Numero 6/7 - 2003

 

l'attività regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassegna normativa


a cura di

Isidoro Fasolino


 

Con questo numero si avvia la rubrica, curata da Isidoro Fasolino, dedicata all’attività tecnico-amministrativa messa in essere dalla Regione Campania, in materia di urbanistica, ambiente, rischio territoriale, recupero e valorizzazione dei centri storici, abusivismo edilizio ed edilizia residenziale pubblica

 

 

 

 

Ambiente

 

Burc n. 32 del 21.7.2003

Deliberazione n. 2211 del 27 giugno 2003

Lr 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco del Fiume Sarno (con allegati).

Il Consiglio regionale, su richiesta degli enti locali interessati, con l’art. 50 della Lr 16 del 26.7.2002, aggiungeva al Sistema parchi e riserve, di cui all’art. 5 della Lr 33/1993, inerente Programmi delle aree naturali protette, anche il parco regionale del Fiume Sarno. In data 3.6.2003 si è poi tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli enti interessati all’istituzione del suddetto parco regionale per la definizione del documento di indirizzo relativo all’analisi del territorio da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dalla Lr 18/2000, art. 34. Il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A alla Lr), costituisce perimetrazione e zonizzazione del parco del Fiume Sarno. Sono approvate le norme di salvaguardia (allegato B), che resteranno in vigore fino all’approvazione del piano del parco. Il parco del Fiume Sarno ha le finalità di cui alla Lr 33/1993, nonché del documento di indirizzo (allegato C). La relativa cartografia è depositata presso il Settore politica del territorio - Servizio pianificazione e tutela aree naturali protette.

 

Burc n. 29 del 30.6.2003

Decreti del Presidente della Giunta regionale di istituzione dell’ente parco dei Monti Picentini e degli enti riserve naturali Foce Volturno - Costa di Licola, Lago Falciano, Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita - Marzano.

 

Decreto n. 377 dell’11.6.2003

Politica del territorio - Istituzione dell’ente riserve naturali Foce Volturno - Costa di Licola e Lago Falciano.

 

Decreto n. 378 dell’11.6.2003

Politica del territorio - Istituzione dell’ente parco regionale dei Monti Picentini.

 

Decreto n. 379 dell’11.6.2003

Politica del territorio - Istituzione dell’ente riserve naturali Foce Sele - Tanagro e Monti Eremita - Marzano.

 

Burc n. 41 del 15.9.2003

Deliberazione n. 2436 dell’1.8.2003

Classificazione acustica dei territori comunali. Aggiornamento linee guida regionali (linee guida allegate).

Con tale deliberazione la Gr ha approvato il documento avente ad oggetto Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica, scaturente dalla revisione e dall’aggiornamento delle linee guida adottate con deliberazioni di Gr n. 6131 del 20.10.1995 e n. 8758 del 29.12.1995, alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente, successivamente definito da una serie di norme (legge del 26.10.1995, n. 447, Dpcm 14.11.1997, Dm 16.3.1998, Dpcm 31.3.1998, Dpcm 16.4.1999, Dm 29.11.2000, Dpr 3.4.2001, Dm 23.11.2001, Direttiva 2002/49/CE del 25.6.2002). Il documento, in attesa dell’approvazione dei criteri previsti dalla legge 447/1995, costituisce lo strumento tecnico di riferimento per la redazione dei piani di zonizzazione acustica dei territori dei comuni della Campania. Le province e le comunità montane, quali enti destinatari della delega ex art. 5 della Lr 14/1982, hanno il compito di verificare che i predetti piani comunali di zonizzazione acustica siano inclusi tra gli allegati tecnici a corredo degli strumenti urbanistici in approvazione e risultino firmati da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla regione, ai sensi della legge 447/1995.

 

Burc n. 48 del 13.10.2003

Lr 7.10.2003, n. 17

Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale.

La regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell’ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell’identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all’agricoltura urbana, individua, ai sensi delle legge 394/1991 (art. 2, comma 8), il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da: a) parchi urbani; b) parco metropolitano.

Per sistema dei parchi urbani di interesse regionale si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico; possono far parte di tale sistema di parchi anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.

All’istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del Consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della Giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali. L’istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la Gr adotta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Lr in esame. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente possono adottare una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri della Lr. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all’esame preventivo della Gr che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.

Per parco metropolitano si intende il parco urbano del Comune di Napoli già denominato Parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali, la cui gestione è affidata ad un ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con Dpgr. Al parco metropolitano possono aderire i comuni limitrofi che individuano le aree contigue con le caratteristiche stabilite dalla Lr in commento, su proposta del Consiglio comunale interessato. Sono definiti, infine, gli organi di gestione dell’ente parco e la composizione del consiglio direttivo.

 

 

Rischio Vesuvio

 

Burc n. 31 del 14.7.2003

Regione Campania - Giunta regionale del 20 giugno 2003 - Deliberazione n. 019 - Area generale di coordinamento gestione del territorio, tutela beni paesistici, ambientali e culturali - Disegno di legge concernente “Norme sul divieto di espansione dell’edilizia residenziale nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana” - Proposta al Consiglio regionale (con allegati).

La legge si applica ai 18 comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico (Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase). Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi di tali comuni non possono contenere disposizioni che consentano l’incremento dell’edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi, nei rispettivi territori. I suddetti comuni sono tenuti ad adeguare al divieto gli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, che alla data di entrata in vigore della legge siano in corso di formazione, ovvero adottati e, in ogni caso, entro due anni dall’entrata in vigore della stessa, sono tenuti ad adeguare al divieto quelli vigenti. Dette varianti potranno prevedere, inoltre, la demolizione di volumi incongrui, al fine di facilitare la realizzazione delle vie di fuga. È previsto il commissariamento in caso di inerzia dei comuni. Dalla data di entrata in vigore della legge, e sino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi adeguati alla stessa ovvero sino alla vigenza delle varianti, nei comuni in oggetto è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale.

(vedi Burc n. 59 del 15.12.2003 - Lr del 10 dicembre 2003, n. 21 - Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana).

 

Deliberazione n. 2139 del 20.6.2003

Linee guida per la pianificazione territoriale regionale. Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio (con allegati).

Con tale dispositivo si approva il documento denominato Articolazione dell’indirizzo strategico sul rischio vulcanico, redatto dal Comitato scientifico per la redazione del piano territoriale regionale (Ptr) e il relativo programma di azioni finalizzate alla mitigazione del rischio vulcanico, in conformità anche a quanto previsto dalle linee guida di cui alla deliberazione di Gr n. 4459 del 30.9.2002 (Burc 24.12.2002), definito come segue: a) incentivi per l’acquisto della prima casa e per la delocalizzazione abitativa; b) repressione dell’abusivismo edilizio; c) assemblea istituzionale dei Sindaci - forum partenariato socio-economico; d) riconversione destinazione d’uso; e) compatibilità con il Por Campania; f) blocco dell’espansione edilizia; g) studio di fattibilità per la costituzione di una società di trasformazione territoriale; h) politiche della mobilità; i) informazione, trasparenza e sensibilizzazione; l) sperimentazione - progetti pilota; m) recupero centri storici - premialità. Alla delibera è allegata l’Articolazione dell’indirizzo strategico sul rischio vulcanico (Linee guida della pianificazione regionale, art. 14 Lr 25.9.2002). Gli obiettivi dell’indirizzo strategico sono quelli di innescare uno sviluppo sostenibile del territorio vesuviano compatibile con le strategie di attenuazione del rischio vulcanico e di massima sicurezza per le popolazioni e per lo straordinario patrimonio culturale e naturale. I tempi sono definiti in 3 fasi: breve scadenza: 2003-2008 (5 anni); media scadenza 2003-2028 (25 anni); lunga scadenza 2003-2058 (50 anni).

