Ambiente
Burc n. 32 del 21.7.2003
Deliberazione n. 2211 del 27 giugno 2003
Lr 1 settembre 1993, n. 33 e successive
modifiche - Istituzione del Parco del Fiume
Sarno (con allegati).
Il Consiglio regionale, su richiesta degli
enti locali interessati, con l’art. 50 della
Lr 16 del 26.7.2002, aggiungeva al
Sistema parchi e riserve, di cui
all’art. 5 della Lr 33/1993, inerente
Programmi delle aree naturali protette,
anche il parco regionale del Fiume Sarno.
In data 3.6.2003 si è poi tenuta la seduta
conclusiva della Conferenza degli enti
interessati all’istituzione del suddetto
parco regionale per la definizione del
documento di indirizzo relativo all’analisi
del territorio da destinare a protezione,
della perimetrazione provvisoria e delle
norme di salvaguardia come previsto dalla Lr
18/2000, art. 34. Il territorio compreso nei
confini riportati nella planimetria
in scala 1:25.000 (allegato A alla Lr),
costituisce perimetrazione e zonizzazione
del parco del Fiume Sarno. Sono
approvate le norme di salvaguardia
(allegato B), che resteranno in vigore fino
all’approvazione del piano del parco. Il
parco del Fiume Sarno ha le finalità
di cui alla Lr 33/1993, nonché del
documento di indirizzo (allegato C). La
relativa cartografia è depositata presso il
Settore politica del territorio - Servizio
pianificazione e tutela aree naturali
protette.
Burc n. 29 del 30.6.2003
Decreti del Presidente della Giunta
regionale di istituzione dell’ente parco dei
Monti Picentini e degli enti riserve
naturali Foce Volturno - Costa di Licola,
Lago Falciano, Foce Sele - Tanagro e Monti
Eremita - Marzano.
Decreto n. 377 dell’11.6.2003
Politica del territorio - Istituzione
dell’ente riserve naturali Foce Volturno -
Costa di Licola e Lago Falciano.
Decreto n. 378 dell’11.6.2003
Politica del territorio - Istituzione
dell’ente parco regionale dei Monti
Picentini.
Decreto n. 379 dell’11.6.2003
Politica del territorio - Istituzione
dell’ente riserve naturali Foce Sele -
Tanagro e Monti Eremita - Marzano.
Burc n. 41 del 15.9.2003
Deliberazione n. 2436 dell’1.8.2003
Classificazione acustica dei territori
comunali. Aggiornamento linee guida
regionali (linee guida allegate).
Con tale deliberazione la Gr ha approvato il
documento avente ad oggetto Linee guida
regionali per la redazione dei piani
comunali di zonizzazione acustica,
scaturente dalla revisione e
dall’aggiornamento delle linee guida
adottate con deliberazioni di Gr n. 6131 del
20.10.1995 e n. 8758 del 29.12.1995, alle
disposizioni contenute nel quadro normativo
vigente, successivamente definito da una
serie di norme (legge del 26.10.1995, n.
447, Dpcm 14.11.1997, Dm 16.3.1998, Dpcm
31.3.1998, Dpcm 16.4.1999, Dm 29.11.2000,
Dpr 3.4.2001, Dm 23.11.2001, Direttiva
2002/49/CE del 25.6.2002). Il documento, in
attesa dell’approvazione dei criteri
previsti dalla legge 447/1995, costituisce
lo strumento tecnico di riferimento per la
redazione dei piani di zonizzazione acustica
dei territori dei comuni della Campania. Le
province e le comunità montane, quali enti
destinatari della delega ex art. 5 della Lr
14/1982, hanno il compito di verificare che
i predetti piani comunali di zonizzazione
acustica siano inclusi tra gli allegati
tecnici a corredo degli strumenti
urbanistici in approvazione e risultino
firmati da un tecnico competente in acustica
ambientale, riconosciuto dalla regione, ai
sensi della legge 447/1995.
Burc n. 48 del 13.10.2003
Lr 7.10.2003, n. 17
Istituzione del sistema parchi urbani di
interesse regionale.
La regione, al fine di individuare tutte le
azioni idonee a garantire la difesa
dell’ecosistema, il restauro del paesaggio,
il ripristino dell’identità
storico-culturale, la valorizzazione
ambientale anche in chiave
economico-produttiva ecocompatibile
soprattutto attraverso il sostegno
all’agricoltura urbana, individua, ai sensi
delle legge 394/1991 (art. 2, comma 8), il
sistema dei parchi urbani di interesse
regionale, costituito da: a) parchi urbani;
b) parco metropolitano.
Per sistema dei parchi urbani di
interesse regionale si intende il sistema
urbano del verde come insieme di aree con
valore ambientale e paesistico o di
importanza strategica per il riequilibrio
ecologico delle aree urbanizzate inserite in
contesti territoriali con elevato impatto
antropico; possono far parte di tale sistema
di parchi anche biotopi di modesta entità e
monumenti naturali.
All’istituzione dei parchi urbani si
provvede, su proposta del Consiglio comunale
interessato che ne individua la
perimetrazione, con delibera della Giunta
regionale che ne informa le competenti
commissioni consiliari regionali.
L’istituzione del parco urbano favorisce il
contestuale risanamento di aree in
situazione di degrado ambientale ed è inteso
come disegno unitario e coordinato delle
aree destinate al verde con apposite
indagini per definire gli ambiti degli
ecosistemi. La gestione dei parchi urbani è
affidata ai comuni competenti per territorio
secondo le apposite linee guida che la Gr
adotta entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della Lr in esame. I comuni dotati
dello strumento urbanistico comunale vigente
possono adottare una variante relativa al
sistema urbano del verde per uniformarsi ai
criteri della Lr. Le attività di
pianificazione ed il programma annuale di
attività dei parchi urbani sono sottoposti
all’esame preventivo della Gr che può
formulare osservazioni entro sessanta giorni
dalla ricezione.
Per parco metropolitano si intende il
parco urbano del Comune di Napoli già
denominato Parco delle colline di Napoli
dagli strumenti urbanistici comunali, la cui
gestione è affidata ad un ente parco con
personalità giuridica di diritto pubblico,
istituito con Dpgr. Al parco metropolitano
possono aderire i comuni limitrofi che
individuano le aree contigue con le
caratteristiche stabilite dalla Lr in
commento, su proposta del Consiglio comunale
interessato. Sono definiti, infine, gli
organi di gestione dell’ente parco e la
composizione del consiglio direttivo.
Rischio Vesuvio
Burc n. 31 del 14.7.2003
Regione Campania - Giunta regionale del 20
giugno 2003 - Deliberazione n. 019 - Area
generale di coordinamento gestione del
territorio, tutela beni paesistici,
ambientali e culturali - Disegno di legge
concernente “Norme sul divieto di espansione
dell’edilizia residenziale nelle zone a
rischio vulcanico dell’area vesuviana” -
Proposta al Consiglio regionale (con
allegati).
La legge si applica ai 18 comuni rientranti
nella zona rossa ad alto rischio
vulcanico (Boscoreale, Boscotrecase, Cercola,
Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena
Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a
Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San
Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma
Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre
del Greco e Trecase). Gli strumenti
urbanistici generali ed attuativi di tali
comuni non possono contenere disposizioni
che consentano l’incremento
dell’edificazione a scopo residenziale,
mediante l’aumento dei volumi abitabili e
dei carichi urbanistici derivanti dai pesi
insediativi, nei rispettivi territori. I
suddetti comuni sono tenuti ad adeguare al
divieto gli strumenti urbanistici, generali
ed attuativi, che alla data di entrata in
vigore della legge siano in corso di
formazione, ovvero adottati e, in ogni caso,
entro due anni dall’entrata in vigore della
stessa, sono tenuti ad adeguare al divieto
quelli vigenti. Dette varianti potranno
prevedere, inoltre, la demolizione di volumi
incongrui, al fine di facilitare la
realizzazione delle vie di fuga. È previsto
il commissariamento in caso di inerzia dei
comuni. Dalla data di entrata in vigore
della legge, e sino alla vigenza degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi
adeguati alla stessa ovvero sino alla
vigenza delle varianti, nei comuni in
oggetto è vietato il rilascio di titoli
edilizi abilitanti la realizzazione di
interventi finalizzati all’incremento
dell’edilizia residenziale.
(vedi Burc n. 59 del 15.12.2003 - Lr del 10
dicembre 2003, n. 21 - Norme urbanistiche
per i comuni rientranti nelle zone a rischio
vulcanico dell’area vesuviana).
Deliberazione n. 2139 del 20.6.2003
Linee guida per la pianificazione
territoriale regionale. Programma di azioni
per la mitigazione del rischio Vesuvio (con
allegati).
Con tale dispositivo si approva il documento
denominato Articolazione dell’indirizzo
strategico sul rischio vulcanico,
redatto dal Comitato scientifico per la
redazione del piano territoriale
regionale (Ptr) e il relativo programma
di azioni finalizzate alla mitigazione del
rischio vulcanico, in conformità anche a
quanto previsto dalle linee guida di
cui alla deliberazione di Gr n. 4459 del
30.9.2002 (Burc 24.12.2002), definito come
segue: a) incentivi per l’acquisto della
prima casa e per la delocalizzazione
abitativa; b) repressione dell’abusivismo
edilizio; c) assemblea istituzionale dei
Sindaci - forum partenariato
socio-economico; d) riconversione
destinazione d’uso; e) compatibilità con il
Por Campania; f) blocco dell’espansione
edilizia; g) studio di fattibilità per la
costituzione di una società di
trasformazione territoriale; h) politiche
della mobilità; i) informazione, trasparenza
e sensibilizzazione; l) sperimentazione -
progetti pilota; m) recupero centri storici
- premialità. Alla delibera è allegata l’Articolazione
dell’indirizzo strategico sul rischio
vulcanico (Linee guida della
pianificazione regionale, art. 14 Lr
25.9.2002). Gli obiettivi dell’indirizzo
strategico sono quelli di innescare uno
sviluppo sostenibile del territorio
vesuviano compatibile con le strategie di
attenuazione del rischio vulcanico e di
massima sicurezza per le popolazioni e per
lo straordinario patrimonio culturale e
naturale. I tempi sono definiti in 3 fasi:
breve scadenza: 2003-2008 (5 anni); media
scadenza 2003-2028 (25 anni); lunga scadenza
2003-2058 (50 anni).
La riduzione della consistenza della
popolazione insediata è perseguita
attraverso alcune azioni mirate: buoni casa;
nuovi insediamenti in piani di zona;
recupero e rivitalizzazione centri storici
delle aree interne; partecipazione dei
proprietari agli utili di riconversione del
patrimonio; demolizioni e riconversioni
delle aree.
