Numero 8/9 - 2004

 

le politiche per il turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee guida


Consuelo De Pascale


 

La Costituzione riserva alle regioni la competenza in materia di sviluppo e programmazione del settore turistico. Consuelo De Pascale ripercorre l’iniziativa regionale nel quadro di riferimento nazionale ed europeo commentando le linee guida elaborate al fine di inquadrare uno dei più rilevanti fattori di crescita economica e occupazionale oggi disponibile

 

 

 

 

L’analisi della normativa nazionale in tema di turismo non può che prendere le mosse dalla legge principale dello Stato italiano che è la Carta costituzionale.

Mentre a livello comunitario, la situazione concernente il turismo si è evoluta gradatamente verso un preciso riconoscimento normativo, a livello nazionale sembra che detta evoluzione sia stata di segno opposto, almeno per quanto concerne il piano lessicale.

Infatti, il previgente articolo 117 della Costituzione italiana disponeva, tra l’altro, che le regioni erano legittimate a emanare, in alcune materie, norme legislative nei limiti dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, sempreché le norme stesse non fossero in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni; tra tali materie venivano menzionate esplicitamente il turismo e l’industria alberghiera.

Con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 art. 3, recante modifiche al titolo V della Parte seconda della Costituzione, il detto articolo 117 è stato modificato.

Per favorire un maggiore sviluppo delle autonomie locali, garantire al tempo stesso un ampio potere legislativo e rispondere ad alcune istanze sociali di tipo federalistico presenti all’interno dello Stato, le potestà legislative sono state sdoppiate. Così accanto a materie a riserva statale, ne sono state previste alcune in cui il potere legislativo è diventato a esercizio concorrente. In tali materie la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.

Nel nuovo elenco di queste materie (non tassativo), la dicitura turismo è sparita lasciando il posto ad una più ampia locuzione di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Si ritiene che quand’anche la frase sopra citata non si riferisca alla materia turistica, scatterebbe comunque la riserva residuale contenuta nel comma quarto dell’articolo 117 della Costituzione secondo cui qualsiasi altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato spetta alle regioni.

La competenza in materia di turismo è dunque delle regioni le quali, in un’ottica di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione e organizzazione di attività culturali, sono chiamate a dettare norme disciplinari di settore nel rispetto sia dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato sia delle norme esaustive poste dallo Stato a tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117 lett. s della Costituzione).

Oltre a tale potere legislativo le regioni sono investite dalla Carta costituzionale della funzione di partecipare, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e attuare accordi internazionali, nelle medesime materie, nel rispetto delle norme tecniche procedurali stabilite dallo Stato.

Per quanto concerne il turismo, se da un punto di vista della competenza legislativa non vi sono dubbi nel radicamento della stessa in favore delle regioni, si deve dare atto al legislatore costituzionale di aver personalizzato il settore funzionalizzandolo allo sviluppo della personalità umana tramite la valorizzazione dei beni culturali e ambientali che, nel nostro paese, costituiscono il volano del successo di iniziative nel settore.

Con la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo si è abrogata la legge quadro 217/1983. Tale abrogazione ha efficacia dal 10 ottobre 2002 e cioè dal momento in cui è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato il 13 settembre 2002) con il quale, per espressa disposizione legislativa contenuta nell’articolo 2, comma 4 e 5 della detta legge, si è provveduto a definire i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Tale legge appare in controtendenza con l’istanza di natura amministrativa che tende ad accentrare la competenza, in materia di turismo, negli organi regionali. Infatti la stessa previsione di un organo di natura istituzionale quale la Conferenza nazionale del turismo protrae la situazione amministrativa centralizzata del turismo sottraendola alle regioni che nel rispetto di canoni fondamentali, nel senso sopra chiarito, sono le uniche titolari del potere legislativo di settore.

