Numero 8/9 - 2004

 

l'attività regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna normativa


Isidoro Fasolino

Carla Eboli


 

Prosegue la rubrica, curata da Isidoro Fasolino e Carla Eboli, dedicata all’attività tecnico-amministrativa messa in essere dalla Regione Campania in materia di urbanistica, ambiente, rischio territoriale, recupero e valorizzazione dei centri storici, abusivismo edilizio ed edilizia residenziale pubblica

 

 

 

 

Schema di regolamento insediamenti produttivi

 

Burc n. 7 del 16.2.2004

Regione Campania Giunta regionale - Seduta del 23 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3848 - Area generale di coordinamento n. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Insediamenti produttivi e aree industriali ex art. 32 legge 219/1981 - Approvazione schema di regolamento di cui all’art. 18 della Lr 26 luglio 2002, n. 15 (con allegato).

La Gr approva in via preliminare lo schema di regolamento recante norme per la disciplina delle modalità, dei tempi, dei criteri di assegnazione, degli oneri di trasferimento e di tutte le attività amministrative connesse al completamento delle aree industriali e degli insediamenti produttivi di cui all’art. 32 della legge 219/1981 (per la ricostruzione nei territori di cui al sisma del 23 novembre 1980), emanato ai sensi dell’art. 18 della Lr 26 luglio 2002, n. 15. L’adozione del provvedimento in parola riveste carattere di primaria importanza, atteso che si rende necessario avviare le procedure per la cessione alle imprese richiedenti dei lotti che insistono sulle aree industriali realizzate ai sensi della legge 219/1981.

 

 

Avviso pubblico valorizzazione centri storici

 

Burc n. 12 del 15.3.2004

Regione Campania Giunta regionale - Seduta del 5 marzo 2004 - Deliberazione n. 408 - Area generale di coordinamento n. 16 - Gestione del territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Lr 18.10.2002, n. 26 “Norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica - Modifiche alla Lr 19.2.1996, n. 3 e Regolamento di attuazione - Approvazione avviso pubblico annualità 2004 (con allegato).

È approvato l’avviso pubblico con il quale si individuano le azioni e gli interventi da ammettere a contributo per l’annualità 2004, ai sensi della Lr 26/2002; nello stesso avviso si individuano, fermo restando i criteri preferenziali previsti dall’art. 35 del regolamento di attuazione della Lr 26/2002, emanato con Dprgc 11.6.2003, n. 376, i criteri per la selezione delle istanze che perverranno dai comuni. Sono indicati modalità e termini per la presentazione delle istanze di contributo e la relativa documentazione da allegare in funzione delle tipologie di cui all’art. 33 del regolamento e, in particolare, il programma di valorizzazione e la dichiarazione del numero di abitanti del comune risultante dall’ultimo censimento. Infine, sono indicati i criteri per la sezione delle istanze: ai fini della concessione dei contributi, infatti, la graduatoria sarà formulata sulla base di un punteggio alla cui formazione concorrono i seguenti elementi: qualità dell’insediamento, qualità del programma di valorizzazione, convenienza economica.

 

 

Riapertura termini Lr 20/2003 ricostruzione in Campania

 

Burc n. 17 del 13.4.2004

Lr 7 aprile 2004, n. 7

Modifica della Lr 3.12.2003, n. 20, articolo 10, comma 5: “Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981”.

Il provvedimento riapre e proroga i termini fissati dalla Lr 20/2003 per la definizione delle pratiche relative alla legge 219/1981 per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati colpiti dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e successivi.

 

 

Disciplinare procedure di valutazione di impatto ambientale

 

Burc n. 20 del 26.4.2004

Regione Campania Giunta regionale - Seduta del 12.3.2004 - Deliberazione n. 421 - Area generale di coordinamento n. 5 - Ecologia tutela dell’ambiente disinquinamento e Protezione civile – Approvazione disciplinare delle procedure di valutazione di impatto ambientale – Valutazione d’incidenza, screening, sentito - Valutazione ambientale strategica.