Fra le azioni delle ipotesi di programma a
breve scadenza da segnalare la:
- 5°azione - Informazione/Trasparenza
- consistente nella progettazione ed avvio
di azioni, continue e capillari, di
informazione affinché tutti possano
conoscere correttamente, lo stato di
avanzamento del programma e dei
sottoprogrammi e l’evoluzione della
situazione;
- 8° azione - Società per la
trasformazione territoriale -
consistente nella promozione di una società
mista di trasformazione territoriale, a
maggioranza pubblica (Stato, regione,
provincia, comuni, enti e società miste:
ente parco, ente ville vesuviane, Patto
Miglio d’oro, Tess, Società del Patto
nord-est, Osservatorio vesuviano, ecc.), con
il compito di progettare e gestire a breve,
medio e lungo termine il processo di
riconversione, acquisendo immobili
residenziali al proprio patrimonio, in
cambio di una quota del prezzo dell’immobile
e di azioni della stessa società, tali da
fornire una rendita annuale a chi volesse
acquistare un’altra abitazione altrove,
ricavando una rendita dalle azioni
societarie. I volumi residenziali, acquisiti
dalla società, sarebbero gestiti in
un’ottica di sviluppo compatibile con il
rischio vulcanico: demoliti, scambiati o
riconvertiti, in un’ottica territoriale
perequativa, per funzioni produttive
compatibili.
Deliberazione n. 2140 del 20.6.2003
Programma di azioni per la mitigazione del
rischio vesuvio. Grande attrattore
Pompei-Ercolano e sistema archeologico
vesuviano - Aiuti alle imprese - Premialità.
Il provvedimento si inserisce nel programma
delle azioni connesse alla mitigazione del
rischio vulcanico con particolare
riferimento al rischio Vesuvio. Al fine di
garantire quanto previsto nelle suddette
linee programmatiche è necessario
incentivare opportune azioni che possano
favorire la riconversione nei comuni a
rischio Vesuvio degli immobili da
residenziali abitativi ad altre funzioni.
Nel testo coordinato del Complemento di
programmazione, approvato con delibera di Gr
n. 3937 del 30.8.2002, la misura 2.2
Sostegno allo sviluppo di imprese della
filiera dei beni culturali, prevede
l’erogazione, nell’ambito dei progetti
integrati, mediante i quali si attua la
misura, di aiuti alle piccole imprese
collegate alla valorizzazione e gestione del
sistema dei beni culturali, per la creazione
di nuove attività e per la riqualificazione
e/o l’ampliamento di attività in alcuni
settori dell’artigianato tradizionale, del
restauro, della piccola ricettività
turistica, del recupero del patrimonio
culturale a fini turistici, dei servizi
turistici e del commercio strettamente
legato ai beni culturali.
Il provvedimento in esame stabilisce che nel
bando siano previste le agevolazioni a
valere sulla misura 2.2 del Por Campania
2000-2006 per il progetto integrato relativo
al grande attrattore Pompei-Ercolano e
sistema archeologico vesuviano
(approvato con delibera di Gr n. 1747 del
9.5.2003), da approvarsi entro il 30
settembre 2003, e i criteri di priorità per
i progetti che prevedono la riconversione
degli immobili da residenziali abitativi ad
immobili destinati ad attività commerciali,
artigianali, per la piccola ricettività
turistica e per servizi turistici, e che
prevedono la localizzazione nei comuni
appartenenti al suddetto progetto integrato.
Deliberazione n. 2142 del 20.6.2003
Programma di azioni per la mitigazione del
rischio Vesuvio. Grande attrattore
Pompei-Ercolano e sistema archeologico
vesuviano - Misura 2.3 azione e informazione
e sensibilizzazione - Coerenza.
La deliberazione stabilisce che il progetto
afferente la misura 2.3 del Complemento di
programmazione, approvato con delibera di Gr
n. 3937 del 30.8.2002, inerente
animazione e sensibilizzazione
previsto nel progetto integrato del Grande
attrattore Pompei-Ercolano e sistema
archeologico vesuviano, per un importo
complessivo di € 165.000,00, sia coerente
con gli obiettivi di cui al programma
d’azione connesso alla mitigazione e al
governo del rischio vulcanico, con
particolare riferimento al rischio Vesuvio e
con attenzione al recupero della cultura dei
luoghi.
Si fa riferimento, nello specifico,
all’azione e) in cui si propone di attivare
interventi finalizzati alla divulgazione
delle iniziative realizzate a valere sulle
misure 2.1, 2.2 e 2.3, e alla
sensibilizzazione della popolazione rispetto
alle tematiche di tutela e della
valorizzazione dei beni culturali presenti
sul territorio, attraverso l’organizzazione
di mostre, forum e convegni.
Deliberazione n. 2143 del 20.6.2003
Protocollo d’intesa per la riduzione del
rischio vulcanico. Presa d’atto (con
allegati).
Con il provvedimento in oggetto la Gr
delibera di prendere atto del protocollo
d’intesa per la riduzione del rischio
vulcanico come motore di sviluppo economico,
sociale e ambientale sostenibile del
territorio vesuviano, sottoscritto in data
12.3.2003 dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e dal Presidente della
regione. La regione ha ritenuto, in
conformità alle linee guida del piano
territoriale regionale, di dover promuovere
un programma a breve, medio e lungo termine
per una riconversione concertata del modello
di sviluppo del territorio vesuviano
perseguito negli ultimi 50 anni. Data la
complessità del programma da attivare, la
regione ritiene indispensabile il consenso
informato delle popolazioni residenti
nell’area a rischio ed il coinvolgimento
diretto, sin dalle prime fasi, dello Stato
oltre che delle amministrazioni provinciali,
dei comuni rientranti nella zona rossa
dell’area vesuviana, di tutti gli enti
pubblici territoriali e delle forze
economiche e sociali coinvolti. Il detto
Ministero condivide le finalità e gli
indirizzi programmatici di cui in premessa
ed intende concorrere attivamente alla
formazione del programma regionale ed alla
definizione degli strumenti operativi che ne
consentano l’attuazione, impegnandosi, in
particolare, a partecipare alla fase di
avvio del programma predisposto, con
l’apporto di proprie competenze
specialistiche e di adeguate risorse
economiche integrative da reperirsi
nell’ambito della prossima legge
finanziaria. Il Ministero e la regione si
impegnano, ciascuno per quanto di propria
competenza, a concorrere alla formazione ed
all’attuazione del programma finalizzato
alla riduzione del rischio vulcanico per uno
sviluppo sostenibile, dell’area vesuviana,
fondato principalmente sulla valorizzazione
delle risorse culturali e
paesistico-ambientali del territorio. Le due
istituzioni, pertanto, procederanno
congiuntamente alla ricognizione ed al
coordinamento delle azioni di monitoraggio
già poste in essere nell’area interessata
dal rischio vulcanico, allo scopo di
renderle coerenti e di provvedere,
eventualmente, alle necessarie modifiche ed
integrazioni, impegnandosi ad individuare
strumenti normativi finalizzati ad una più
efficace repressione del fenomeno
dell’abusivismo edilizio e all’attuazione
delle politiche programmatiche a medio e
lungo termine finalizzate alla riconversione
del modello di sviluppo dei territori a
maggior rischio vulcanico.
Deliberazione n. 2144 del 20.6.2003
Bando di concorso di edilizia agevolata.
Provvedimenti ed indirizzi nell’ambito della
mitigazione rischio Vesuvio.
Con la delibera in oggetto la Gr dichiara
concluso il bando per la concessione di
contributi, a favore di soggetti attuatori
legittimati dalle leggi in vigore, per il
recupero e la costruzione di alloggi ed il
recupero delle parti comuni degli edifici
privati nell’ambito dei programmi complessi,
approvato con delibere di Gr n. 1807/2001 e
n. 2342/2001 (Burc n. 32 del 25.6.2001), una
volta pubblicata l’ultima graduatoria
definitiva relativa a comuni, Iacp e loro
consorzi e recupero delle parti comuni degli
edifici privati. La Gr si riserva di
adottare un provvedimento per l’emanazione
di un nuovo bando pubblico concorrenziale
per il recupero e la costruzione di alloggi
di edilizia agevolata ed il recupero delle
parti comuni degli edifici privati
nell’ambito dei programmi complessi,
per un ammontare di € 92.962.241,84, che
prevedrà agevolazioni per le cooperative o
imprese edilizie che realizzino alloggi di
nuova costruzione o interventi di recupero
edilizio nei comuni al di fuori della
zona rossa di rischio Vesuvio, e che
assegnino in proprietà o in locazione gli
alloggi medesimi a nuclei familiari
provenienti proprio dai territori a rischio.
Deliberazione n. 2145 del 20.6.2003
Mitigazione rischio Vesuvio - Incentivi -
Determinazioni (con allegati).
Il provvedimento determina in € 30.000,00 il
contributo max concedibile, ovvero calcolato
nella misura massima del 30% dell’importo
risultante dall’atto di compravendita, da
concedere per l’acquisto della prima
abitazione ad ogni famiglia residente da
almeno 5 anni nei 18 comuni facenti parte
del comprensorio a rischio Vesuvio che
intendono trasferirsi in zone più sicure.
Stabilisce che l’onere di cui sopra graverà
sulle risorse di edilizia residenziale
pubblica del bilancio regionale di gestione
2003, con previsione di analogo
stanziamento, in via programmatica, nei
bilanci regionali di gestione per i
successivi 15 anni. Il dispositivo approva
lo schema tipo del bando di concorso,
contenente le modalità ed i criteri per
l’accesso ai contributi da parte dei
cittadini, che le amministrazioni comunali
facenti parte del comprensorio provvederanno
a pubblicare nel proprio ambito
territoriale. Nell’ottica della finalità che
si intende conseguire si consente ai comuni
la possibilità di definire ulteriori criteri
ed indici, in aggiunta a quelli previsti dal
suddetto schema tipo di bando.
Deliberazione n. 2146 del 20.6.2003
Mitigazione rischio Vesuvio - Istituzione
assemblea dei sindaci.
In sintonia con le “Linee guida per la
pianificazione territoriale regionale,
programma di azioni per la mitigazione del
rischio Vesuvio”, la delibera istituisce l’Assemblea
dei sindaci per la mitigazione del
rischio Vesuvio. Tale istituto ha il compito
di valutare, scegliere, programmare,
approvare interventi di interesse generale,
da controllare anche in fase di attuazione,
in sinergia con la regione e le altre
amministrazioni interessate, tali che
possano incidere nel processo di
riqualificazione edilizia, urbanistica,
ambientale e sociale compatibile con il
rischio vulcanico. La costituzione e i
compiti dell’assemblea saranno
dettagliatamente disciplinati da apposito
successivo atto, sarà presieduta
dall’assessore regionale all’urbanistica e
avrà come componenti, oltre i 18 Sindaci dei
comuni della zona a rischio, i
rappresentanti, appositamente delegati,
dell’amministrazione provinciale di Napoli e
dell’ente Parco del Vesuvio. Il
provvedimento istituisce anche il Forum
del partenariato economico-sociale,
quale organo consultivo permanente per
l’attuazione del programma di azione per la
mitigazione e il governo del rischio
Vesuvio. Entrambi gli istituti avranno sede
presso l’assessorato regionale alla gestione
del territorio.
Deliberazione n. 2147 del 20.6.2003
Mitigazione rischio Vesuvio - Progetto
pilota Boscoreale - Approvazione.
In sintonia con le “Linee guida per la
pianificazione territoriale regionale.