La riduzione della consistenza della popolazione insediata è perseguita attraverso alcune azioni mirate: buoni casa; nuovi insediamenti in piani di zona; recupero e rivitalizzazione centri storici delle aree interne; partecipazione dei proprietari agli utili di riconversione del patrimonio; demolizioni e riconversioni delle aree.

Fra le azioni delle ipotesi di programma a breve scadenza da segnalare la:

- 5°azione - Informazione/Trasparenza - consistente nella progettazione ed avvio di azioni, continue e capillari, di informazione affinché tutti possano conoscere correttamente, lo stato di avanzamento del programma e dei sottoprogrammi e l’evoluzione della situazione;

- 8° azione - Società per la trasformazione territoriale - consistente nella promozione di una società mista di trasformazione territoriale, a maggioranza pubblica (Stato, regione, provincia, comuni, enti e società miste: ente parco, ente ville vesuviane, Patto Miglio d’oro, Tess, Società del Patto nord-est, Osservatorio vesuviano, ecc.), con il compito di progettare e gestire a breve, medio e lungo termine il processo di riconversione, acquisendo immobili residenziali al proprio patrimonio, in cambio di una quota del prezzo dell’immobile e di azioni della stessa società, tali da fornire una rendita annuale a chi volesse acquistare un’altra abitazione altrove, ricavando una rendita dalle azioni societarie. I volumi residenziali, acquisiti dalla società, sarebbero gestiti in un’ottica di sviluppo compatibile con il rischio vulcanico: demoliti, scambiati o riconvertiti, in un’ottica territoriale perequativa, per funzioni produttive compatibili.

 

Deliberazione n. 2140 del 20.6.2003

Programma di azioni per la mitigazione del rischio vesuvio. Grande attrattore Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano - Aiuti alle imprese - Premialità.

Il provvedimento si inserisce nel programma delle azioni connesse alla mitigazione del rischio vulcanico con particolare riferimento al rischio Vesuvio. Al fine di garantire quanto previsto nelle suddette linee programmatiche è necessario incentivare opportune azioni che possano favorire la riconversione nei comuni a rischio Vesuvio degli immobili da residenziali abitativi ad altre funzioni.

Nel testo coordinato del Complemento di programmazione, approvato con delibera di Gr n. 3937 del 30.8.2002, la misura 2.2 Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali, prevede l’erogazione, nell’ambito dei progetti integrati, mediante i quali si attua la misura, di aiuti alle piccole imprese collegate alla valorizzazione e gestione del sistema dei beni culturali, per la creazione di nuove attività e per la riqualificazione e/o l’ampliamento di attività in alcuni settori dell’artigianato tradizionale, del restauro, della piccola ricettività turistica, del recupero del patrimonio culturale a fini turistici, dei servizi turistici e del commercio strettamente legato ai beni culturali.

Il provvedimento in esame stabilisce che nel bando siano previste le agevolazioni a valere sulla misura 2.2 del Por Campania 2000-2006 per il progetto integrato relativo al grande attrattore Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano (approvato con delibera di Gr n. 1747 del 9.5.2003), da approvarsi entro il 30 settembre 2003, e i criteri di priorità per i progetti che prevedono la riconversione degli immobili da residenziali abitativi ad immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, per la piccola ricettività turistica e per servizi turistici, e che prevedono la localizzazione nei comuni appartenenti al suddetto progetto integrato.

 

Deliberazione n. 2142 del 20.6.2003

Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio. Grande attrattore Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano - Misura 2.3 azione e informazione e sensibilizzazione - Coerenza.

La deliberazione stabilisce che il progetto afferente la misura 2.3 del Complemento di programmazione, approvato con delibera di Gr n. 3937 del 30.8.2002, inerente animazione e sensibilizzazione previsto nel progetto integrato del Grande attrattore Pompei-Ercolano e sistema archeologico vesuviano, per un importo complessivo di € 165.000,00, sia coerente con gli obiettivi di cui al programma d’azione connesso alla mitigazione e al governo del rischio vulcanico, con particolare riferimento al rischio Vesuvio e con attenzione al recupero della cultura dei luoghi.

Si fa riferimento, nello specifico, all’azione e) in cui si propone di attivare interventi finalizzati alla divulgazione delle iniziative realizzate a valere sulle misure 2.1, 2.2 e 2.3, e alla sensibilizzazione della popolazione rispetto alle tematiche di tutela e della valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, attraverso l’organizzazione di mostre, forum e convegni.

 

Deliberazione n. 2143 del 20.6.2003

Protocollo d’intesa per la riduzione del rischio vulcanico. Presa d’atto (con allegati).

Con il provvedimento in oggetto la Gr delibera di prendere atto del protocollo d’intesa per la riduzione del rischio vulcanico come motore di sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile del territorio vesuviano, sottoscritto in data 12.3.2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Presidente della regione. La regione ha ritenuto, in conformità alle linee guida del piano territoriale regionale, di dover promuovere un programma a breve, medio e lungo termine per una riconversione concertata del modello di sviluppo del territorio vesuviano perseguito negli ultimi 50 anni. Data la complessità del programma da attivare, la regione ritiene indispensabile il consenso informato delle popolazioni residenti nell’area a rischio ed il coinvolgimento diretto, sin dalle prime fasi, dello Stato oltre che delle amministrazioni provinciali, dei comuni rientranti nella zona rossa dell’area vesuviana, di tutti gli enti pubblici territoriali e delle forze economiche e sociali coinvolti. Il detto Ministero condivide le finalità e gli indirizzi programmatici di cui in premessa ed intende concorrere attivamente alla formazione del programma regionale ed alla definizione degli strumenti operativi che ne consentano l’attuazione, impegnandosi, in particolare, a partecipare alla fase di avvio del programma predisposto, con l’apporto di proprie competenze specialistiche e di adeguate risorse economiche integrative da reperirsi nell’ambito della prossima legge finanziaria. Il Ministero e la regione si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a concorrere alla formazione ed all’attuazione del programma finalizzato alla riduzione del rischio vulcanico per uno sviluppo sostenibile, dell’area vesuviana, fondato principalmente sulla valorizzazione delle risorse culturali e paesistico-ambientali del territorio. Le due istituzioni, pertanto, procederanno congiuntamente alla ricognizione ed al coordinamento delle azioni di monitoraggio già poste in essere nell’area interessata dal rischio vulcanico, allo scopo di renderle coerenti e di provvedere, eventualmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni, impegnandosi ad individuare strumenti normativi finalizzati ad una più efficace repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio e all’attuazione delle politiche programmatiche a medio e lungo termine finalizzate alla riconversione del modello di sviluppo dei territori a maggior rischio vulcanico.