In attesa di un’organica disciplina legislativa regionale di tutta la materia, si è ritenuto necessario, in modifica alla delibera di Gr 374/1998 e successive modificazioni, disciplinare una procedura amministrativa provvisoria in tema di valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione d’incidenza (Vi), screening, sentito e valutazione ambientale strategica (Vas) di competenza regionale. Si è ritenuto, cioè, indispensabile procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione dei compiti spettanti a ciascuna articolazione strutturale coinvolta nel procedimento per conseguire la formulazione dei pareri regionali di Via e Vas nell’esame dei progetti proposti da soggetti pubblici e privati per l’espressione del parere di competenza. Sono individuati, quali organi preposti alla procedura di Via, Vi, screening, sentito, il Servizio Via e il Settore Tutela dell’ambiente dell’Agc 05 - n. 5 Tavoli Tecnici e la Commissione Via e quale organi preposti alla procedura di Vas il Servizio Via e il Settore Tutela ambiente dell’Agc 05 e il Cta.

 

 

Programmazione interventi sulla portualità turistica

 

Burc n. 20 del 26.4.2004

Regione Campania Giunta regionale - Seduta del 19.3.2004 - Deliberazione n. 466 - Area generale di coordinamento n. 14 - Trasporti e Viabilità - Atto di programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in project financing.

È approvato (con allegati) l’Atto di programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in project financing con l’indicazione degli interventi di lavori che, in quanto compatibili, organici e coerenti con le “Linee programmatiche per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica in Campania”, approvate con delibera n. 5490 del 15.11.2002 e con delibera n. 4463 dell’8.10.2002, siano realizzabili a mezzo di finanza di progetto ai sensi degli articoli 37-bis e seguenti, della legge 11.2.1994, n. 109 e smi, e del Dpr 21.12.1999, n. 554. Si dà avvio alle necessarie e conseguenti attività amministrative per l’acquisizione entro il 30 giugno, oppure entro il 31 dicembre in via residuale, delle proposte di soggetti promotori, con risorse a proprio carico, per la realizzazione di lavori pubblici nel settore della portualità turistica. Ci si riserva di stipulare, ove ne ricorrano i presupposti di opportunità, per gli studi di fattibilità i cui interventi ricadano parte nel demanio marittimo portuale, di competenza regionale, e parte nel territorio rientrante nella disponibilità delle amministrazioni comunali, appositi accordi di programma con i comuni interessati al fine di consentire l’attuazione integrata e coordinata delle proposte ritenute di pubblico interesse.

L’allegato 1, denominato “La programmazione degli interventi sulla portualità turistica da realizzarsi in project financing”, costituisce il primo momento della strategia di attuazione dell’Assessorato ai trasporti nel settore della portualità turistica attraverso lo strumento del project financing. Il documento è stato elaborato in base a studi di fattibilità proposti dai comuni e redatti in contribuzione agli obiettivi, in conformità agli standard, in coerenza con il metodo definito dalla Regione Campania per il settore della portualità turistica. Gli allegati 2 e 3 riguardano gli studi di fattibilità e lo schema di sintesi degli interventi relativi a:

1. riqualificazione del litorale e del sistema portuale di Vico Equense in Comune di Castellammare di Stabia;

2. riqualificazione del litorale e del sistema portuale di Vico Equense in Comune di Vico Equense - Porto di Marina di Aequa;

3. realizzazione di un porto turistico sul litorale antistante lo Stadio Arechi in Comune di Salerno;

4. porto di Pastena in Comune di Salerno;

5. porto turistico Pinetamare in Comune di Castel Volturno;

6. riqualificazione del porto turistico di Forio in Comune di Forio.

 

 

Adempimenti per l’istituzione di parchi e riserve naturali

 

Burc speciale del 27.5.2004

Regione Campania Giunta regionale - Seduta del 21.11.2003 - Deliberazione n. 3312 - Area generale di coordinamento n. 16 - Gestione del territorio - Tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali: precisazioni e adempimenti (con allegati).