Programma di azioni per la mitigazione del
rischio Vesuvio”, la Gr approva il progetto
di sperimentazione avviato dal Comune di
Boscoreale che, per ridurre il peso
abitativo degli insediamenti in località
Passanti Scafati e Villa Regina, prevede
meccanismi di incentivazione diretta ed
indiretta per i cittadini, quali: offerta di
alloggi Erp comunque acquisiti in altri
comuni, buoni casa per l’acquisto di
alloggi, contributi sul fitto o altre
soluzioni prospettate dagli stessi residenti
con i questionari appositamente predisposti.
Per la realizzazione di tale progetto pilota
è previsto un importo di € 10.000.000,00 da
far gravare sul bilancio regionale 2003.
Deliberazione n. 2149 del 20.6.2003
Tutela beni paesistico-ambientali e
culturali - Protocollo di intesa in materia
di abusivismo edilizio tra la Regione
Campania e l’ente Parco nazionale del
Vesuvio. Approvazione (con allegato).
Nelle more dell’approvazione della Lr che
detta Norme per il governo del territorio,
vanno considerate come norme di indirizzo
per la pianificazione territoriale regionale
e provinciale le Linee guida per la
pianificazione territoriale regionale (Burc
n. 69 del 24.12.2002), le quali, tra
l’altro, affrontano il tema del rischio
Vesuvio con le problematiche connesse. In
tale quadro l’ente Parco Vesuvio, con
un’attenta attività di repressione
dell’abusivismo edilizio, può positivamente
concorrere, nell’ambito della citata
politica regionale, al conseguimento
dell’obiettivo di mitigazione del rischio
vulcanico. Infatti, dalle disposizioni
contenute nelle norme di salvaguardia, di
cui al Dpr 5.6.1995 di istituzione dell’ente
Parco nazionale del Vesuvio, da applicare
fino all’approvazione del piano del parco,
nonché dalle disposizioni recate dalle leggi
426/1998, 47/1985 e 724/1994, si evince che
l’ente parco, in quanto autorità di
gestione, ha competenza in materia di
repressione dell’abusivismo edilizio nei
confini del proprio territorio.
La regione, sulla base del protocollo di
intesa, garantisce al parco Vesuvio un
adeguato supporto tecnico/amministrativo e
finanziario per la predisposizione delle
necessarie procedure relative a pratiche di
abusivismo edilizio. La regione, inoltre, al
fine di supportare adeguatamente l’azione di
repressione del fenomeno dell’abusivismo
edilizio, istituiva, con Lr 15/2002, il
fondo di rotazione per l’abbattimento,
l’eliminazione e/o la rimozione delle opere
abusive nonché per interventi di recupero e
riqualificazione delle opere o beni
interessati, a cui possono accedere, tra gli
altri, gli enti parco. L’ente parco potrà
porre in danno ai soggetti inadempienti le
spese necessarie per la rimozione delle
opere abusive realizzate nel territorio del
parco e per il conseguente ripristino dello
stato dei luoghi nonché per l’eventuale
riqualificazione delle aree e/o dei beni
interessati, impegnandosi a restituire le
somme anticipate dalla regione per
l’attuazione dei programmi di intervento e a
trasmettere tempestivamente, alla regione e
a tutte le amministrazioni interessate alla
tutela dei vincoli paesistici, copia dei
provvedimenti emessi in materia.
Burc n. 37 dell’11.8.2003
Regione Campania - Giunta regionale - Seduta
dell’11.7.2003 - Deliberazione n. 2317 -
Area generale di coordinamento n. 16 -
Gestione del territorio - Rischio Vesuvio -
Bando di edilizia agevolata convenzionata -
Linee guida.
La deliberazione prevede l’adozione del
provvedimento per l’emanazione di un nuovo
bando pubblico concorrenziale per il
recupero e la costruzione di alloggi ed il
recupero delle parti comuni degli edifici
privati colpiti da eventi disastrosi per un
ammontare di € 92.962.241,84. Il dispositivo
stabilisce che il predetto bando preveda:
l’esclusione dei programmi di recupero o
nuova costruzione localizzati nei territori
che ricadono in zona rossa (Zr);
agevolazioni per le cooperative o imprese
edilizie che realizzino alloggi di nuova
costruzione o interventi di recupero
edilizio da assegnazione in proprietà o in
locazione a nuclei familiari residenti da
almeno cinque anni in uno dei comuni in Zr;
il limite massimo del contributo in conto
capitale per mutui agevolati sul costo
dell’alloggio da recuperare o di nuova
costruzione da assegnare in proprietà o in
locazione a nuclei familiari che comprovino
la residenza da almeno cinque anni in uno
dei comuni in Zr; il tasso di riferimento a
carico del mutuatario nella misura del 20%
fino ad un reddito massimo di € 26.000,00
per i nuclei familiari già residenti nei
comuni in Zr; il contributo sui lavori
inerenti le parti comuni degli edifici
privati solo nel caso che sia comprovato il
danneggiamento e lo sgombero degli
occupanti, a seguito di eventi disastrosi
eccezionali.
Burc n. 59 del 15.12.2003
Lr 21 del 10.12.2003
Norme urbanistiche per i comuni rientranti
nelle zone a rischio vulcanico dell’area
vesuviana.
La legge in oggetto si applica ai 18 comuni
rientranti nella zona rossa ad alto
rischio vulcanico della pianificazione
nazionale d’emergenza dell’area vesuviana
del Dipartimento della protezione civile -
Prefettura di Napoli - Osservatorio
vesuviano. È fatto divieto a tali comuni di
assumere provvedimenti di approvazione o di
esecutività degli strumenti attuativi dei
piani regolatori generali dei suddetti
comuni comportanti incrementi delle
edificazioni a scopo residenziale mediante
l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi
urbanistici derivanti dai pesi insediativi
nei rispettivi territori. Entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge, la
Provincia di Napoli, d’intesa con la regione
e i comuni, provvede alla redazione di un
piano strategico operativo da approvare in
Consiglio regionale, al fine di determinare
e definire: le aree e gli insediamenti da
sottoporre a programmi di interventi e di
opere finalizzate alla decompressione della
densità insediativa presente, nonché al
potenziamento e miglioramento delle vie di
fuga; le eventuali possibilità di attuazione
di interventi compensativi, nelle aree e per
gli interventi già destinati negli strumenti
urbanistici vigenti a scopo residenziale,
purchè non comportanti pesi residenziali
aggiuntivi incompatibili con le finalità
della legge in oggetto. Entro due anni
dall’entrata in vigore della legge, i comuni
sono tenuti, mediante apposite varianti, ad
adeguare al divieto gli strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti
che, al fine di implementare le vie di fuga,
disporranno la demolizione dei volumi
incongrui. In caso di inadempienza, è
previsto il commissariamento da parte del
Presidente dell’amministrazione provinciale.
Dalla data di entrata in vigore della legge,
e fino alla vigenza degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi
opportunamente adeguati o fino alla vigenza
delle varianti, nei comuni individuati è
vietato il rilascio di titoli edilizi
abilitanti la realizzazione di interventi
finalizzati all’incremento dell’edilizia
residenziale, restando esclusi dal divieto
gli adeguamenti funzionali e di natura
igienico-sanitaria degli immobili esistenti;
è consentito, anche in deroga alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti, il mutamento di destinazione d’uso
degli immobili residenziali ad altre
attività, mentre, viceversa, è vietato ogni
mutamento di destinazione d’uso che comporti
l’utilizzo a scopo abitativo.
Al fine di incentivare il trasferimento in
altri comuni della regione, ai soci
assegnatari delle cooperative è riservato
fino al 20% dell’aliquota complessiva di
alloggi Erp prevista dalla Lr 18/1997.
Centri Storici
Burc n. 8 del 17.2.2003
Deliberazione n. 243 del 24.1.2003
Criteri ed indirizzi per gli interventi di
recupero e valorizzazione dei beni
culturali, parziale modifica ed integrazione
della delibera di Gr n. 4571 dell’11.9.2000
ed approvazione direttive.
La deliberazione, nelle more della
ridefinizione di una nuova normativa,
ribadisce i criteri, gli indirizzi ed i
titoli preferenziali, dettati dalla delibera
di Gr n. 4571 dell’11.9.2000. A seguito
dell’emanazione del DLgs 490/1999 che ha
attribuito alle regioni compiti precisi in
materia di promozione e valorizzazione dei
beni culturali, infatti, la Gr, con apposita
delibera, individuava i criteri e gli
indirizzi per gli interventi di recupero e
valorizzazione dei beni culturali. Al fine
di semplificare e migliorare il procedimento
amministrativo, pur ribadendo i criteri, gli
indirizzi ed i titoli preferenziali, dettati
dalla citata delibera, è emersa la necessità
di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alla stessa, al fine di
garantire una sempre maggiore efficienza,
economicità e trasparenza nelle procedure di
accesso al piano di intervento di cui
all’art. 2 della Lr 58/1974.
La Gr stabilisce che il finanziamento è
concesso per le seguenti categorie di
interventi: restauro, consolidamento,
risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria di beni immobili tutelati ai
sensi del DLgs 490/1999; restauro di beni
mobili che presentano interesse
storico-artistico; messa a norma,
rifacimento, installazione di impianti se
finalizzati alla conservazione e fruizione
pubblica del bene; interventi tesi ad
assicurare la fruizione del bene da parte
delle categorie meno favorite. Nell’ambito
delle opere anzidette, la regione concorre,
entro il limite massimo del 15% dell’importo
dei lavori, al finanziamento delle spese
generali e tecniche comprensive di: rilievi,
accertamenti ed indagini preliminari alla
stesura del progetto; attività di
consulenza, accertamenti di laboratorio,
calcoli strutturali e collaudi
specialistici. Con il dispositivo è
approvata anche la direttiva, predisposta
dall’Assessore ai beni culturali, che si
allega alla deliberazione.
Burc n. 8 del 17.2.2003
Deliberazione n. 244 del 24.1.2003
Criteri e procedure per la richiesta e
l’erogazione di contributi o finanziamenti
per azioni connesse alla salvaguardia, alla
valorizzazione ed alla promozione dei beni
culturali - Parziale rettifica della
delibera di Gr n. 5275 del 19.10.2001 - DLgs
490/1999.
A parziale rettifica della deliberazione di
Gr n. 5275 del 19.10.2001, la Gr approva i
criteri e le procedure per la richiesta e
l’erogazione di contributi o finanziamenti
per azioni connesse alla salvaguardia, alla
valorizzazione e alla promozione dei beni
culturali, disciplinati dal DLgs 490/1999 e
dal DLgs 112/1998. Sono beneficiari dei
contributi o finanziamenti gli enti pubblici
territoriali, università, istituti pubblici,
associazioni, fondazioni, organismi
no-profit o simili forme associative
formalmente istituite. La scadenza era
fissata al 30 aprile.