 

Deliberazione n. 2144 del 20.6.2003

Bando di concorso di edilizia agevolata. Provvedimenti ed indirizzi nell’ambito della mitigazione rischio Vesuvio.

Con la delibera in oggetto la Gr dichiara concluso il bando per la concessione di contributi, a favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore, per il recupero e la costruzione di alloggi ed il recupero delle parti comuni degli edifici privati nell’ambito dei programmi complessi, approvato con delibere di Gr n. 1807/2001 e n. 2342/2001 (Burc n. 32 del 25.6.2001), una volta pubblicata l’ultima graduatoria definitiva relativa a comuni, Iacp e loro consorzi e recupero delle parti comuni degli edifici privati. La Gr si riserva di adottare un provvedimento per l’emanazione di un nuovo bando pubblico concorrenziale per il recupero e la costruzione di alloggi di edilizia agevolata ed il recupero delle parti comuni degli edifici privati nell’ambito dei programmi complessi, per un ammontare di € 92.962.241,84, che prevedrà agevolazioni per le cooperative o imprese edilizie che realizzino alloggi di nuova costruzione o interventi di recupero edilizio nei comuni al di fuori della zona rossa di rischio Vesuvio, e che assegnino in proprietà o in locazione gli alloggi medesimi a nuclei familiari provenienti proprio dai territori a rischio.

 

Deliberazione n. 2145 del 20.6.2003

Mitigazione rischio Vesuvio - Incentivi - Determinazioni (con allegati).

Il provvedimento determina in € 30.000,00 il contributo max concedibile, ovvero calcolato nella misura massima del 30% dell’importo risultante dall’atto di compravendita, da concedere per l’acquisto della prima abitazione ad ogni famiglia residente da almeno 5 anni nei 18 comuni facenti parte del comprensorio a rischio Vesuvio che intendono trasferirsi in zone più sicure. Stabilisce che l’onere di cui sopra graverà sulle risorse di edilizia residenziale pubblica del bilancio regionale di gestione 2003, con previsione di analogo stanziamento, in via programmatica, nei bilanci regionali di gestione per i successivi 15 anni. Il dispositivo approva lo schema tipo del bando di concorso, contenente le modalità ed i criteri per l’accesso ai contributi da parte dei cittadini, che le amministrazioni comunali facenti parte del comprensorio provvederanno a pubblicare nel proprio ambito territoriale. Nell’ottica della finalità che si intende conseguire si consente ai comuni la possibilità di definire ulteriori criteri ed indici, in aggiunta a quelli previsti dal suddetto schema tipo di bando.

 

Deliberazione n. 2146 del 20.6.2003

Mitigazione rischio Vesuvio - Istituzione assemblea dei sindaci.

In sintonia con le “Linee guida per la pianificazione territoriale regionale, programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio”, la delibera istituisce l’Assemblea dei sindaci per la mitigazione del rischio Vesuvio. Tale istituto ha il compito di valutare, scegliere, programmare, approvare interventi di interesse generale, da controllare anche in fase di attuazione, in sinergia con la regione e le altre amministrazioni interessate, tali che possano incidere nel processo di riqualificazione edilizia, urbanistica, ambientale e sociale compatibile con il rischio vulcanico. La costituzione e i compiti dell’assemblea saranno dettagliatamente disciplinati da apposito successivo atto, sarà presieduta dall’assessore regionale all’urbanistica e avrà come componenti, oltre i 18 Sindaci dei comuni della zona a rischio, i rappresentanti, appositamente delegati, dell’amministrazione provinciale di Napoli e dell’ente Parco del Vesuvio. Il provvedimento istituisce anche il Forum del partenariato economico-sociale, quale organo consultivo permanente per l’attuazione del programma di azione per la mitigazione e il governo del rischio Vesuvio. Entrambi gli istituti avranno sede presso l’assessorato regionale alla gestione del territorio.

 

Deliberazione n. 2147 del 20.6.2003

Mitigazione rischio Vesuvio - Progetto pilota Boscoreale - Approvazione.

In sintonia con le “Linee guida per la pianificazione territoriale regionale. Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio”, la Gr approva il progetto di sperimentazione avviato dal Comune di Boscoreale che, per ridurre il peso abitativo degli insediamenti in località Passanti Scafati e Villa Regina, prevede meccanismi di incentivazione diretta ed indiretta per i cittadini, quali: offerta di alloggi Erp comunque acquisiti in altri comuni, buoni casa per l’acquisto di alloggi, contributi sul fitto o altre soluzioni prospettate dagli stessi residenti con i questionari appositamente predisposti. Per la realizzazione di tale progetto pilota è previsto un importo di € 10.000.000,00 da far gravare sul bilancio regionale 2003.

 

Deliberazione n. 2149 del 20.6.2003

Tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Protocollo di intesa in materia di abusivismo edilizio tra la Regione Campania e l’ente Parco nazionale del Vesuvio. Approvazione (con allegato).

Nelle more dell’approvazione della Lr che detta Norme per il governo del territorio, vanno considerate come norme di indirizzo per la pianificazione territoriale regionale e provinciale le Linee guida per la pianificazione territoriale regionale (Burc n. 69 del 24.12.2002), le quali, tra l’altro, affrontano il tema del rischio Vesuvio con le problematiche connesse. In tale quadro l’ente Parco Vesuvio, con un’attenta attività di repressione dell’abusivismo edilizio, può positivamente concorrere, nell’ambito della citata politica regionale, al conseguimento dell’obiettivo di mitigazione del rischio vulcanico. Infatti, dalle disposizioni contenute nelle norme di salvaguardia, di cui al Dpr 5.6.1995 di istituzione dell’ente Parco nazionale del Vesuvio, da applicare fino all’approvazione del piano del parco, nonché dalle disposizioni recate dalle leggi 426/1998, 47/1985 e 724/1994, si evince che l’ente parco, in quanto autorità di gestione, ha competenza in materia di repressione dell’abusivismo edilizio nei confini del proprio territorio.

La regione, sulla base del protocollo di intesa, garantisce al parco Vesuvio un adeguato supporto tecnico/amministrativo e finanziario per la predisposizione delle necessarie procedure relative a pratiche di abusivismo edilizio. La regione, inoltre, al fine di supportare adeguatamente l’azione di repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio, istituiva, con Lr 15/2002, il fondo di rotazione per l’abbattimento, l’eliminazione e/o la rimozione delle opere abusive nonché per interventi di recupero e riqualificazione delle opere o beni interessati, a cui possono accedere, tra gli altri, gli enti parco. L’ente parco potrà porre in danno ai soggetti inadempienti le spese necessarie per la rimozione delle opere abusive realizzate nel territorio del parco e per il conseguente ripristino dello stato dei luoghi nonché per l’eventuale riqualificazione delle aree e/o dei beni interessati, impegnandosi a restituire le somme anticipate dalla regione per l’attuazione dei programmi di intervento e a trasmettere tempestivamente, alla regione e a tutte le amministrazioni interessate alla tutela dei vincoli paesistici, copia dei provvedimenti emessi in materia.

 

Burc n. 37 dell’11.8.2003

Regione Campania - Giunta regionale - Seduta dell’11.7.2003 - Deliberazione n. 2317 - Area generale di coordinamento n. 16 - Gestione del territorio - Rischio Vesuvio - Bando di edilizia agevolata convenzionata - Linee guida.