La persistenza dell’amministrazione governativa è resa ancora più evidente dall’istituzione presso il Ministero delle attività produttive del fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica e del fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico. Al Ministero sono affidati anche i compiti di organizzazione dei fondi e di diretta erogazione dei contributi il che deprime anche l’autonomia finanziaria regionale. A ciò si aggiunge il compito, ancora affidato al Ministero, di redigere una Carta dei diritti del turista (art. 4, comma 1, legge 135/2001) che per forza di cose non potrà tendere a essere onnicomprensiva, esaustiva e soddisfacente per le esigenze informative e di trasparenza del fruitore del servizio, in quanto non potrà tenere nel giusto conto certe informazioni quali mezzi di trasporto, agenzie di viaggio, assistenza sanitaria, usi e consuetudini locali.

La legge 135/2001 non impone un’organizzazione turistica regionale basata sulle aziende di promozione turistica, lasciando alle medesime autonomie locali ampia libertà di attribuirsi il migliore assetto turistico possibile. Per cui le regioni possono scegliere autonomamente le forme organizzative più adeguate quali ad esempio l’affidamento dell’azione di promozione del turismo regionale a imprese private specializzate, come le agenzie di viaggio e turismo.

Sul versante locale va sottolineato che la legge incoraggia l’istituzione, presso le Camere di commercio locali, di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e fruitori di servizi turistici.

Per quanto riguarda la produzione normativa sul turismo in Campania bisogna tenere distinti i settori di intervento:

- in tema di promozione turistica la legge regionale 29 marzo 1984, n. 24, si è proposta di promuovere e incrementare il movimento turistico in Campania proveniente dall’Italia e dall’estero attraverso l’attuazione, da parte della regione stessa, per il triennio 1984-1986 di un programma annuale di interventi indirizzati alla sollecitazione della domanda nazionale e internazionale. Successivamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 aprile 2003, n. 248, è stato emanato il Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari in attuazione della legge regionale 24/1984 che disciplina la concessione e l’erogazione di contributi finalizzati allo sviluppo e alla promozione del turismo in Campania;

- in tema di industria alberghiera (che nella precedente versione dell’art. 117 della Costituzione espressamente veniva attribuita alla competenza delle regioni) esistono diverse leggi regionali che disciplinano differenti modalità di offerte turistiche, ad esempio bed and breakfast con la Lr 5/2001, complessi turistico-ricettivi all’aria aperta con la Lr 13/1993, strutture ricettive extralberghiere con la legge 17/2001;

- in tema di pro loco la legge 61/1974;

- in tema di professioni turistiche la legge 11/1986.

Il 4 giugno 2000 la Giunta regionale della Campania ha approvato la nuova versione del programma operativo regionale (Por) della Campania, recependo le osservazioni della Commissione europea. Il Por è il documento che traccia le linee strategiche per l’impiego dei fondi strutturali dell’Unione europea nel periodo 2000-2006. Tali finanziamenti europei, congiuntamente a finanziamenti regionali e nazionali, consentono di effettuare, nei settori strategici per lo sviluppo della Campania, investimenti per circa 9 miliardi di euro, dei quali circa 7 miliardi di parte pubblica – il 50% a carico di Stato e regioni e il 50% a carico dei fondi europei). Quest’ultima somma corrisponde a circa il 25% dei fondi dell’Unione europea attribuiti alle regioni italiane dell’obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, a queste si aggiunge il Molise in sostegno transitorio, regioni in cui il prodotto interno lordo pro-capite è inferiore al 75% della media comunitaria), per il periodo di programmazione 2000-2006. L’obiettivo generale del Por Campania è la crescita dell’occupazione da perseguirsi secondo una strategia di sviluppo sostenibile ed equo, di miglioramento della qualità della vita, di un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio.

A valle dell’obiettivo generale vengono determinati sei obiettivi globali, dedicati alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e umane, alla promozione dello sviluppo locale, al rafforzamento delle funzioni e dei servizi urbani e al miglioramento delle reti e dei nodi di servizio.

Per ciascuno dei sei obiettivi vengono individuati altrettanti strumenti di intervento, assi prioritari, indirizzati al soddisfacimento di questi obiettivi.

Tali assi rappresentano le priorità strategiche per le scelte di investimento da realizzare nel periodo di programmazione.