Ai fini dell’istruttoria sono prese in esame
le richieste di contributo o finanziamento
concernente le seguenti azioni: a)
miglioramento dell’accesso ai beni e
diffusione della loro conoscenza mediante
riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro
mezzo di comunicazione; b) organizzazione di
studi, eventi culturali, ricerche, concorsi
di idee e/o progettazione, mostre ed
iniziative scientifiche anche strettamente
connesse ai grandi attrattori e/o itinerari
culturali regionali, come definiti nei
documenti attuativi del Por Campania; c)
fruizione agevolata dei beni da parte delle
categorie meno favorite; d) organizzazione
di attività didattiche e divulgative da
parte di istituti scolastici pubblici e
privati, atte a favorire la conoscenza dei
beni culturali nelle scuole; e) attività di
promozione del sistema dei beni culturali
campani sui mercati nazionali ed
internazionali.
L’allegato, inoltre, elenca: la
documentazione da allegare alla richiesta di
contributo o finanziamento, i criteri di
priorità e di valutazione delle domande, le
modalità per l’istruttoria e i tempi di
realizzazione.
Burc n. 29 del 30.6.2003
Decreto Pgr n. 376 dell’11.6.2003
Edilizia pubblica abitativa - Regolamento di
attuazione della Lr 18.10.2002, n. 26:
“Norme e incentivi per la valorizzazione dei
centri storici della Campania e per la
catalogazione dei beni ambientali di qualità
paesistica. Modifiche alla legge regionale
19.2.1996 n. 3” (con allegati).
Il provvedimento detta ai comuni le regole
per attuare il recupero dei centri storici,
dei nuclei antichi e dei quartieri urbani
antichi ubicati nei comuni con meno di
40mila abitanti.
Il regolamento di attuazione della Lr
26/2002, infatti, disciplina le modalità di
redazione ed approvazione, nonché di
concessione ed erogazione dei contributi,
dei programmi di valorizzazione (Pdiv),
dei programmi integrati di
riqualificazione urbanistica edilizia e
ambientale (Piruea), per il restauro, il
decoro e l’attintatura delle superfici
esterne degli edifici civili di interesse
storico, artistico ed ambientale e delle
cortine urbane nei centri storici, e dei
piani del colore (Pdc) per l’edilizia
storica, nonché per lo svolgimento, da parte
dei comuni, dell’attività di catalogazione
del patrimonio immobiliare di interesse
storico, artistico e ambientale per i centri
storici della regione.
I progetti di conservazione e valorizzazione
delle strutture, degli insediamenti, degli
impianti urbanistici e dei nuclei urbani di
interesse storico, artistico e ambientale di
cui alla Lr 26/2002, quindi, sono redatti,
per le finalità dell’approvazione e
dell’ammissione a contributo regionale,
sulla base di un Pdiv del centro, dei centri
o dei nuclei storici. Il Pdiv, adottabile
anche da consorzi di comuni, concorre,
assieme al Pdc per l’edilizia storica, a
costituire il Piruea di cui alla Lr 3/1996.
Il Piruea definisce gli indirizzi ai quali
devono essere improntati i progetti e gli
interventi.
Lo studio di fattibilità definisce la
proposta urbanistica di valorizzazione e
conservazione dei beni o gruppi di beni
classificati ai sensi della Lr 26/2002 ed
esplicita le eventuali varianti allo
strumento urbanistico generale e agli
strumenti attuativi (piano di recupero del
centro storico) vigenti; è costituito, nel
rispetto dell’art. 3 della Lr 3/1996, dai
seguenti contenuti: progetto urbanistico e
architettonico; normativa gestionale; piano
di fattibilità finanziaria. Il manuale
delle tecniche di intervento e dei materiali,
parte integrante del Piruea, specifica le
tecniche e i materiali da utilizzare negli
interventi di valorizzazione, di
riqualificazione, di conservazione e
recupero dei beni o gruppi di beni
classificati. Il Pdc per l’edilizia
storica definisce i criteri per la
riqualificazione estetica delle facciate
attraverso un trattamento cromatico dei
paramenti esterni che corrisponda ai
caratteri identificativi del centro storico,
del nucleo antico o del quartiere urbano
antico. Il piano di manutenzione
programmata definisce la successione e
la periodicità degli interventi di
manutenzione e delle azioni di monitoraggio
occorrenti per la conservazione e per la
prevenzione del degrado dei beni o gruppi di
beni classificati.
L’approvazione del Pdiv è condizione
necessaria per l’ammissione ai contributi
regionali in conto capitale: pari al 70%
della spesa, nel caso di catalogazione;
nella misura del 50% delle spese, nel caso
di restauro e attintatura delle facciate di
edifici di oltre 50 anni; pari al 75% delle
spese, nel caso di conservazione e
valorizzazione dei beni. L’approvazione del
Piruea è titolo preferenziale per l’accesso
alle agevolazioni finanziarie di cui
all’art. 1 della Lr 26/2002. Per quanto
riguarda la catalogazione del patrimonio
immobiliare d’interesse storico, artistico e
ambientale, i comuni dovranno eseguirla nel
rispetto delle linee programmatiche
stabilite dalla regione, con il beneficio
del finanziamento regionale di cui all’art.
4, comma 1, della Lr 26/2002.
La regione esercita l’azione sostitutiva
attraverso le amministrazioni provinciali
per i comuni che non provvedono, entro il
19.10.2003, alla catalogazione del proprio
patrimonio immobiliare di interesse
storico-artistico e ambientale e alla sua
trasmissione agli uffici della Gr entro il
31.10.2003, dandone comunicazione alla
provincia territorialmente competente.
Con riferimento ai contributi, il
dispositivo riporta: finalità, ambito di
applicazione, categorie di opere
finanziabili e misura dei contributi,
soggetti beneficiari, modalità e termini di
presentazione delle istanze, graduatorie,
termini e ripartizione dei fondi,
erogazione, esecuzione d’ufficio. In
allegato al provvedimento sono, infine,
riportate: linee guida per il manuale di
restauro; linee guida per la redazione del
piano del colore per l’edilizia storica;
linee guida per il piano di manutenzione
programmata.
Burc n. 31 del 14.7.2003
Regione Campania - Settore tutela beni
paesistici, ambientali e culturali
Lr 18.10.2002, n. 26 - Regolamento di
Attuazione della Lr 26/2002, adottato con
delibera di Gr n. 1751/2003 -
Classificazione e censimento dei centri
storici della Campania. Modalità e termini
per la presentazione delle proposte di
inclusione nell’elenco degli insediamenti
censiti - Catalogazione del patrimonio
immobiliare.
Il dispositivo concerne le istruzioni per la
presentazione della proposta di inclusione
nell’elenco degli insediamenti censiti e lo
svolgimento dell’attività di catalogazione
del patrimonio immobiliare di interesse
storico-artistico, di cui all’art. 2 della
Lr 26/2002, inerente “Norme ed incentivi per
la valorizzazione dei centri storici della
Campania e per la catalogazione dei beni
ambientali di qualità paesistica. Modifiche
alla Lr 3/1996”. La catalogazione del
patrimonio immobiliare di interesse
storico-artistico e ambientale, ricadente
nei centri storici della Campania, è
finalizzata prioritariamente ad acquisire la
conoscenza dell’entità qualitativa e
quantitativa del patrimonio medesimo. La Lr
26/2002, individua tre classi di ambiti
antropici di rilevanza storica nei quali può
trovare applicazione la suddetta legge, e
precisamente: centri storici, nuclei
antichi, quartieri urbani antichi. I beni o
gruppi di beni, rispondenti a tali
classificazioni, saranno inclusi
nell’apposito elenco degli insediamenti
censiti su proposta dei comuni e previa
dimostrazione del possesso dei caratteri
previsti dall’art. 3 della legge e
adeguatamente documentati. È riportato
l’elenco della documentazione da allegare
all’istanza (delibera dell’ente, relazione
storico-tecnica, documentazione
bibliografica e fotografica) e l’iter per la
presentazione, approvazione, pubblicazione e
aggiornamento dell’elenco degli insediamenti
censiti.
L’attività di catalogazione è svolta
conformemente a quanto disposto dall’art. 9
del regolamento di attuazione della Lr
26/2002 e consiste, in particolare, nella
produzione di schede conformi alla
tipologia e ai tracciati studiati dall’Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione
(Iccd) del Ministero per i beni e le
attività culturali. Dette schede dovranno
essere corredate da: documentazione
fotografica; individuazione topografica su
mappa catastale; riferimenti geografici per
la localizzazione puntuale del bene oggetto
di catalogazione. Sono fissati i termini e
le relative proroghe e provvedimenti in via
sostitutiva, entro cui i comuni effettuano
la catalogazione e la trasmettono alla Gr -
settore tutela beni paesistici, ambientali e
culturali. I comuni affidano la
catalogazione a figure professionali scelte
dagli appositi elenchi predisposti da
ciascuna provincia; nelle more della
costituzione dei predetti elenchi, i comuni
selezionano, previo bando pubblico, la
figura o le figure professionali in
relazione alla specifica categoria di beni
di cui al regolamento. L’incentivo
finanziario consiste in un contributo in
conto capitale, pari al 70% della spesa
effettivamente sostenuta e documentata che
sarà erogato secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle istanze.
Sentenza 28.10.2003, n. 315
Giudizio di legittimità costituzionale in
via principale circa l’istituzione del
registro tecnico-urbanistico dei fabbricati
- Nomina del tecnico incaricato della tenuta
e dell’aggiornamento del registro - Obblighi
e sanzioni.
La Corte costituzionale si esprime
negativamente sulla Lr che istituisce il
fascicolo di fabbricato. Con la
sentenza n.
315, depositata il 28 ottobre 2003, i
giudici hanno, infatti, dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt.
4, 5 (commi 2 e 3), 8 della Lr del
22.10.2002, n. 27, mentre hanno giudicato
inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Consiglio dei
ministri sugli articoli 2 e 7 (il ricorso
risale al 18 dicembre 2002).
In particolare, l’art. 4 elenca in maniera
dettagliata i compiti del tecnico
incaricato, la figura (introdotta dall’art.
2) preposta alla stesura di una relazione
sulle condizioni statiche del fabbricato.
Tale articolo, secondo la Consulta, risulta
lesivo degli artt. 3 e 97 della Costituzione
sotto, rispettivamente, il profilo del
“generale canone di ragionevolezza” e del
“principio di efficienza e buon andamento
della pubblica amministrazione”. I giudici
sostengono, infatti, che le disposizioni
dell’art. 2 confliggono con i contenuti
dell’art. 4 per la seguente motivazione:
“risulta evidente che i compiti richiesti al
tecnico incaricato sono tali da richiedere,
per la loro ampiezza ed eterogeneità, la
nomina non già di un tecnico incaricato,
bensì di una pluralità di professionisti
abilitati”.
L’accusa di confliggere con il buon
andamento della pubblica amministrazione
nasce, invece, dalla osservazione che “una
parte considerevole delle informazioni
richieste al tecnico è già in possesso delle
amministrazioni comunali e alcune di esse
sono di difficile acquisizione”.