La deliberazione prevede l’adozione del provvedimento per l’emanazione di un nuovo bando pubblico concorrenziale per il recupero e la costruzione di alloggi ed il recupero delle parti comuni degli edifici privati colpiti da eventi disastrosi per un ammontare di € 92.962.241,84. Il dispositivo stabilisce che il predetto bando preveda: l’esclusione dei programmi di recupero o nuova costruzione localizzati nei territori che ricadono in zona rossa (Zr); agevolazioni per le cooperative o imprese edilizie che realizzino alloggi di nuova costruzione o interventi di recupero edilizio da assegnazione in proprietà o in locazione a nuclei familiari residenti da almeno cinque anni in uno dei comuni in Zr; il limite massimo del contributo in conto capitale per mutui agevolati sul costo dell’alloggio da recuperare o di nuova costruzione da assegnare in proprietà o in locazione a nuclei familiari che comprovino la residenza da almeno cinque anni in uno dei comuni in Zr; il tasso di riferimento a carico del mutuatario nella misura del 20% fino ad un reddito massimo di € 26.000,00 per i nuclei familiari già residenti nei comuni in Zr; il contributo sui lavori inerenti le parti comuni degli edifici privati solo nel caso che sia comprovato il danneggiamento e lo sgombero degli occupanti, a seguito di eventi disastrosi eccezionali.

 

Burc n. 59 del 15.12.2003

Lr 21 del 10.12.2003

Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana.

La legge in oggetto si applica ai 18 comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana del Dipartimento della protezione civile - Prefettura di Napoli - Osservatorio vesuviano. È fatto divieto a tali comuni di assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei suddetti comuni comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Provincia di Napoli, d’intesa con la regione e i comuni, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di determinare e definire: le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga; le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della legge in oggetto. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, i comuni sono tenuti, mediante apposite varianti, ad adeguare al divieto gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti che, al fine di implementare le vie di fuga, disporranno la demolizione dei volumi incongrui. In caso di inadempienza, è previsto il commissariamento da parte del Presidente dell’amministrazione provinciale. Dalla data di entrata in vigore della legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi opportunamente adeguati o fino alla vigenza delle varianti, nei comuni individuati è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale, restando esclusi dal divieto gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili esistenti; è consentito, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili residenziali ad altre attività, mentre, viceversa, è vietato ogni mutamento di destinazione d’uso che comporti l’utilizzo a scopo abitativo.

Al fine di incentivare il trasferimento in altri comuni della regione, ai soci assegnatari delle cooperative è riservato fino al 20% dell’aliquota complessiva di alloggi Erp prevista dalla Lr 18/1997.

 

 

Centri Storici

 

Burc n. 8 del 17.2.2003

Deliberazione n. 243 del 24.1.2003

Criteri ed indirizzi per gli interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali, parziale modifica ed integrazione della delibera di Gr n. 4571 dell’11.9.2000 ed approvazione direttive.

La deliberazione, nelle more della ridefinizione di una nuova normativa, ribadisce i criteri, gli indirizzi ed i titoli preferenziali, dettati dalla delibera di Gr n. 4571 dell’11.9.2000. A seguito dell’emanazione del DLgs 490/1999 che ha attribuito alle regioni compiti precisi in materia di promozione e valorizzazione dei beni culturali, infatti, la Gr, con apposita delibera, individuava i criteri e gli indirizzi per gli interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali. Al fine di semplificare e migliorare il procedimento amministrativo, pur ribadendo i criteri, gli indirizzi ed i titoli preferenziali, dettati dalla citata delibera, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla stessa, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, economicità e trasparenza nelle procedure di accesso al piano di intervento di cui all’art. 2 della Lr 58/1974.

La Gr stabilisce che il finanziamento è concesso per le seguenti categorie di interventi: restauro, consolidamento, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di beni immobili tutelati ai sensi del DLgs 490/1999; restauro di beni mobili che presentano interesse storico-artistico; messa a norma, rifacimento, installazione di impianti se finalizzati alla conservazione e fruizione pubblica del bene; interventi tesi ad assicurare la fruizione del bene da parte delle categorie meno favorite. Nell’ambito delle opere anzidette, la regione concorre, entro il limite massimo del 15% dell’importo dei lavori, al finanziamento delle spese generali e tecniche comprensive di: rilievi, accertamenti ed indagini preliminari alla stesura del progetto; attività di consulenza, accertamenti di laboratorio, calcoli strutturali e collaudi specialistici. Con il dispositivo è approvata anche la direttiva, predisposta dall’Assessore ai beni culturali, che si allega alla deliberazione.

 

Burc n. 8 del 17.2.2003

Deliberazione n. 244 del 24.1.2003

Criteri e procedure per la richiesta e l’erogazione di contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali - Parziale rettifica della delibera di Gr n. 5275 del 19.10.2001 - DLgs 490/1999.

A parziale rettifica della deliberazione di Gr n. 5275 del 19.10.2001, la Gr approva i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione di contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali, disciplinati dal DLgs 490/1999 e dal DLgs 112/1998. Sono beneficiari dei contributi o finanziamenti gli enti pubblici territoriali, università, istituti pubblici, associazioni, fondazioni, organismi no-profit o simili forme associative formalmente istituite. La scadenza era fissata al 30 aprile.

Ai fini dell’istruttoria sono prese in esame le richieste di contributo o finanziamento concernente le seguenti azioni: a) miglioramento dell’accesso ai beni e diffusione della loro conoscenza mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; b) organizzazione di studi, eventi culturali, ricerche, concorsi di idee e/o progettazione, mostre ed iniziative scientifiche anche strettamente connesse ai grandi attrattori e/o itinerari culturali regionali, come definiti nei documenti attuativi del Por Campania; c) fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite; d) organizzazione di attività didattiche e divulgative da parte di istituti scolastici pubblici e privati, atte a favorire la conoscenza dei beni culturali nelle scuole; e) attività di promozione del sistema dei beni culturali campani sui mercati nazionali ed internazionali.

L’allegato, inoltre, elenca: la documentazione da allegare alla richiesta di contributo o finanziamento, i criteri di priorità e di valutazione delle domande, le modalità per l’istruttoria e i tempi di realizzazione.

 

Burc n. 29 del 30.6.2003

Decreto Pgr n. 376 dell’11.6.2003

Edilizia pubblica abitativa - Regolamento di attuazione della Lr 18.10.2002, n. 26: “Norme e incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla legge regionale 19.2.1996 n. 3” (con allegati).

Il provvedimento detta ai comuni le regole per attuare il recupero dei centri storici, dei nuclei antichi e dei quartieri urbani antichi ubicati nei comuni con meno di 40mila abitanti.

Il regolamento di attuazione della Lr 26/2002, infatti, disciplina le modalità di redazione ed approvazione, nonché di concessione ed erogazione dei contributi, dei programmi di valorizzazione (Pdiv), dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale (Piruea), per il restauro, il decoro e l’attintatura delle superfici esterne degli edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine urbane nei centri storici, e dei piani del colore (Pdc) per l’edilizia storica, nonché per lo svolgimento, da parte dei comuni, dell’attività di catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico, artistico e ambientale per i centri storici della regione.