L’attività amministrativa collegata all’applicazione delle norme di salvaguardia, relative a tutti i parchi e riserve naturali regionali ha evidenziato la necessità di organizzare in modo più chiaro la numerazione dell’articolato nonché di precisare la portata di alcune disposizioni in esse contenute. Si è ritenuto, inoltre, necessario, dover dare certezza di riferimento nella consultazione della documentazione cartografica attinente la perimetrazione e la zonizzazione di tutti i parchi e riserve naturali regionali mediante la pubblicazione, sul numero speciale del Burc in parola, della cartografia in scala 1:25.000, ridotta in tavole di formato A4, relativa a tutti i parchi e riserve naturali regionali. Negli allegati numerati da 1 a 11 sono riportate le norme di salvaguardia, il documento di indirizzo e le tavole riportanti la perimetrazione dei parchi regionali: Matese, Roccamonfina Foce Garigliano, Partenio, Taburno-Camposauro, Monti Picentini, Campi Flegrei e Fiume Sarno; nonché delle riserve naturali regionali: Monte, Eremita Marzano, Lago Falciano, Foce Volturno-Costa di Licola e Foce Sele-Tanagro.

 

 

Contributi per la delocalizzazione dal rischio Vesuvio

 

Burc n. 30 del 21.6.2004

Regione Campania Giunta regionale - Seduta del 22.5.2004 - Deliberazione n. 751 - Area generale di coordinamento n. 16 - Gestione del territorio - Comprensorio a rischio Vesuvio Zona rossa. Contributi in conto capitale determinazioni (con allegati).

La Giunta regionale della Campania ha approvato una delibera con la quale stanzia 30 milioni di euro per finanziare i bonus che saranno nuovamente concessi alle famiglie residenti nei 18 comuni della zona rossa del Vesuvio intenzionate a trasferirsi altrove. Questo stanziamento fa seguito ad un primo finanziamento di pari importo (altri 30milioni di euro), la cui erogazione è in atto sulla base di una graduatoria già definita dai singoli comuni beneficiari. Questo nuovo bando ha introdotto significative novità su proposte avanzate dai comuni. Ora i Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Cercola, Terzigno, S. Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e Pompei dovranno ora pubblicare i bandi per la concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima abitazione. La regione nella delibera di finanziamento ha stabilito anche le linee guide che dovranno essere recepite dai bandi comunali, con alcune significative novità rispetto al 2003. Possono accedere alle richieste cittadini italiani e stranieri residenti da almeno 3 anni (il vecchio bando prevedeva 5 anni) in uno dei comuni interessati, che non siano proprietari e con un reddito familiare non superiore a 30mila euro per il 2003 (il tetto precedente era di 25mila). La domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano intenzione di separarsi dal proprio nucleo familiare. Il contributo massimo concesso è di 30mila euro. Tra i parametri più importanti per beneficiare dei contributi, lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato in un comune al di fuori della zona rossa, la partecipazione da parte dei proprietari al bando di gara del Por Campania (Misura 2.2), la domanda del cambio di destinazione d’uso da residenziale in attività produttiva, l’impegno formale alla demolizione dell’immobile in tutto o in parte se abusivo, o a vendere l’alloggio una volta reso libero dal richiedente ai soli residenti dei comuni della zona rossa. La graduatoria definitiva dei richiedenti ha validità per tre anni. Il beneficiario del contributo entro un anno dovrà inoltrare la documentazione necessaria, pena l’esclusione. Possono ripresentare l’istanza nel presente bando coloro i quali abbiano già presentato la domanda per il primo bando “Agevolazioni economiche in favore dei cittadini residenti nei 18 comuni facenti parte della zona rossa a massimo rischio” e non abbiano beneficiato del contributo. La data dell’acquisto dell’immobile dovrà essere successiva alla data di emanazione del primo bando.