L’accoglimento della censura relativa
all’art. 4 si riflette poi, rendendole
irragionevoli, anche sulle sanzioni previste
dall’art. 5, commi 2 e 3. Alla medesima
conclusione arriva la Corte per quanto
riguarda l’art. 8, che demanda ad un
regolamento attuativo la normativa di
dettaglio, prevedendo che sia la regione,
priva però di qualsiasi potere di
rappresentanza dei proprietari di
fabbricati, a concordare con i
rappresentanti degli ordini e dei collegi
professionali tecnici le tariffe da
applicare ai proprietari.
La sentenza della Consulta, tuttavia, di
fatto non cambia granché lo stato delle
cose. Come nel caso del Lazio, infatti, la
legge sul fascicolo del fabbricato non aveva
ancora trovato applicazione a causa della
mancata emanazione (da parte della Giunta)
del regolamento attuativo.
Il nuovo ddil sul registro del fabbricato
sostituisce il contestato art. 4 con una
nuova norma che sfoltisce i compiti del
tecnico incaricato; abroga, inoltre, il
comma 3 dell’art. 5 e sostituisce il comma 2
dello stesso articolo lasciando però
invariate sanzioni e sospensione
dell’abitabilità; il ddil interviene,
infine, anche sui commi 1 e 2 dell’art. 8.
Abusivismo edilizio
Burc n. 43 del 24.9.2003
Dpgrc 22 settembre 2003, n. 634
Oggetto: emanazione regolamento in materia
di repressione dell’abusivismo edilizio e di
esercizio dei poteri d’intervento
sostitutivo.
Con il Dpgrc in esame viene emanato il
“Regolamento in materia di repressione
dell’abusivismo edilizio e di esercizio di
potere di intervento sostitutivo”. Infatti,
la legge 47/1985, all’art. 7, come
sostituito dall’art. 31 del Dpr 380/2001
modificato dal DLgs 301/2002, attribuisce al
competente organo regionale, in caso di
inosservanza, da parte dei comuni, delle
disposizioni di cui all’art. 4 della
medesima legge, il compito di adottare i
provvedimenti eventualmente necessari,
mediante l’esercizio di poteri di intervento
sostitutivo. Con delibere n. 5265 del
31.10.2002 e n. 6328 del 27.122002, la Gr ha
attribuito all’Assessorato regionale alla
gestione del territorio - Settore politica
del territorio - l’esercizio delle attività
connesse alla repressione dell’abusivismo
edilizio. La regione, con Lr 15 del
26.7.2002, ha pure istituito il Fondo di
rotazione per l’abbattimento,
l’eliminazione e/o la rimozione delle opere
abusive, nonché per interventi di recupero e
riqualificazione delle aree e/o dei beni
interessati.
Il regolamento specifica i poteri della
regione per sospendere lavori, demolire
manufatti e requisire case abusive. Tale
atto consente, quindi, alla regione di
avviare una serie di azioni per combattere
il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Tra le
prime iniziative ci sarà la sostituzione
della regione ai comuni che non hanno
represso il fenomeno dell’abusivismo. Gli
uffici regionali, infatti, nel caso in cui i
comuni siano inadempienti, sulla base di
tale regolamento possono nominare i
commissari ad acta (CaA) per eseguire
interventi nei confronti degli immobili
abusivi. Tali CaA sono scelti tra funzionari
interni all’amministrazione regionale,
ovvero tra professionisti esterni, iscritti
all’albo regionale dei collaudatori, purchè
residenti in una provincia diversa rispetto
a quella in cui ricade il comune interessato
e che non si trovino in condizioni di
incompatibilità anche derivanti da rapporti
professionali e di parentela con i
responsabili degli abusi. Essi devono
adottare tutti i provvedimenti sanzionatori
previsti dalle leggi in materia di
abusivismo edilizio. Nel caso di
inadempienza dei comuni, quindi, i CaA
nominati dalla regione, entro 45 giorni
dalla verifica dei competenti uffici di
opere prive delle autorizzazioni
amministrative necessarie, possono
sospendere i lavori, procedere alle
demolizioni dei manufatti abusivi o
requisire le relative strutture. Per
realizzare gli interventi di demolizione
delle opere abusive e di ripristino dello
stato dei luoghi sarà impegnato anche il
personale del genio militare. Il CaA può
affidare l’esecuzione di tali attività anche
ad imprese facenti parte di un apposito
elenco. Il regolamento istituisce, infatti,
l’elenco delle imprese specializzate alle
quali affidare l’esecuzione delle attività
di demolizione, di ripristino dello stato
dei luoghi nonché del trasporto in discarica
dei materiali di risulta. Gli oneri per
l’esecuzione delle opere poste in essere dai
CaA sono provvisoriamente anticipate dalla
regione, che attinge dal Fondo di
rotazione per la realizzazione di
interventi di qualità paesistica e per la
copertura degli oneri finanziari derivati
dalle attività sanzionatorie contro la
repressione dell’abusivismo edilizio.
Burc n. 43 del 24.9.2003
Deliberazione n. 2397 del 25.7.2003
Regolamento di materia di repressione
dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei
poteri d’intervento sostitutivo. Approvato
(con allegato).
Il provvedimento, finalizzato a dare una
risposta operativa tesa ad una più incisiva
lotta all’abusivismo edilizio in un’ottica
di maggior cooperazione tra le
amministrazioni e le istituzioni titolari di
poteri sanzionatori e repressivi di tale
fenomeno, definisce i criteri di priorità
per l’individuazione degli interventi in
base a caratteristiche territoriali
(aree vulcaniche, alto rischio sismico e/o
idrogeologico; immobili soggetti a vincolo
ai sensi della legge 1089/1939; zone di
protezione integrale delle aree naturali
protette in base a normative statali e
regionali in materia; zone di protezione
integrale di cui ai piani territoriali
paesistici e piani urbanistici territoriali;
beni ed aree soggetti ai vincoli del DLgs
490/1999; aree ad alta densità abitativa) e
tipologiche (nuove costruzioni,
ampliamenti, opere minori). Il dispositivo
si colloca in un quadro teso a dare certezza
in ordine alla conclusione delle procedure
di accertamento di conformità, mediante
l’adozione di provvedimenti espliciti,
avvalendosi, all’uopo, delle disposizioni
dettate, in tema di procedimento per il
rilascio delle concessioni edilizie, dagli
artt. 1 e 4 della Lr 19/2001, applicabili
anche alla sanatoria di cui all’art. 36 del
Dpr 380/2001. Il regolamento specifica i
poteri della regione per sospendere lavori,
demolire manufatti e requisire case abusive.
Burc n. 46 del 2.10.2003
Deliberazione n. 2827 del 30.9.2003
Integrazione alle linee guida per la
pianificazione territoriale in Campania, di
cui alla deliberazione n. 4459 del
30.9.2002, in materia di sanatoria degli
abusi (con allegati).
Il provvedimento riguarda l’approvazione di
un documento avente ad oggetto:
“Integrazione alle linee guida per la
pianificazione regionale in materia di
sanatoria degli abusi edilizi”, da accludere
alle “Linee guida per la pianificazione
territoriale regionale in Campania”,
approvate con delibera di Gr n. 4459 del
30.9.2002. Al fine di salvaguardare
l’identità e l’integrità del territorio
regionale, sempre più compromesso dal
dilagante fenomeno dell’abusivismo edilizio,
la Gr prevede di non ammettere ipotesi di
condono edilizio ulteriori rispetto a quelle
previste dal capo IV della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e dell’art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Il provvedimento è
assunto in forza delle leggi costituzionali
1/1999 e 3/2001 e della Lr 26/2002. L’art.
14 di quest’ultima, stabilisce, infatti,
che, fino all’adozione del piano
territoriale regionale ed all’entrata in
vigore della Lr di riforma urbanistica, la
pianificazione del territorio regionale è
rimessa alle suddette apposite linee guida,
le quali garantiscono ed incentivano la
tutela del patrimonio naturale, paesistico
ed ambientale nonché l’identità storica e
culturale del territorio della regione,
anche mediante il recupero dei tessuti
insediativi esistenti. L’allegato concerne
il Divieto di sanatoria per cui non è
ammessa la sanatoria delle opere edilizie
realizzate in assenza dei necessari titoli
abilitativi, ovvero in difformità o con
variazioni essenziali rispetto a questi
ultimi, e che siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici generali vigenti.
Restano escluse dal divieto le opere abusive
che risultino ultimate entro il 31.12.1993,
per le quali sia stata presentata domanda di
rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai
sensi e nei termini previsti dalle
disposizioni di cui alle leggi 47/1985 e
724/94.
Deliberazione n. 2828 del 30.9.2003
Dl “Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l’incentivazione dell’attività di
repressione dell’abusivismo edilizio, nonché
la definizione degli illeciti edilizi e
delle occupazioni di aree demaniali”.
Affidamento incarico per proposizione
ricorso.
Si delibera di dare mandato a legali per la
proposizione della questione di legittimità
costituzionale, ad intervenuta entrata in
vigore del Dl 29.9.2003, recante “Misure per
la riqualificazione urbanistica ambientale e
paesaggistica, per l’incentivazione
dell’attività di repressione dell’abusivismo
edilizio, nonché la definizione degli
illeciti edilizi e delle occupazioni di aree
demaniali” e, laddove i nominati difensori e
procuratori lo ritengano opportuno, per la
richiesta alla Corte costituzionale di
adottare la procedura introdotta dalla legge
del 5.6.2003, n. 131, che ha modificato
l’art. 35 della legge dell’11.3.1953, n. 87
(si veda anche delibera n. 2852 sul Burc n.
51 del 3.11.2003).
Deliberazione n. 39 del 30.9.2003
Gestione del territorio - Ddl “Disposizioni
urgenti in materia di sanatoria degli abusi
edilizi” - Approvazione (con allegato).
Al fine di salvaguardare l’integrità del
territorio regionale, la Gr ritiene
necessario provvedere all’emanazione di
apposite norme che escludano la sanatoria di
nuovi abusi edilizi e, al contempo,
provvedere all’emanazione di disposizioni
tese all’accelerazione della definizione dei
procedimenti dei condoni edilizi di cui alle
leggi 47/1985 e 724/1994 e loro modifiche ed
integrazioni.
Il ddil in esame afferma che non è ammessa,
dalla data di entrata in vigore della legge
in oggetto, la sanatoria delle opere
edilizie realizzate in assenza dei necessari
titoli abilitativi, ovvero in difformità o
con variazioni essenziali rispetto a questi
ultimi, e che siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici generali vigenti.