I progetti di conservazione e valorizzazione delle strutture, degli insediamenti, degli impianti urbanistici e dei nuclei urbani di interesse storico, artistico e ambientale di cui alla Lr 26/2002, quindi, sono redatti, per le finalità dell’approvazione e dell’ammissione a contributo regionale, sulla base di un Pdiv del centro, dei centri o dei nuclei storici. Il Pdiv, adottabile anche da consorzi di comuni, concorre, assieme al Pdc per l’edilizia storica, a costituire il Piruea di cui alla Lr 3/1996. Il Piruea definisce gli indirizzi ai quali devono essere improntati i progetti e gli interventi.

Lo studio di fattibilità definisce la proposta urbanistica di valorizzazione e conservazione dei beni o gruppi di beni classificati ai sensi della Lr 26/2002 ed esplicita le eventuali varianti allo strumento urbanistico generale e agli strumenti attuativi (piano di recupero del centro storico) vigenti; è costituito, nel rispetto dell’art. 3 della Lr 3/1996, dai seguenti contenuti: progetto urbanistico e architettonico; normativa gestionale; piano di fattibilità finanziaria. Il manuale delle tecniche di intervento e dei materiali, parte integrante del Piruea, specifica le tecniche e i materiali da utilizzare negli interventi di valorizzazione, di riqualificazione, di conservazione e recupero dei beni o gruppi di beni classificati. Il Pdc per l’edilizia storica definisce i criteri per la riqualificazione estetica delle facciate attraverso un trattamento cromatico dei paramenti esterni che corrisponda ai caratteri identificativi del centro storico, del nucleo antico o del quartiere urbano antico. Il piano di manutenzione programmata definisce la successione e la periodicità degli interventi di manutenzione e delle azioni di monitoraggio occorrenti per la conservazione e per la prevenzione del degrado dei beni o gruppi di beni classificati.

L’approvazione del Pdiv è condizione necessaria per l’ammissione ai contributi regionali in conto capitale: pari al 70% della spesa, nel caso di catalogazione; nella misura del 50% delle spese, nel caso di restauro e attintatura delle facciate di edifici di oltre 50 anni; pari al 75% delle spese, nel caso di conservazione e valorizzazione dei beni. L’approvazione del Piruea è titolo preferenziale per l’accesso alle agevolazioni finanziarie di cui all’art. 1 della Lr 26/2002. Per quanto riguarda la catalogazione del patrimonio immobiliare d’interesse storico, artistico e ambientale, i comuni dovranno eseguirla nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dalla regione, con il beneficio del finanziamento regionale di cui all’art. 4, comma 1, della Lr 26/2002.

La regione esercita l’azione sostitutiva attraverso le amministrazioni provinciali per i comuni che non provvedono, entro il 19.10.2003, alla catalogazione del proprio patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico e ambientale e alla sua trasmissione agli uffici della Gr entro il 31.10.2003, dandone comunicazione alla provincia territorialmente competente.

Con riferimento ai contributi, il dispositivo riporta: finalità, ambito di applicazione, categorie di opere finanziabili e misura dei contributi, soggetti beneficiari, modalità e termini di presentazione delle istanze, graduatorie, termini e ripartizione dei fondi, erogazione, esecuzione d’ufficio. In allegato al provvedimento sono, infine, riportate: linee guida per il manuale di restauro; linee guida per la redazione del piano del colore per l’edilizia storica; linee guida per il piano di manutenzione programmata.

 

Burc n. 31 del 14.7.2003

Regione Campania - Settore tutela beni paesistici, ambientali e culturali

Lr 18.10.2002, n. 26 - Regolamento di Attuazione della Lr 26/2002, adottato con delibera di Gr n. 1751/2003 - Classificazione e censimento dei centri storici della Campania. Modalità e termini per la presentazione delle proposte di inclusione nell’elenco degli insediamenti censiti - Catalogazione del patrimonio immobiliare.

Il dispositivo concerne le istruzioni per la presentazione della proposta di inclusione nell’elenco degli insediamenti censiti e lo svolgimento dell’attività di catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico, di cui all’art. 2 della Lr 26/2002, inerente “Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Lr 3/1996”. La catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico-artistico e ambientale, ricadente nei centri storici della Campania, è finalizzata prioritariamente ad acquisire la conoscenza dell’entità qualitativa e quantitativa del patrimonio medesimo. La Lr 26/2002, individua tre classi di ambiti antropici di rilevanza storica nei quali può trovare applicazione la suddetta legge, e precisamente: centri storici, nuclei antichi, quartieri urbani antichi. I beni o gruppi di beni, rispondenti a tali classificazioni, saranno inclusi nell’apposito elenco degli insediamenti censiti su proposta dei comuni e previa dimostrazione del possesso dei caratteri previsti dall’art. 3 della legge e adeguatamente documentati. È riportato l’elenco della documentazione da allegare all’istanza (delibera dell’ente, relazione storico-tecnica, documentazione bibliografica e fotografica) e l’iter per la presentazione, approvazione, pubblicazione e aggiornamento dell’elenco degli insediamenti censiti.

L’attività di catalogazione è svolta conformemente a quanto disposto dall’art. 9 del regolamento di attuazione della Lr 26/2002 e consiste, in particolare, nella produzione di schede conformi alla tipologia e ai tracciati studiati dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (Iccd) del Ministero per i beni e le attività culturali. Dette schede dovranno essere corredate da: documentazione fotografica; individuazione topografica su mappa catastale; riferimenti geografici per la localizzazione puntuale del bene oggetto di catalogazione. Sono fissati i termini e le relative proroghe e provvedimenti in via sostitutiva, entro cui i comuni effettuano la catalogazione e la trasmettono alla Gr - settore tutela beni paesistici, ambientali e culturali. I comuni affidano la catalogazione a figure professionali scelte dagli appositi elenchi predisposti da ciascuna provincia; nelle more della costituzione dei predetti elenchi, i comuni selezionano, previo bando pubblico, la figura o le figure professionali in relazione alla specifica categoria di beni di cui al regolamento. L’incentivo finanziario consiste in un contributo in conto capitale, pari al 70% della spesa effettivamente sostenuta e documentata che sarà erogato secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

 

Sentenza 28.10.2003, n. 315

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale circa l’istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Nomina del tecnico incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro - Obblighi e sanzioni.

La Corte costituzionale si esprime negativamente sulla Lr che istituisce il fascicolo di fabbricato. Con la sentenza n. 315, depositata il 28 ottobre 2003, i giudici hanno, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5 (commi 2 e 3), 8 della Lr del 22.10.2002, n. 27, mentre hanno giudicato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio dei ministri sugli articoli 2 e 7 (il ricorso risale al 18 dicembre 2002).

In particolare, l’art. 4 elenca in maniera dettagliata i compiti del tecnico incaricato, la figura (introdotta dall’art. 2) preposta alla stesura di una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato. Tale articolo, secondo la Consulta, risulta lesivo degli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto, rispettivamente, il profilo del “generale canone di ragionevolezza” e del “principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione”. I giudici sostengono, infatti, che le disposizioni dell’art. 2 confliggono con i contenuti dell’art. 4 per la seguente motivazione: “risulta evidente che i compiti richiesti al tecnico incaricato sono tali da richiedere, per la loro ampiezza ed eterogeneità, la nomina non già di un tecnico incaricato, bensì di una pluralità di professionisti abilitati”.

