancio economico e di sviluppo sociale per le aree interne della provincia, che presentano un patrimonio paesaggistico e storico-culturale di eccezionale valore e fino ad ora abbandonato o comunque sottoutilizzato.

Il risultato dell’integrazione dell’attività turistica con il comparto agricolo e forestale può risultare, come già avvenuto in altre province del paese, un valido freno all’esodo dall’agricoltura nelle aree interne causa di gravi squilibri sociali, economici e ambientali.

Il fenomeno agrituristico è destinato pertanto a rappresentare per molte zone della regione e della provincia un’attività più che mai rispondente agli orientamenti del mercato turistico ed economicamente vantaggiosa, inserendosi in un modello di sviluppo socio-economico che tende a valorizzare in maniera completa le risorse del territorio quali le produzioni tipiche agro-pastorali e artigianali, le bellezze paesaggistiche e storico-culturali.

All’attualità, a livello regionale, risulta evidente, malgrado i ragguardevoli progressi compiuti nell’ultimo quinquennio da parte di operatori e istituzioni, un diffuso e deleterio sottoutilizzo del cospicuo patrimonio rurale a fini agrituristici; le cause di questo ritardo, anche rispetto a regioni limitrofe quali Puglia e Molise, sono da ricercarsi innanzitutto nella difficoltà, da parte di imprenditori agricoli interessati, ad accedere a informazioni sui finanziamenti pubblici e comunitari utilizzabili; tale difficoltà viene anche accentuata dalla non capillare opera di informazione (soprattutto in passato) da parte di organizzazioni e collegi di categoria e istituzioni pubbliche preposte proprio alla divulgazione in campo agricolo. Altra causa che ha limitato, soprattutto nel passato, lo sviluppo dell’agriturismo riguarda la lentezza con cui spesso vengono condotte ed espletate le pratiche di finanziamento ed erogati i contributi stessi.

L’agriturismo rappresenta, infine, solo uno di una serie degli aspetti in cui si presenta il futuro modello di sviluppo economico e sociale integrato del turismo e dell’agricoltura nel territorio della Campania e della Provincia di Salerno; e ciò in funzione delle peculiarità e specificità delle risorse locali disponibili.

L’evoluzione dell’attività primaria in Campania in senso agroambientale può, ad esempio, indirizzarsi prevalentemente, in alcune aree a spiccata vocazione turistica come la costiera sorrentino-amalfitana e il Cilento costiero, nella creazione e sviluppo di attività di turismo rurale, che è una forma convenzionale di attività turistica che si svolge in aree rurali, mentre l’agriturismo secondo la legge quadro nazionale 730/1985 è un tipo di attività di ricezione turistica riservata agli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda e complementare alla stessa attività agricola.

 

 

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