Restano escluse dal divieto di cui sopra le
opere abusive che risultino ultimate entro
il 31.12.1993 per le quali sia stata
presentata domanda di rilascio di titolo
edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini
previsti dalle disposizioni di cui al capo
IV della legge 47/1985 ed all’art. 39 della
legge 724/1994. I procedimenti di cui sopra
devono essere conclusi dai comuni competenti
entro il termine del 31.12.2005. Le suddette
disposizioni non si applicano comunque agli
abusi edilizi realizzati sulle aree del
territorio regionale sottoposte ai vincoli
di cui all’art. 33 della legge 47/1985. La
regione supporta il comune nell’espletamento
delle funzioni di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia e di repressione
dell’abusivismo edilizio. In particolare, il
settore politica del territorio, servizio
vigilanza e repressione dell’abusivismo
edilizio - valorizzazione dei beni
ambientali ha il compito di segnalare al
sindaco ed al dirigente dell’ufficio
comunale competente tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia urbanistico-edilizia
non ancora eseguiti e di esercitare, in caso
di perdurante inadempienza da parte del
comune, i poteri sostitutivi previsti dalla
normativa vigente. Con delibera di Gr verrà
adottato il regolamento di attuazione della
Lr in commento avente ad oggetto, in
particolare, la disciplina relativa ai
criteri, alle modalità di presentazione ed
all’esame delle dichiarazioni sostitutive
previste dalla procedura nonchè
l’attribuzione, al settore di cui sopra, del
personale e dei mezzi, anche finanziari,
necessari al corretto funzionamento di
quest’ultimo.
Burc n. 51 del 3.11.2003
Avvocatura - Deliberazione n. 2852 del
16.10.2003
Dl 30 settembre 2003, n. 2690, art. 32
“Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per
l’incentivazione dell’attività di
repressione dell’abusivismo edilizio, nonchè
la definizione degli illeciti edilizi e
delle occupazioni di aree demaniali.
Conferma affidamento incarico per
proposizione ricorso.
Con tale provvedimento si delibera di
confermare il contenuto della deliberazione
di Gr n. 2828 del 30.9.2003, (Burc n. 46 del
2.10.2003), di affidamento incarico per la
proposizione, dinanzi alla Corte
costituzionale, della questione di
legittimità costituzionale del Dl del
30.9.2003, n. 269, “in materia di sviluppo
dell’economia e di correzione dei conti
pubblici”, recante, all’art. 32, “Misure per
la riqualificazione urbanistica, ambientale
e paesaggistica, per l’incentivazione
dell’attività di repressione dell’abusivismo
edilizio, nonché la definizione degli
illeciti edilizi e delle occupazioni di aree
demaniali” e, laddove i nominati difensori e
procuratori lo ritengano opportuno, per la
richiesta alla Corte costituzionale di
adottare la procedura introdotta dalla legge
del 5.6.2003, n. 131, che ha modificato
l’art. 35 della legge dell’11.3.1953, n. 87.
Il Dl in parola, infatti, contiene, secondo
la Gr, disposizioni in materia di condono
edilizio chiamate a disciplinare materie che
non rientrano in alcuna di quelle che l’art.
117 della Costituzione, modificata dalla
legge costituzionale 3/2001, attribuisce in
via esclusiva allo Stato. Le medesime
disposizioni incidono, quindi, su materie di
competenza regionale, con conseguenti dubbi
di legittimità costituzionale delle stesse,
in quanto invadono e ledono la sfera di
autonomia legislativa della regione in
materia edilizia, vanificando l’attività di
pianificazione del territorio con gravissime
conseguenze sull’autonomia della regione.
Burc n. 54 del 17.11.2003
Deliberazione n. 3115 del 31.10.2003
Art. 2, Comma 10, Dpgr del 22.9.2003, n.
634, “Regolamento in materia di repressione
dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei
poteri d’intervento sostitutivo”.
Adempimenti.
Il Regolamento in materia di repressione
dell’abusivismo edilizio e di esercizio di
potere di intervento sostitutivo,
approvato dalla Gr con delibera n. 2397 del
25 luglio 2003, all’art. 2, comma 9, prevede
l’istituzione dell’elenco delle imprese
specializzate a cui affidare, nel rispetto
delle vigenti normative in materia di
appalti, l’esecuzione delle attività di
demolizione di edifici abusivi e di
ripristino dello stato dei luoghi nonché del
trasporto a discarica dei materiali di
risulta. Il dispositivo stabilisce che
l’elenco di cui all’art. 2 del regolamento è
costituito da 6 sezioni suddivise per classi
di importo lavori. La delibera, quindi,
stabilisce e precisa i requisiti che devono
possedere le imprese interessate
all’inserimento nell’elenco di che trattasi,
e le modalità e i termini di selezione per
la formazione dello stesso; che la
composizione dell’elenco, sarà effettuata in
base alla data ed all’ora di ricezione delle
domande prodotte dalle imprese in possesso
dei requisiti; che l’invito alle imprese
inserite nell’elenco per la partecipazione
alle singole gare di appalto sarà effettuato
con il criterio della rotazione; che,
infine, l’elenco sarà aggiornato annualmente
con le modalità di cui all’art. 2 del
regolamento di cui sopra ed ha validità fino
al successivo aggiornamento.
Edilizia
Burc n. 38 del 25.8.2003
Decreto del presidente della Giunta
regionale della Campania - Decreto
dell’11.6.2003, n. 381
Urbanistica - Regolamento per l’attuazione
della Lr 28 novembre 2001, n. 19.
Il regolamento di cui al decreto precisa
alcuni aspetti relativi alla Lr 19/2001.
Circa la denuncia di inizio attività
(Dia) fissa in 30 giorni, dalla
presentazione della stessa Dia, il termine
per l’inizio dei lavori, salvo che per gli
immobili sottoposti ai vincoli di cui al
DLgs 490/1999, per i quali la presentazione
della Dia è subordinata al decorso del
termine di cui all’art. 151, comma 4 del
citato DLgs. Il regolamento fissa, inoltre,
nel massimo di 3 anni dalla presentazione
della Dia il termine per la ultimazione dei
lavori di cui un professionista abilitato
dovrà certificare la conformità rispetto al
progetto depositato. Esso stabilisce, tra
l’altro, il corredo documentale della Dia,
consistente in: dichiarazione comprovante la
disponibilità dell’immobile ai fini della
realizzazione degli interventi indicati
nella denuncia; atto di nomina dei tecnici e
dell’impresa; dettagliata relazione circa le
opere da realizzare e la conformità degli
interventi rispetto alla normativa edilizia
ed urbanistica, nonché alle norme di
sicurezza ed igienico-sanitarie; progetto e
relazione asseverati delle opere da
realizzare composto da elaborati di rilievo,
documentazione fotografica ed elaborati di
progetto; relazione geologica sulla
fattibilità delle opere da realizzare
prevista in particolari casi (aree da
destinare ad attività sportive senza
creazione di volumetria, parcheggi
pertinenziali di unità immobiliari situati
nel sottosuolo del lotto su cui insistono i
relativi edifici, ecc.); atto d’obbligo, ove
richiesto; l’autorizzazione eventualmente
richiesta rilasciata dalle amministrazioni
preposte alla tutela dei vincoli; ricevuta
attestante il pagamento delle spese di
istruttoria o il pagamento del contributo di
costruzione, ove dovuto. Stabilisce,
inoltre, le modalità di presentazione di
nuova Dia per lavori non completati e
varianti in corso d’opera e, infine, le
modalità di calcolo e corresponsione del
contributo di costruzione ove dovuto.
Di un certo interesse è la definizione degli
interventi di ristrutturazione edilizia
mediante demolizione e ricostruzione. Tali
interventi possono essere realizzati a mezzo
di Dia esclusivamente qualora venga
assicurata la piena conformità di volume tra
il vecchio ed il nuovo manufatto, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.
Il provvedimento, poi, ritiene non superfluo
precisare che la demolizione di costruzioni
esistenti o di loro parti comporta
obbligatoriamente la rimozione ed il
trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, nonché la risistemazione del
terreno di sedime. La realizzazione dei
parcheggi sotterranei, comporta il
deposito presso il comune, oltre la Dia, di
una relazione geologica e di un progetto per
la sistemazione della superficie dell’area
interessata dall’intervento, prevedendo
superfici non impermeabili e una copertura,
su progetto di un dottore agronomo, di
almeno un metro di spessore medio ed idonee
piantumazioni, simili per specie e quantità
a quelle preesistenti. I comuni, inoltre,
possono anche introdurre modalità di
realizzazione dei parcheggi necessarie ad
agevolare il regolare flusso del traffico
veicolare.
Con il regolamento in esame è istituito,
infine, un osservatorio per il
controllo sull’attuazione della Lr 19/2001,
costituito da 5 componenti (un
rappresentante dell’Ance Campania, un
rappresentante dell’Anci Campania, un
rappresentante delle associazioni
ambientaliste più rappresentative, un
esperto in diritto urbanistico e
dell’edilizia ed un rappresentante nominato
di comune accordo dagli ordini professionali
degli ingegneri, degli architetti e dei
geologi), con compiti di monitoraggio con
poteri di proposta in relazione al
coordinamento delle attività delle
amministrazioni coinvolte. Esso potrà
redigere proposte da inoltrare alla Gr, a
cui trasmetterà comunque annualmente una
relazione riassuntiva delle attività svolte.
Burc n. 54 del 17.11.2003
Deliberazione n. 2847 dell’8.10.2003
Linee guida per l’utilizzo del fondo unico
per l’edilizia residenziale pubblica (linee
guida allegate).
La delibera concerne l’approvazione delle
linee guida per l’utilizzo del fondo
unico per l’edilizia residenziale pubblica
(FuErp) di cui al cap. 2401 - Upb 1.3.10 del
bilancio gestionale 2003, istituito con
delibera di Gr n. 2546 del 6.8.2003, nel
quale sono ricomprese anche le risorse
giacenti presso la Cassa DDpp a seguito
dell’accordo di programma per l’edilizia
sovvenzionata sottoscritto in data 5.3.2001.
Tali linee guida delineano gli obiettivi, le
strategie e i procedimenti innovativi della
regione in materia di Erp, nell’ambito della
piena potestà conferita in materia dalle
recenti leggi costituzionali. La
soppressione del Cer, che faceva capo al
Ministero dei LLpp ha fatto cessare
l’attribuzione di stanziamenti per l’Erp con
finalità predeterminate e con paletti
pre-costituiti dalle direttive del Cipe, con
il superamento della vecchia suddivisione
tra edilizia sovvenzionata, destinata
alla realizzazione di nuove costruzioni da
parte degli Iacp, e recupero edilizio di
immobili di proprietà pubblica,
urbanizzazioni primarie dei piani di zona ed
acquisizioni di aree da destinare ad Erp ad
opera dei comuni, ed edilizia
agevolata-convenzionata per la
realizzazione di edilizia residenziale con
mutui a tasso agevolato da parte di
cooperative ed imprese edilizie o loro
consorzi. La recente modifica del titolo V
della Costituzione, con la legge
costituzionale 3/2001, ha conferito alla
regione la competenza esclusiva sul
patrimonio dell’edilizia pubblica
attribuendo in capo alla regione la
determinazione ed il controllo di tutti i
passaggi attuativi delle politiche per
l’Erp.