L’accusa di confliggere con il buon andamento della pubblica amministrazione nasce, invece, dalla osservazione che “una parte considerevole delle informazioni richieste al tecnico è già in possesso delle amministrazioni comunali e alcune di esse sono di difficile acquisizione”.

L’accoglimento della censura relativa all’art. 4 si riflette poi, rendendole irragionevoli, anche sulle sanzioni previste dall’art. 5, commi 2 e 3. Alla medesima conclusione arriva la Corte per quanto riguarda l’art. 8, che demanda ad un regolamento attuativo la normativa di dettaglio, prevedendo che sia la regione, priva però di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici le tariffe da applicare ai proprietari.

La sentenza della Consulta, tuttavia, di fatto non cambia granché lo stato delle cose. Come nel caso del Lazio, infatti, la legge sul fascicolo del fabbricato non aveva ancora trovato applicazione a causa della mancata emanazione (da parte della Giunta) del regolamento attuativo.

Il nuovo ddil sul registro del fabbricato sostituisce il contestato art. 4 con una nuova norma che sfoltisce i compiti del tecnico incaricato; abroga, inoltre, il comma 3 dell’art. 5 e sostituisce il comma 2 dello stesso articolo lasciando però invariate sanzioni e sospensione dell’abitabilità; il ddil interviene, infine, anche sui commi 1 e 2 dell’art. 8.

 

 

Abusivismo edilizio

 

Burc n. 43 del 24.9.2003

Dpgrc 22 settembre 2003, n. 634

Oggetto: emanazione regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo.

Con il Dpgrc in esame viene emanato il “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo”. Infatti, la legge 47/1985, all’art. 7, come sostituito dall’art. 31 del Dpr 380/2001 modificato dal DLgs 301/2002, attribuisce al competente organo regionale, in caso di inosservanza, da parte dei comuni, delle disposizioni di cui all’art. 4 della medesima legge, il compito di adottare i provvedimenti eventualmente necessari, mediante l’esercizio di poteri di intervento sostitutivo. Con delibere n. 5265 del 31.10.2002 e n. 6328 del 27.122002, la Gr ha attribuito all’Assessorato regionale alla gestione del territorio - Settore politica del territorio - l’esercizio delle attività connesse alla repressione dell’abusivismo edilizio. La regione, con Lr 15 del 26.7.2002, ha pure istituito il Fondo di rotazione per l’abbattimento, l’eliminazione e/o la rimozione delle opere abusive, nonché per interventi di recupero e riqualificazione delle aree e/o dei beni interessati.

Il regolamento specifica i poteri della regione per sospendere lavori, demolire manufatti e requisire case abusive. Tale atto consente, quindi, alla regione di avviare una serie di azioni per combattere il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Tra le prime iniziative ci sarà la sostituzione della regione ai comuni che non hanno represso il fenomeno dell’abusivismo. Gli uffici regionali, infatti, nel caso in cui i comuni siano inadempienti, sulla base di tale regolamento possono nominare i commissari ad acta (CaA) per eseguire interventi nei confronti degli immobili abusivi. Tali CaA sono scelti tra funzionari interni all’amministrazione regionale, ovvero tra professionisti esterni, iscritti all’albo regionale dei collaudatori, purchè residenti in una provincia diversa rispetto a quella in cui ricade il comune interessato e che non si trovino in condizioni di incompatibilità anche derivanti da rapporti professionali e di parentela con i responsabili degli abusi. Essi devono adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi in materia di abusivismo edilizio. Nel caso di inadempienza dei comuni, quindi, i CaA nominati dalla regione, entro 45 giorni dalla verifica dei competenti uffici di opere prive delle autorizzazioni amministrative necessarie, possono sospendere i lavori, procedere alle demolizioni dei manufatti abusivi o requisire le relative strutture. Per realizzare gli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi sarà impegnato anche il personale del genio militare. Il CaA può affidare l’esecuzione di tali attività anche ad imprese facenti parte di un apposito elenco. Il regolamento istituisce, infatti, l’elenco delle imprese specializzate alle quali affidare l’esecuzione delle attività di demolizione, di ripristino dello stato dei luoghi nonché del trasporto in discarica dei materiali di risulta. Gli oneri per l’esecuzione delle opere poste in essere dai CaA sono provvisoriamente anticipate dalla regione, che attinge dal Fondo di rotazione per la realizzazione di interventi di qualità paesistica e per la copertura degli oneri finanziari derivati dalle attività sanzionatorie contro la repressione dell’abusivismo edilizio.

 

Burc n. 43 del 24.9.2003

Deliberazione n. 2397 del 25.7.2003

Regolamento di materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo. Approvato (con allegato).

Il provvedimento, finalizzato a dare una risposta operativa tesa ad una più incisiva lotta all’abusivismo edilizio in un’ottica di maggior cooperazione tra le amministrazioni e le istituzioni titolari di poteri sanzionatori e repressivi di tale fenomeno, definisce i criteri di priorità per l’individuazione degli interventi in base a caratteristiche territoriali (aree vulcaniche, alto rischio sismico e/o idrogeologico; immobili soggetti a vincolo ai sensi della legge 1089/1939; zone di protezione integrale delle aree naturali protette in base a normative statali e regionali in materia; zone di protezione integrale di cui ai piani territoriali paesistici e piani urbanistici territoriali; beni ed aree soggetti ai vincoli del DLgs 490/1999; aree ad alta densità abitativa) e tipologiche (nuove costruzioni, ampliamenti, opere minori). Il dispositivo si colloca in un quadro teso a dare certezza in ordine alla conclusione delle procedure di accertamento di conformità, mediante l’adozione di provvedimenti espliciti, avvalendosi, all’uopo, delle disposizioni dettate, in tema di procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie, dagli artt. 1 e 4 della Lr 19/2001, applicabili anche alla sanatoria di cui all’art. 36 del Dpr 380/2001. Il regolamento specifica i poteri della regione per sospendere lavori, demolire manufatti e requisire case abusive.

 

Burc n. 46 del 2.10.2003

Deliberazione n. 2827 del 30.9.2003

Integrazione alle linee guida per la pianificazione territoriale in Campania, di cui alla deliberazione n. 4459 del 30.9.2002, in materia di sanatoria degli abusi (con allegati).

Il provvedimento riguarda l’approvazione di un documento avente ad oggetto: “Integrazione alle linee guida per la pianificazione regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi”, da accludere alle “Linee guida per la pianificazione territoriale regionale in Campania”, approvate con delibera di Gr n. 4459 del 30.9.2002. Al fine di salvaguardare l’identità e l’integrità del territorio regionale, sempre più compromesso dal dilagante fenomeno dell’abusivismo edilizio, la Gr prevede di non ammettere ipotesi di condono edilizio ulteriori rispetto a quelle previste dal capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Il provvedimento è assunto in forza delle leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001 e della Lr 26/2002. L’art. 14 di quest’ultima, stabilisce, infatti, che, fino all’adozione del piano territoriale regionale ed all’entrata in vigore della Lr di riforma urbanistica, la pianificazione del territorio regionale è rimessa alle suddette apposite linee guida, le quali garantiscono ed incentivano la tutela del patrimonio naturale, paesistico ed ambientale nonché l’identità storica e culturale del territorio della regione, anche mediante il recupero dei tessuti insediativi esistenti. L’allegato concerne il Divieto di sanatoria per cui non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti. Restano escluse dal divieto le opere abusive che risultino ultimate entro il 31.12.1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi 47/1985 e 724/94.