 

 

Manuale del responsabile di sportello unico attività produttive della Regione Campania

 

Burc speciale del 22.6.2004

Giunta regionale della Campania - Deliberazione n. 676 del 7.5.2004 - Sportello unico per le attività produttive - Indicazione applicative dei Dpr 447/1998 e 440/2000 - Manuale del responsabile di sportello unico della Regione Campania (con allegati).

La Giunta regionale della Campania ha approvato le linee guida con allegato il manuale regionale per i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive (Suap), con l’obiettivo di uniformare e migliorare l’attività, le procedure e i servizi che gli sportelli unici offrono alle imprese. In particolare, le linee guida forniscono ai comuni della Campania gli elementi per l’interpretazione della legislazione sui Suap e indicazioni operative per l’istituzione e il funzionamento degli sportelli. Allegati alla deliberazione, della quale costituiscono parte integrante, sono quindi:

- le linee guida per l’applicazione del Dpr 447/1998 come modificato dal Dpr 440/2000 contenenti gli elementi interpretativi della normativa sullo Suap con allegato il manuale regionale per i responsabili di Suap della Regione Campania contenente la raccolta aggiornata e sistematizzata degli endoprocedimenti coinvolti nell’iter autorizzatorio;

- la circolare esplicativa concernente le varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 e smi avente a oggetto il “Dpr 20.10.1998, n. 447, come modificato dal Dpr 7.12.2000, n. 440. Localizzazione di insediamenti produttivi. Chiarimenti e procedure”.

 

 

Aggiornamento della classificazione sismica e strumentazione urbanistica

 

Burc n. 31 del 28.6.2004

Regione Campania - Giunta regionale - Deliberazione n. 816 - Seduta del 10 giugno 2004 - Area generale di coordinamento n. 16 – Gestione del territorio - Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 (Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania) e deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 24.1.2003 (Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica) - Ulteriore circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica - Approvazione testo (con allegati).

È approvato l’allegato testo recante: “Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 (Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania) e deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 24.1.2003 (Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica). Ulteriore circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica”. Con deliberazione n. 5447 del 7.11.2002 (Burc n. 56 del 18.11.2002), infatti, la Gr aveva approvato l’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione inserendo nella nuova classificazione sismica comuni che prima non vi erano compresi e attribuendo ad alcuni comuni, già classificati sismici dallo Stato, una diversa categoria sismica che si riflette sia sulle norme tecniche da osservarsi per le costruzioni e sia sulla strumentazione urbanistica; con successiva deliberazione n. 248 del 24.1.2003 (Burc n. 9 del 24.2.2003), la Gr ha approvato la circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica per i comuni di nuova classificazione sismica e per quelli di riclassificazione sismica. L’applicazione agli strumenti urbanistici delle disposizioni di cui alla suddetta deliberazione necessita di chiarimenti al fine di consentire l’attuazione della programmazione territoriale comunale.

 

 

Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale

 

Burc n. 34 del 19.7.2004

Regione Campania - Giunta regionale - Deliberazione n. 820 - Seduta del 10.6.2004 - Area generale di coordinamento n. 16 - Gestione del territorio - N. 11 Sviluppo attività settore primario - Legge 378/2003 a oggetto: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale” - Criteri e indirizzi per la redazione del programma triennale regionale.

Con legge 24.12.2003, n. 378, lo Stato ha inteso salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali realizzati tra il XIII e il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell’economia rurale tradizionale, prevedendo che le regioni e le province autonome, nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriali, possono individuare gli insediamenti di architettura rurale e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali. La valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce un obiettivo principale e prioritario della pianificazione territoriale e uno dei 16 indirizzi strategici delle Linee guida per la pianificazione territoriale regionale approvate, ai sensi dell’art. 13 della Lr 26/2002, con delibera di Gr n. 4459 del 30.9.2002.