In data 26.10.2000 e in data 5.3.2001 sono
stati sottoscritti due accordi di programma
tra il Ministero dei LLpp ed il Presidente
della Gr, rispettivamente per il
trasferimento alla regione delle risorse
giacenti presso la Cassa DDpp, riferite ai
fondi di edilizia agevolata e
sovvenzionata. Detti fondi sono stati,
in parte, destinati a far fronte agli
impegni già assunti dalla regione, nonché
per la realizzazione di programmi
costruttivi già approvati ed in corso di
realizzazione e dei programmi complessi
(programmi di recupero urbano e programmi
integrati) già localizzati sul territorio;
sono stati, inoltre, assegnati a vari comuni
della regione, ove sussistono ancora
situazioni di grave degrado
abitativo-sociale, con famiglie sistemate in
baracche, containers ed altri alloggi
precari, per la eliminazione di tali
situazioni di degrado e per la definitiva
risoluzione dell’emergenza post sismica;
sono stati in parte anche oggetto di
bando-concorso per la concessione di
contributi a favore di soggetti attuatori
legittimati dalle leggi in vigore.
Le linee guida per l’utilizzo del FuErp
stabiliscono le finalità da perseguire
nonché le strategie e le tipologie di
intervento da attuare. Alle risorse del
FuErp possono accedere, oltre all’ente
regione, i comuni, Iacp, imprese,
cooperative, società miste o pubbliche e
singoli cittadini, aventi i requisiti
previsti dalle specifiche deliberazioni
della Gr. L’utilizzazione del fondo tende a
garantire la qualità urbana,
perseguendo la sostenibilità ambientale
attraverso soluzioni ecocompatibili di
bioarchitettura affinché le strategie di
trasformazione non alterino in maniera
irreversibile la vocazione del territorio.
L’utilizzazione del fondo è finalizzato
anche alla rimozione di fattori di
disuguaglianza sociale, perseguendo il
principio di pari opportunità per tutti i
cittadini della regione. Gli interventi nel
settore dell’Erp perseguono, infatti,
obiettivi di miglioramento delle condizioni
di vivibilità residenziale, attraverso la
realizzazione di programmi di
riqualificazione urbana e/o di recupero
edilizio, il coinvolgimento di soggetti
privati nella realizzazione di interventi
residenziali di particolare rilevanza
territoriale, ricorrendo a varie forme di
partecipazioni associative ivi compreso lo
strumento finanziario del project
financing, impiego delle risorse
disponibili tenendo conto che le stesse
rappresentano anche forme di investimenti,
con ricadute in termini di sviluppo
economico.
Per quanto concerne le tipologie di
interventi, oltre che quelli tradizionali,
possono essere finanziati interventi per la
realizzazione di programmi straordinari e/o
sperimentali, anche d’intesa con
l’amministrazione centrale. L’edilizia
pubblica si attua mediante programmi tesi ad
avviare un processo di riorganizzazione e
razionalizzazione del costruito attraverso
un ridisegno urbanistico architettonico e
morfologico che garantisca uno sviluppo
sostenibile nel rispetto dei valori
ambientali e della coesione sociale.
Nell’attuazione delle strategie gli
interventi si distinguono nelle due
macrotipologie: istituzionale/normativa
(programmi di edilizia sovvenzionata,
programmi di edilizia agevolata, anagrafe
dell’utenza degli assegnatari di alloggi Erp
e dei beneficiari di contributi di edilizia
agevolata nonché del patrimonio abitativo
pubblico, programmi complessi, programmi di
urbanizzazione) e progettuale/innovativa
(progetti straordinari, progetti di
emergenza abitativa, costituzione e
partecipazione a società miste).
Burc n. 60 del 22.12.2003
Giunta regionale - Seduta del 7.11.2003 -
Deliberazione n. 3220 - Area generale di
coordinamento n. 16 - Gestione del
territorio - Delibera di Gr n. 2847 del
7.10.2003 - “Linee guida per l’utilizzo del
fondo unico per l’edilizia residenziale
pubblica” - Determinazioni in coerenza con
le linee guida per la pianificazione
territoriale.
Il dispositivo interviene sulla delibera n.
2847 del 7.10.2003 per aggiungere, dopo
l’ultimo capoverso del punto 4 delle “Linee
Guida per l’utilizzo del fondo unico per
l’edilizia residenziale pubblica”, quanto
segue: “ad eccezione di quanto già previsto
al punto 3/i delle linee guida per la
pianificazione territoriale regionale.
Programma di azioni per la mitigazione del
rischio Vesuvio” (delibera di Gr n.
2139/2003 - Burc n. 31 del 14.7.2003), che
prevede un finanziamento totale di €
300.000,00 per iniziative di informazione,
trasparenza e sensibilizzazione sul
programma rischio Vesuvio.
Burc n. 58 del 9.12.2003
Lr 3 dicembre 2003, n. 20
Semplificazione dell’azione amministrativa
nei comuni della Regione Campania impegnati
nell’opera di ricostruzione conseguente agli
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981.
La Lr regola la prosecuzione ed il
completamento dell’opera di ricostruzione
nel territorio della regione colpito dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981. Essa attribuisce interamente
ai comuni le funzioni e i compiti di
programmazione e gestione delle risorse e
degli interventi per il completamento
dell’opera di ricostruzione, compreso quanto
concerne le aree industriali. Le risorse
assegnate, da assegnare, residue, trasferite
o comunque stanziate per gli interventi di
ricostruzione, oltre che per le finalità di
cui alla legge 32/1992, saranno utilizzate
anche per: il finanziamento delle opere
strutturali e condominiali; l’aggiornamento
e la rideterminazione dei contributi; il
pagamento di espropri ed altri pagamenti
connessi con impegni assunti a causa degli
eventi sismici nonché per il pagamento delle
somme conseguenti alla definizione
transattiva dei contenziosi esistenti; le
attività di servizio e di gestione
strettamente connesse alla ricostruzione; la
realizzazione, la riparazione o la
ricostruzione di edifici scolastici connessi
alle esigenze abitative delle zone
danneggiate; la realizzazione di progetti
pilota per la riqualificazione dei centri
storici e per la riparazione o ricostruzione
di immobili oggetto di intervento
sostitutivo ai sensi del DLgs 76/1990. La
programmazione è effettuata dai comuni
sulla base di autonome valutazioni: i
Consigli comunali fissano i criteri,
definiscono le priorità di assegnazione dei
contributi ed approvano il piano d’impiego,
suddiviso in capitoli di spesa, per
l’utilizzazione delle risorse.
La Lr in oggetto contiene, in particolare,
disposizioni circa: le condizioni per
l’accesso al finanziamento in via
prioritaria; l’individuazione dei soggetti
aventi diritto al suddetto finanziamento;
precisazioni circa le opere strutturali e
condominiali; la disciplina del procedimento
di assegnazione del contributo; la
documentazione necessaria per la
liquidazione del saldo finale; disposizioni
per l’eventuale revoca dei contributi. I
comuni possono stabilire, ai sensi della
legge 449/1997, art. 41, la soppressione
dell’apposita commissione, il cui parere
sarà reso dal responsabile del procedimento
con tutti i poteri e le competenze in
precedenza attribuite alla commissione dal
DLgs 76/1990, art. 19. L’intervento
sostitutivo (art. 36 del DLgs 76/1990) è
attuato esclusivamente in specifici casi di
inerzia non giustificata: il sindaco, previa
diffida dei soggetti aventi titolo
sull’immobile a presentare i progetti di
intervento, ad iniziare o a riprendere i
lavori, assegna un termine, non inferiore a
sessanta giorni, decorso il quale dispone
l’occupazione di urgenza degli immobili e dà
incarico al responsabile dell’ufficio
ricostruzione di procedere all’esecuzione
dei lavori mediante appalto ai sensi
dell’art. 24 della legge 109/1994. Se il
progettista non è stato nominato dai
soggetti privati, l’amministrazione procede
ai sensi della direttiva 92/50/Cee, art. 11.
I comuni possono, infine, stipulare apposite
convenzioni per l’espletamento dei compiti
di cui alla Lr in oggetto, imputando il
relativo onere sul capitolo di spesa
inerente l’attività di servizio e gestione
dei fondi per la ricostruzione.
Burc n. 59 del 15.12.2003
Lr 12 dicembre 2003, n. 22
Modifiche alla Lr 5 agosto 2003, n. 15, art.
2, concernente le disposizioni di finanza
regionale.
Il dispositivo interviene sull’art. 2 della
Lr 5 agosto 2003, n. 15, inerente
disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione,
legge finanziaria 2003. Tale articolo
concerne, in particolare, l’alienazione
dei beni patrimoniali. La Lr autorizza
la Gr all’alienazione di beni patrimoniali
il cui provento è iscritto all’unità
previsionale dell’entrata per l’esercizio
finanziario 2003, previa ricognizione del
patrimonio regionale con la predisposizione
della scheda di programma che dà conto della
situazione complessiva dello stesso, come
previsto dalla Lr 7/2002 (art. 3, comma 5).
Le risorse derivanti dalle operazioni di
alienazione sono destinate al finanziamento
di spese di investimento, finalizzate a
politiche di sviluppo. Il prezzo di vendita
è stabilito sulla base del valore di mercato
a seguito di perizia esperita dall’agenzia
del territorio competente.
La Gr è autorizzata ad alienare gli immobili
destinati a fini di rilevante interesse
pubblico agli enti pubblici che ne fanno
richiesta. Il prezzo di vendita è stabilito
in misura non inferiore al cinquanta per
cento del prezzo determinato dall’agenzia
del territorio; è autorizzata, inoltre, ad
alienare, agli enti locali che li detengono,
i beni destinati a verde pubblico e a
scuole, con ulteriore abbattimento del
prezzo, fatta salva la facoltà di concedere
i beni stessi in comodato d’uso. La Gr, con
apposita delibera, identifica i beni di cui
sopra e ne stabilisce le condizioni e
modalità di cessione secondo quanto disposto
dalla Lr 38/1993. La cessione dei beni di
cui sopra, dei quali è vietato il cambio di
destinazione d’uso, è strettamente vincolata
al progetto e al programma di attivazione
del bene per le dette finalità di interesse
pubblico.
Burc n. 51 del 3.11.2003
Decreto dell’assessore all’urbanistica della
Giunta regionale della Campania n. 697 del
16.10.2003.
Urbanistica - Accordo di programma ex art.
34 DLgs 18.8.2000, n. 267, per la
realizzazione dell’Auditorium “Oscar
Niemeyer” nel Comune di Ravello (Sa) -
Approvazione.
La Gr approva l’Accordo di programma
finalizzato alla realizzazione
dell’Auditorium Oscar Niemeyer del
Comune di Ravello (Sa) stipulato in data
4.8.2003 tra la regione, la Comunità montana
penisola amalfitana ed il Comune di Ravello
(Sa), conclusivo della conferenza di
servizi (CdiS) per l’acquisizione dei
pareri ed autorizzazioni sul progetto
definitivo e l’assenso delle amministrazioni
interessate. Sono stati acquisiti i pareri
favorevoli: della Commissione edilizia
integrata del Comune di Ravello reso nella
seduta del 17.7.2003 al n. 41/03; della
Commissione tecnica comunale ai sensi del
DLgs 96/1999 (con indicazioni e
prescrizioni); della sezione provinciale del
Ctr di Salerno n. 1458 del 24.7.2003;
dell’Asl Sa, reso in data 28.7.2003 prot. n.