 

Deliberazione n. 2828 del 30.9.2003

Dl “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”. Affidamento incarico per proposizione ricorso.

Si delibera di dare mandato a legali per la proposizione della questione di legittimità costituzionale, ad intervenuta entrata in vigore del Dl 29.9.2003, recante “Misure per la riqualificazione urbanistica ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali” e, laddove i nominati difensori e procuratori lo ritengano opportuno, per la richiesta alla Corte costituzionale di adottare la procedura introdotta dalla legge del 5.6.2003, n. 131, che ha modificato l’art. 35 della legge dell’11.3.1953, n. 87 (si veda anche delibera n. 2852 sul Burc n. 51 del 3.11.2003).

 

Deliberazione n. 39 del 30.9.2003

Gestione del territorio - Ddl “Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi” - Approvazione (con allegato).

Al fine di salvaguardare l’integrità del territorio regionale, la Gr ritiene necessario provvedere all’emanazione di apposite norme che escludano la sanatoria di nuovi abusi edilizi e, al contempo, provvedere all’emanazione di disposizioni tese all’accelerazione della definizione dei procedimenti dei condoni edilizi di cui alle leggi 47/1985 e 724/1994 e loro modifiche ed integrazioni.

Il ddil in esame afferma che non è ammessa, dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti. Restano escluse dal divieto di cui sopra le opere abusive che risultino ultimate entro il 31.12.1993 per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 47/1985 ed all’art. 39 della legge 724/1994. I procedimenti di cui sopra devono essere conclusi dai comuni competenti entro il termine del 31.12.2005. Le suddette disposizioni non si applicano comunque agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all’art. 33 della legge 47/1985. La regione supporta il comune nell’espletamento delle funzioni di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e di repressione dell’abusivismo edilizio. In particolare, il settore politica del territorio, servizio vigilanza e repressione dell’abusivismo edilizio - valorizzazione dei beni ambientali ha il compito di segnalare al sindaco ed al dirigente dell’ufficio comunale competente tutti i provvedimenti sanzionatori in materia urbanistico-edilizia non ancora eseguiti e di esercitare, in caso di perdurante inadempienza da parte del comune, i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. Con delibera di Gr verrà adottato il regolamento di attuazione della Lr in commento avente ad oggetto, in particolare, la disciplina relativa ai criteri, alle modalità di presentazione ed all’esame delle dichiarazioni sostitutive previste dalla procedura nonchè l’attribuzione, al settore di cui sopra, del personale e dei mezzi, anche finanziari, necessari al corretto funzionamento di quest’ultimo.

 

Burc n. 51 del 3.11.2003

Avvocatura - Deliberazione n. 2852 del 16.10.2003

Dl 30 settembre 2003, n. 2690, art. 32 “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonchè la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali. Conferma affidamento incarico per proposizione ricorso.

Con tale provvedimento si delibera di confermare il contenuto della deliberazione di Gr n. 2828 del 30.9.2003, (Burc n. 46 del 2.10.2003), di affidamento incarico per la proposizione, dinanzi alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale del Dl del 30.9.2003, n. 269, “in materia di sviluppo dell’economia e di correzione dei conti pubblici”, recante, all’art. 32, “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali” e, laddove i nominati difensori e procuratori lo ritengano opportuno, per la richiesta alla Corte costituzionale di adottare la procedura introdotta dalla legge del 5.6.2003, n. 131, che ha modificato l’art. 35 della legge dell’11.3.1953, n. 87.

Il Dl in parola, infatti, contiene, secondo la Gr, disposizioni in materia di condono edilizio chiamate a disciplinare materie che non rientrano in alcuna di quelle che l’art. 117 della Costituzione, modificata dalla legge costituzionale 3/2001, attribuisce in via esclusiva allo Stato. Le medesime disposizioni incidono, quindi, su materie di competenza regionale, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale delle stesse, in quanto invadono e ledono la sfera di autonomia legislativa della regione in materia edilizia, vanificando l’attività di pianificazione del territorio con gravissime conseguenze sull’autonomia della regione.

 

Burc n. 54 del 17.11.2003

Deliberazione n. 3115 del 31.10.2003

Art. 2, Comma 10, Dpgr del 22.9.2003, n. 634, “Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio dei poteri d’intervento sostitutivo”. Adempimenti.

Il Regolamento in materia di repressione dell’abusivismo edilizio e di esercizio di potere di intervento sostitutivo, approvato dalla Gr con delibera n. 2397 del 25 luglio 2003, all’art. 2, comma 9, prevede l’istituzione dell’elenco delle imprese specializzate a cui affidare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti, l’esecuzione delle attività di demolizione di edifici abusivi e di ripristino dello stato dei luoghi nonché del trasporto a discarica dei materiali di risulta. Il dispositivo stabilisce che l’elenco di cui all’art. 2 del regolamento è costituito da 6 sezioni suddivise per classi di importo lavori. La delibera, quindi, stabilisce e precisa i requisiti che devono possedere le imprese interessate all’inserimento nell’elenco di che trattasi, e le modalità e i termini di selezione per la formazione dello stesso; che la composizione dell’elenco, sarà effettuata in base alla data ed all’ora di ricezione delle domande prodotte dalle imprese in possesso dei requisiti; che l’invito alle imprese inserite nell’elenco per la partecipazione alle singole gare di appalto sarà effettuato con il criterio della rotazione; che, infine, l’elenco sarà aggiornato annualmente con le modalità di cui all’art. 2 del regolamento di cui sopra ed ha validità fino al successivo aggiornamento.

 

 

Edilizia

 

Burc n. 38 del 25.8.2003

Decreto del presidente della Giunta regionale della Campania - Decreto dell’11.6.2003, n. 381

Urbanistica - Regolamento per l’attuazione della Lr 28 novembre 2001, n. 19.

Il regolamento di cui al decreto precisa alcuni aspetti relativi alla Lr 19/2001. Circa la denuncia di inizio attività (Dia) fissa in 30 giorni, dalla presentazione della stessa Dia, il termine per l’inizio dei lavori, salvo che per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al DLgs 490/1999, per i quali la presentazione della Dia è subordinata al decorso del termine di cui all’art. 151, comma 4 del citato DLgs. Il regolamento fissa, inoltre, nel massimo di 3 anni dalla presentazione della Dia il termine per la ultimazione dei lavori di cui un professionista abilitato dovrà certificare la conformità rispetto al progetto depositato. Esso stabilisce, tra l’altro, il corredo documentale della Dia, consistente in: dichiarazione comprovante la disponibilità dell’immobile ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella denuncia; atto di nomina dei tecnici e dell’impresa; dettagliata relazione circa le opere da realizzare e la conformità degli interventi rispetto alla normativa edilizia ed urbanistica, nonché alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; progetto e relazione asseverati delle opere da realizzare composto da elaborati di rilievo, documentazione fotografica ed elaborati di progetto; relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare prevista in particolari casi (aree da destinare ad attività sportive senza creazione di volumetria, parcheggi pertinenziali di unità immobiliari situati nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici, ecc.); atto d’obbligo, ove richiesto; l’autorizzazione eventualmente richiesta rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria o il pagamento del contributo di costruzione, ove dovuto. Stabilisce, inoltre, le modalità di presentazione di nuova Dia per lavori non completati e varianti in corso d’opera e, infine, le modalità di calcolo e corresponsione del contributo di costruzione ove dovuto.