Con il provvedimento in parola la Gr delibera che il programma triennale per l’individuazione degli insediamenti di architettura rurale finalizzato al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24.12.2003, n. 378, è redatto sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all’art. 1, della legge 378/2003 al fine di assicurarne il risanamento conservativo e il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di interventi volti alla conservazione dell’originaria destinazione d’uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all’insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche;

c) di individuazione delle modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari;

d) definizione delle forme di verifica sull’attuazione degli interventi stessi e sull’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’art. 3 della citata legge 378/2003;

e) definizione delle azioni e degli interventi da attuare nell’annualità di riferimento.

Il programma triennale per la valorizzazione del patrimonio rurale è redatto dal Settore Tutela beni paesistici, ambientali e culturali (Agc n. 16) e dal Settore Interventi produzione agricola (Agc n. 11) attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da funzionari appartenenti ai settori medesimi svolgendo la propria attività anche in considerazione delle Linee guida per la pianificazione territoriale regionale e sulla base di una analisi conoscitiva del patrimonio rurale, condotta attraverso il censimento, lo studio e la ricerca, con riferimento agli ambienti insediativi previsti dalle richiamate Linee guida.

 

 

Statuto regionale

 

Burc n. 50 del 25.10.2004

Regione Campania - Statuto - Approvato dal Consiglio regionale in prima lettura ai sensi dell’art. 123 della Costituzione della Repubblica italiana con deliberazione n. 8/L del 18.9.2004.

All’art. 9 sono definiti finalità e obiettivi dello Statuto, affermando che la regione, nel rispetto della sua storia, della sua tradizione e della sua eredità culturale di luogo di incontro di civiltà nel Mediterraneo, promuove ogni iniziativa per favorire: la convivenza pacifica di tutti i popoli; l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà; il rispetto dei diritti della persona umana e il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati; il riconoscimento e la tutela delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché quelle relative ai dialetti locali; la tutela della salute nella definizione e attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di protezione; l’effettiva tutela dei diritti sociali dei lavoratori. In particolare, per quanto qui di interesse, la regione si impegna a favorire:

- la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ogni area del territorio regionale e il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della regione;

- la tutela dell’ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio rurale nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell’ordinamento internazionale, l’affermazione del principio della difesa e del rispetto della vita delle piante;

- la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e la conservazione di particolari emergenze naturalistiche e ambientali;

- la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della regione nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell’ordinamento internazionale;

- il conferimento ai comuni, province e città metropolitane di tutte le funzioni non riconducibili a esigenze unitarie regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione;

- la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano o investono.

Il capo II riguarda la programmazione e, in particolare, l’art. 62 si occupa degli atti della programmazione. Qui si afferma che la regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali e le autonomie funzionali, lo Stato e l’Unione europea, definendo gli obiettivi, i criteri e le modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà. La regione disciplina con legge gli atti della programmazione regionale, stabilendone contenuti e procedimenti di formazione, approvazione e attuazione.

 

 

Sanatoria edilizia

 

Burc n. 56 del 18.11.2004

Lr 18.11.2004, n. 10, “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al Dl 30.9.2003, n. 269, art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni”.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge sulla sanatoria edilizia. La normativa consta di 11 articoli. Sono condonabili soltanto gli ampliamenti inferiori al 15% della volumetria originaria e comunque entro il tetto complessivo dei 250 mc. Per le nuove costruzioni, sono ammesse alla sanatoria solo quelle conformi alle norme e agli strumenti urbanistici e, comunque, di consistenza contenuta nei 250 mc per singola richiesta e 60 mc complessivi. Nel testo è previsto che la sanatoria non si applica alle opere realizzate in aree facenti parte del demanio pubblico, alle opere realizzate nei 18 comuni della zona rossa del Vesuvio e aventi destinazione residenziale, mentre gli abusi commessi su aree e immobili vincolati (vincoli storici, paesaggistici e ambientali di cui alle leggi nazionali e regionali) saranno sanabili solo se conformi alle norme e agli strumenti urbanistici e comunque entro il limite dei 75 mc. Sono state introdotte anche norme per semplificare le procedure relative al rilascio dei provvedimenti a sanatoria relativi alle domande di condono ai sensi della legge 47/1985 e della legge 724/1994.