2052/DIP/03 (con condizioni); autorizzazione
sindacale n. 38103 del 21.7.2003 ai sensi
dell’art. 151 del DLgs 490/1999; del
Soprintendente Bappsad di Salerno e Avellino
reso in data 4.8.2003 (con condizioni e
raccomandazioni); del Dirigente del Settore
urbanistica della Regione Campania reso in
data 4.8.2003 (con raccomandazioni); del
Presidente della Comunità montana penisola
amalfitana reso in data 4.8.2003. Nessun
parere è stato espresso da parte
dell’Autorità di bacino Destra Sele in
quanto, con nota n. 1396 del 16.7.2003, la
stessa ha comunicato che in ordine al
progetto in argomento non si doveva
esprimere parere. La CdiS del 4.8.2003 si è
conclusa con esito positivo visto il
consenso di tutte le amministrazioni
intervenute e l’accordo è stato stipulato in
data 4.8.2003.
Linee guida del piano territoriale regionale
(Ptr)
Burc Speciale dell’8.8.2003
Deliberazione n. 1543 del 24.4.2003
Linee guida per la pianificazione
territoriale in Campania: “Verifica di
compatibilità tra gli strumenti di
pianificazione pesistica e l’accordo
Stato-regioni del 19.4.2001”.
Documenti
Decreto dirigenziale n. 1543 del 31.10.2003
Allegati
Linee guida
Forma del piano
Sistemi territoriali locali
Ptr Tav. 1A
Legenda 1A
Ptr Tav. 1B
Legenda 1B
Verifica di compatibilità tra gli strumenti
di pianificazione paesistica e l’accordo
Stato- regioni del 19.4.2001
Relazione
Le reti ecologiche nella pianificazione del
paesaggio
Analisi degli strumenti di pianificazione
paesistica
Testo integrale degli strumenti di
pianificazione paesistica
Zonizzazione sismica
Burc n. 9 del 24.2.2003
Giunta regionale della Campania -
Deliberazione n. 248 del 24.1.2003 -
Deliberazione della Giunta regionale n. 5447
del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della
classificazione sismica dei comuni della
Regione Campania”. Circolare applicativa
relativa alla strumentazione urbanistica
(con allegati).
Con deliberazione n. 5447 del 7.11.2002
(Burc n. 56 del 18.11.2002) la Gr ha
approvato l’aggiornamento della
classificazione sismica dei comuni della
regione inserendo nella nuova
classificazione comuni che prima non vi
erano compresi ed attribuendo a comuni già
classificati sismici dallo Stato una diversa
categoria sismica che si riflette sia sulle
norme tecniche da osservarsi per le
costruzioni e sia sulla strumentazione
urbanistica. I comuni di nuova
classificazione sono tenuti ad osservare le
prescrizioni contenute nella Lr 9/1983, ai
fini della prevenzione del rischio sismico,
in ordine agli strumenti urbanistici, da
adottarsi, adottati e vigenti, mentre i
comuni riclassificati sono tenuti ad
approvare, entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione della suddetta deliberazione
di Gr, una relazione recante la verifica
della compatibilità delle risultanze delle
indagini geologiche-geognostiche con la
nuova categoria sismica ad essi attribuita;
qualora le risultanze delle indagini già
predisposte risultino incompatibili con la
nuova categoria sismica occorrerà procedere
all’adeguamento delle stesse e alla
conseguente variante di adeguamento degli
strumenti urbanistici. La circolare reca,
quindi, le modalità ed i tempi entro cui i
comuni debbono assolvere agli obblighi
scaturenti dall’inserimento nell’elenco dei
comuni sismici, ovvero dall’attribuzione
della categoria sismica superiore.
Si ricorda che la Lr 9/1983, ai fini della
redazione degli strumenti urbanistici,
prescrive la microzonazione sismica
del territorio, intesa come un insieme di
procedure che hanno lo scopo di valutare con
maggior dettaglio, rispetto alle aree di
macrozonazione, la varietà delle situazioni
geolitologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, geofisiche e geotecniche
presenti nell’ambito di un territorio
comunale, che possono determinare
un’amplificazione locale dell’intensità
sismica. L’aggiornamento della
classificazione sismica comporta un aumento
della pericolosità connessa a cedimenti,
liquefazioni, collasso di cavità,
instabilità dei versanti, neoformazione e/o
riattivazione di frane, ecc., nonché, in
adempimento al Dm LLpp 16.1.1996, emanato ai
sensi della legge 64/1974, variazioni nelle
altezze massime dei nuovi edifici e
limitazioni dell’altezza in funzione alla
larghezza stradale, che incidono sulle
scelte degli strumenti urbanistici.
I risultati delle indagini prescritte
dall’art. 11 della Lr 9/1983, obbligatorie
per i comuni sismici della regione prima
della formazione, revisione ed adeguamento
degli strumenti urbanistici generali o loro
varianti, nonché dello studio
geologico-geotecnico prescritto per tutti i
comuni (sismici e non sismici) dal Dm
11.3.1988, punto H (Guri n. 127
dell’1.6.1988), sono vincolanti sia per il
progettista sia per quanti intervengono con
pareri, approvazioni e controlli sui
contenuti degli strumenti urbanistici, nel
senso che nessuno di essi può prescindere o
discostarsi dai risultati delle indagini
predette senza incorrere in vizi di
legittimità dei propri atti e in
responsabilità. In altri termini, i
risultati delle indagini concorrono alla
formazione della volontà dei soggetti ed
organi (comuni, progettista, comitato
tecnico regionale e sue articolazioni, ecc.)
che intervengono nei procedimenti di
formazione e sui contenuti degli strumenti
urbanistici.
Giunta regionale - Seduta del 31.1.2003 -
Deliberazione n. 334 - Area generale di
coordinamento LLpp - OOpp - Regolamento per
la disciplina della fase transitoria di
applicazione delle norme tecniche nei comuni
dichiarati o riclassificati sismici con
deliberazione di Gr n. 5447 del 7.11.2002 -
(con allegati).
È approvato lo schema del regolamento in
oggetto, in cui si prevede che, entro
quindici giorni della sua entrata in vigore,
chiunque abbia in corso una costruzione nei
comuni classificati sismici deve denunciare
l’opera in corso al settore del Genio civile
territorialmente competente.
Giunta regionale - Seduta del 31.1.2003 -
Deliberazione n. 335 - Area generale di
coordinamento LLpp - OOpp - Procedura
tecnico-amministrativa per la verifica
strutturale del patrimonio pubblico e
l’analisi geologica in prospettiva sismica
del territorio campano (con allegati).
L’atto di Gr in oggetto ha l’obiettivo di:
evidenziare il grado di vulnerabilità del
patrimonio edilizio ed infrastrutturale
pubblico; individuare un significativo
quadro tecnico di sicurezza degli edifici;
consentire un uso degli stessi in
rassicuranti condizioni di risposta sismica;
individuare i soggetti competenti ed
attivare il processo di rilevamento;
assegnare i tempi entro i quali dovranno
essere eseguiti gli accertamenti; assegnare
al settore geologico regionale i compiti di
coordinamento, consulenza e verifica della
attività svolta dagli enti incaricati,
nonché di formulazione di proposte e atti di
indirizzo per la salvaguardia e la messa in
sicurezza del patrimonio pubblico. Si
delibera di approvare l’allegata procedura
tecnico-amministrativa per la verifica
strutturale del patrimonio pubblico e
l’analisi geologica in prospettiva sismica
del territorio campano.
Burc n. 24 del 3.6.2003
Giunta regionale - Seduta del 9.5.2003 -
Deliberazione n. 1754 - Area generale di
coordinamento gestione del territorio -
Istruzioni generali per la redazione di
progetti di restauro nei beni architettonici
di valore storico-artistico in zona sismica
(Ministero beni culturali ed ambientali -
Ministero dei lavori pubblici) -
Approvazione testo (con allegati).
Burc n. 29 del 30.6.2003
Decreto n. 373 dell’11.6.2003
Geologico regionale - Rettifica Dpgr
195/2003 ad oggetto “Regolamento per la
disciplina della fase transitoria di
applicazione delle norme tecniche nei comuni
dichiarati o riclassificati sismici con
delibera di Giunta regionale n. 5447 del
7.11.2002”.
Il decreto riguarda la rettifica
dell’oggetto del decreto 195/2003 in
“Regolamento di attuazione per
l’espletamento dei controlli a campione di
cui all’art. 4 della Lr 9/1983”, con la
precisazione che l’entrata in vigore del
detto regolamento resta fissata al
31.3.2003, data di pubblicazione del decreto
Pgr n. 195.
Burc n. 54 del 17.11.2003
Giunta regionale della Campania - Assessore
ai lavori pubblici - Opere pubbliche
parcheggi - Sport e Rapporti con il
Consiglio regionale Prot. n. 1667/SP del
5.11.2003 - Circolare esplicativa relativa
alla disciplina sismica in vigore nella
Regione Campania.
La circolare dà risposta agli interrogativi
sorti circa la compatibilità delle
disposizioni contenute nell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri (Pcm)
del 20.3.2003, n. 3274, con la nuova
classificazione sismica adottata dalla
regione e con il regolamento per la
disciplina della fase transitoria di
applicazione delle norme tecniche nei comuni
dichiarati o riclassificati sismici.
Il DLgs 112/1998, all’art. 94, lettera a),
assegna, infatti, alle regioni il compito di
individuare le zone sismiche presenti sul
territorio regionale e di formare ed
aggiornare gli elenchi delle medesime zone.
In attuazione di tale disposto, la regione,
con deliberazione di Gr n. 5447 del
7.11.2002, provvedeva ad aggiornare la
classificazione sismica di tutti i comuni
della Campania stabilendo, altresì, che nei
comuni classificati sismici si applicano le
disposizioni di cui alla legge 64/1974 e
smi, nonché le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui al Dm
16.1.1996 pubblicato nella Gu n. 29 del
5.2.1996 e le relative istruzioni
applicative (circolare Ministero dei LLpp n.
65/AAGG del 10.4.1997).
Dal momento che la regione ha provveduto sia
alla riclassificazione sismica dei comuni a
mezzo della deliberazione n. 5447, quanto ad
approvare i relativi regolamenti di
attuazione nei quali è stata indicata la
normativa di riferimento per la
realizzazione delle opere in zona sismica e
per l’attuazione dei controlli a campione di
cui alla Lr 9/1983, ed entrambi i
provvedimenti sono di immediata
applicazione, le disposizioni dell’ordinanza
del Pcm n. 3274 relative alla
classificazione sismica non si applicano
nella regione, neppure in via analogica, in
quanto l’ente ha provveduto a dettare la
disciplina di riferimento nell’ambito delle
proprie competenze esclusive che gli
derivano dal DLgs 112/1998. Il periodo di
transizione di 18 mesi previsto dal comma 2
dell’art. 2 dell’ordinanza 3274 rimane,
quindi, in vigore nella regione soltanto in
relazione all’applicazione delle norme
tecniche di progettazione in zona sismica,
mentre non sono soggette ad alcun periodo di
transizione le disposizioni regionali
concernenti la nuova classificazione sismica
in quanto immediatamente applicabili. |