Il Por si sta attuando in Campania attraverso delle specifiche linee di intervento definite nel complemento di programmazione (CdiP). Si tratta di un documento che specifica gli obiettivi e descrive nel dettaglio gli interventi da realizzare, le misure di ogni asse, e che viene periodicamente adattato alle situazioni che mutano nel corso del periodo di programmazione.

Il turismo è una delle diverse componenti settoriali (industria, artigianato, servizi, commercio, turismo, agricoltura e pesca) dell’asse IV del Por Campania: sistemi locali di sviluppo. Le risorse finanziarie destinate a questo asse, nel quadro della strategia delineata, sono suddivise tra questi diversi macrosettori beneficiari e in particolare al settore turistico è destinato circa il 22% dell’intero finanziamento.

All’interno del CdiP le misure relative al turismo, con asse prioritario di riferimento l’asse IV, sono la 4.5, la 4.6 e la 4.7.

Misura 4.5 - Sostegno allo sviluppo e alla riqualificazione dei sistemi turistici locali e alla realizzazione di itinerari turistici.

La misura si propone di sostenere lo sviluppo delle imprese turistiche campane con interventi mirati da un canto allo sviluppo dei segmenti turistici non ancora maturi e dall’altro alla riqualificazione dei segmenti del turismo in via di saturazione, nell’ottica del riposizionamento competitivo. I beneficiari finali sono: regione, amministrazioni centrali, soggetti convenzionati, enti gestori di progetti integrati.

Misura 4.6 - Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici.

La misura si propone di sostenere l’offerta turistica adeguando la dotazione di infrastrutture specifiche e di attrezzature turistiche complementari, migliorando il sistema della portualità turistica regionale, valorizzando i contesti territoriali. La misura prevede di incentivare la partecipazione del capitale privato e in particolare dei consorzi di operatori, promuovendo la finanza di progetto. I beneficiari finali sono: regione, enti locali, soggetti gestori dei progetti integrati.

Misura 4.7 - Promozione e marketing turistico.

La misura prevede interventi per la promozione dell’immagine e la riconoscibilità del prodotto Campania e del sistema di offerta turistica regionale nell’opinione pubblica e tra i potenziali clienti nazionali e internazionali. I beneficiari finali sono: regione, soggetti gestori di progetti integrati.

Per tutte e tre le misure sopra elencate il fondo strutturale interessato è il fondo europeo di sviluppo regionale, per tutte e tre vengono indicati gli obiettivi specifici di riferimento e previste specifiche azioni di intervento.

Recentemente, la Giunta regionale della Campania si è dotata di un nuovo strumento normativo per lo sviluppo del turismo nella regione.

Con il documento Linee guida per lo sviluppo turistico della Regione Campania approvato nella seduta del 18 luglio 2003, deliberazione n. 2333, viene inquadrata la situazione attuale e le potenzialità turistiche dei diversi territori che compongono il sistema di offerta regionale alla luce delle rispettive vocazioni turistiche e delle tendenze attuali e prevedibili della domanda. Questo innovativo strumento di programmazione intende supportare le azioni degli attori pubblici e privati del sistema turistico della Campania e costituisce un riferimento strategico per operatori e investitori nazionali e internazionali.

Tale documento trova ispirazione in alcune considerazioni che richiamano direttamente i principi espressi precedentemente e sanciti dalla Carta costituzionale. Infatti, come viene sottolineato nelle premesse della deliberazione della Giunta regionale della Campania, anche attraverso il turismo si completa la persona nel suo aspetto culturale, sociale e spirituale, si aiuta lo sviluppo delle categorie più svantaggiate concretizzando per questa via una forma di turismo in grado di offrire servizi trasparenti, utili e di sostegno alla crescita economica e occupazionale.

 

 

Bibliografia

 

Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 40 dell’8 settembre 2003, Linee guida per lo sviluppo turistico della Regione Campania.

Malo M. (2003), in Manuale di diritto del turismo, Giappichelli G., Torino.

Regione Campania – Programma operativo regionale 2000-2006.

 

 

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