Per quanto riguarda i termini, gli abusi sanabili devono essere stati commessi entro il 31 marzo 2003. L’entità dell’oblazione, rispetto alla cifra fissata dalla normativa nazionale, è maggiorata del 10%, mentre gli oneri concessori sono aumentati del 100%. La nuova normativa regionale si applica anche alle domande pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La legge introduce, inoltre, una serie di strumenti per combattere il fenomeno dell’abusivismo edilizio: intervento sostitutivo in caso di inerzia dei comuni, nomina di commissari ad acta per far eseguire interventi di demolizione delle opere abusive, ripristino dello stato dei luoghi e tutela della pubblica incolumità, riqualificazione ambientale delle aree sottoposte a vincolo a seguito di demolizione delle opere abusive, utilizzo delle risorse raccolte da oblazioni e oneri concessori per il fondo a sostegno delle spese per gli interventi contro l’abusivismo edilizio.

La legge sul condono edilizio, dichiarata urgente, entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Burc. La norma, tuttavia, approvata nella notte de 17 novembre ed entrata in vigore, con la pubblicazione sul Burc, il 18 novembre è arrivata a termini scaduti in quanto il legislatore statale aveva fissato al 12 novembre il termine entro cui le regioni si sarebbero dovute dotare di una legge in merito, altrimenti sarebbero entrate automaticamente in vigore le disposizioni statali. Un articolo della Lr sancisce che le sue disposizioni si applicano a tutte le domande, anche a quelle già presentate. Non è escluso che il Governo decida di presentare ricorso davanti alla Corte costituzionale.

 

 

Proposta di piano territoriale regionale presentato a Napoli il 7.9.2004

 

 

Burc supplemento al numero 65 del 28.12. 2004

Legge regionale del 22.12.2004, n. 16, “Norme sul governo del territorio”.

La Regione Campania si dota per la prima volta di una legge urbanistica di impianto. Essa è finalizzata a disciplinare la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

La Lr è composta da tre titoli e da 50 articoli raccolti in complessivi 11 capi.

Ecco la struttura della normativa: Titolo I - Finalità e principi della pianificazione; Capo I - Disposizioni generali (articoli 1-12). Titolo II - Pianificazione territoriale e urbanistica; Capo I - Pianificazione territoriale regionale (articoli 13-17); Capo II - Pianificazione territoriale provinciale (articoli 18-21); Capo III - Pianificazione urbanistica comunale (articoli 22-29); Capo IV - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici e definizione degli standard (articoli 30-31); Capo V - Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica (articoli 32-37); Capo VI - Vincoli urbanistici (articolo 38); Capo VII - Poteri sostitutivi regionali e supporti per l’attività di pianificazione (articoli 39-40); Capo VIII - Norme in materia edilizia e di vigilanza sull’abusivismo (articoli 41-43). Titolo III - Disposizioni transitorie e finali; Capo I - Disposizioni transitorie (articoli 44-48); Capo II - Disposizioni finali (articoli 49-50).

La programmazione territoriale regionale si realizza mediante il Ptr e i piani settoriali regionali; il Ptr ha carattere strutturale e programmatico. La pianificazione territoriale provinciale si attua mediante il Ptcp e i piani settoriali provinciali; il Ptcp ha anche valore di piano territoriale paesaggistico, con l’obiettivo di garantire la difesa del suolo, delle acque e delle bellezze naturali. La pianificazione comunale si articola attraverso il piano urbanistico comunale (Puc), i piani urbanistici attuativi (Pua) e il regolamento urbanistico edilizio comunale.

L’attuazione delle previsioni del Puc, che recepisce le indicazioni e le prescrizioni della pianificazione regionale e provinciale, è affidata ai Pua, che dettano la disciplina puntuale delle trasformazioni urbanistiche in relazione a specifici ambiti territoriali.

La Lr abroga, in tutto o in parte, oltre quindici norme esistenti.

 

 

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