Di un certo interesse è la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono essere realizzati a mezzo di Dia esclusivamente qualora venga assicurata la piena conformità di volume tra il vecchio ed il nuovo manufatto, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Il provvedimento, poi, ritiene non superfluo precisare che la demolizione di costruzioni esistenti o di loro parti comporta obbligatoriamente la rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonché la risistemazione del terreno di sedime. La realizzazione dei parcheggi sotterranei, comporta il deposito presso il comune, oltre la Dia, di una relazione geologica e di un progetto per la sistemazione della superficie dell’area interessata dall’intervento, prevedendo superfici non impermeabili e una copertura, su progetto di un dottore agronomo, di almeno un metro di spessore medio ed idonee piantumazioni, simili per specie e quantità a quelle preesistenti. I comuni, inoltre, possono anche introdurre modalità di realizzazione dei parcheggi necessarie ad agevolare il regolare flusso del traffico veicolare.

Con il regolamento in esame è istituito, infine, un osservatorio per il controllo sull’attuazione della Lr 19/2001, costituito da 5 componenti (un rappresentante dell’Ance Campania, un rappresentante dell’Anci Campania, un rappresentante delle associazioni ambientaliste più rappresentative, un esperto in diritto urbanistico e dell’edilizia ed un rappresentante nominato di comune accordo dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geologi), con compiti di monitoraggio con poteri di proposta in relazione al coordinamento delle attività delle amministrazioni coinvolte. Esso potrà redigere proposte da inoltrare alla Gr, a cui trasmetterà comunque annualmente una relazione riassuntiva delle attività svolte.

 

Burc n. 54 del 17.11.2003

Deliberazione n. 2847 dell’8.10.2003

Linee guida per l’utilizzo del fondo unico per l’edilizia residenziale pubblica (linee guida allegate).

La delibera concerne l’approvazione delle linee guida per l’utilizzo del fondo unico per l’edilizia residenziale pubblica (FuErp) di cui al cap. 2401 - Upb 1.3.10 del bilancio gestionale 2003, istituito con delibera di Gr n. 2546 del 6.8.2003, nel quale sono ricomprese anche le risorse giacenti presso la Cassa DDpp a seguito dell’accordo di programma per l’edilizia sovvenzionata sottoscritto in data 5.3.2001. Tali linee guida delineano gli obiettivi, le strategie e i procedimenti innovativi della regione in materia di Erp, nell’ambito della piena potestà conferita in materia dalle recenti leggi costituzionali. La soppressione del Cer, che faceva capo al Ministero dei LLpp ha fatto cessare l’attribuzione di stanziamenti per l’Erp con finalità predeterminate e con paletti pre-costituiti dalle direttive del Cipe, con il superamento della vecchia suddivisione tra edilizia sovvenzionata, destinata alla realizzazione di nuove costruzioni da parte degli Iacp, e recupero edilizio di immobili di proprietà pubblica, urbanizzazioni primarie dei piani di zona ed acquisizioni di aree da destinare ad Erp ad opera dei comuni, ed edilizia agevolata-convenzionata per la realizzazione di edilizia residenziale con mutui a tasso agevolato da parte di cooperative ed imprese edilizie o loro consorzi. La recente modifica del titolo V della Costituzione, con la legge costituzionale 3/2001, ha conferito alla regione la competenza esclusiva sul patrimonio dell’edilizia pubblica attribuendo in capo alla regione la determinazione ed il controllo di tutti i passaggi attuativi delle politiche per l’Erp.

In data 26.10.2000 e in data 5.3.2001 sono stati sottoscritti due accordi di programma tra il Ministero dei LLpp ed il Presidente della Gr, rispettivamente per il trasferimento alla regione delle risorse giacenti presso la Cassa DDpp, riferite ai fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata. Detti fondi sono stati, in parte, destinati a far fronte agli impegni già assunti dalla regione, nonché per la realizzazione di programmi costruttivi già approvati ed in corso di realizzazione e dei programmi complessi (programmi di recupero urbano e programmi integrati) già localizzati sul territorio; sono stati, inoltre, assegnati a vari comuni della regione, ove sussistono ancora situazioni di grave degrado abitativo-sociale, con famiglie sistemate in baracche, containers ed altri alloggi precari, per la eliminazione di tali situazioni di degrado e per la definitiva risoluzione dell’emergenza post sismica; sono stati in parte anche oggetto di bando-concorso per la concessione di contributi a favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore.

Le linee guida per l’utilizzo del FuErp stabiliscono le finalità da perseguire nonché le strategie e le tipologie di intervento da attuare. Alle risorse del FuErp possono accedere, oltre all’ente regione, i comuni, Iacp, imprese, cooperative, società miste o pubbliche e singoli cittadini, aventi i requisiti previsti dalle specifiche deliberazioni della Gr. L’utilizzazione del fondo tende a garantire la qualità urbana, perseguendo la sostenibilità ambientale attraverso soluzioni ecocompatibili di bioarchitettura affinché le strategie di trasformazione non alterino in maniera irreversibile la vocazione del territorio. L’utilizzazione del fondo è finalizzato anche alla rimozione di fattori di disuguaglianza sociale, perseguendo il principio di pari opportunità per tutti i cittadini della regione. Gli interventi nel settore dell’Erp perseguono, infatti, obiettivi di miglioramento delle condizioni di vivibilità residenziale, attraverso la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana e/o di recupero edilizio, il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione di interventi residenziali di particolare rilevanza territoriale, ricorrendo a varie forme di partecipazioni associative ivi compreso lo strumento finanziario del project financing, impiego delle risorse disponibili tenendo conto che le stesse rappresentano anche forme di investimenti, con ricadute in termini di sviluppo economico.

Per quanto concerne le tipologie di interventi, oltre che quelli tradizionali, possono essere finanziati interventi per la realizzazione di programmi straordinari e/o sperimentali, anche d’intesa con l’amministrazione centrale. L’edilizia pubblica si attua mediante programmi tesi ad avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione del costruito attraverso un ridisegno urbanistico architettonico e morfologico che garantisca uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei valori ambientali e della coesione sociale.

Nell’attuazione delle strategie gli interventi si distinguono nelle due macrotipologie: istituzionale/normativa (programmi di edilizia sovvenzionata, programmi di edilizia agevolata, anagrafe dell’utenza degli assegnatari di alloggi Erp e dei beneficiari di contributi di edilizia agevolata nonché del patrimonio abitativo pubblico, programmi complessi, programmi di urbanizzazione) e progettuale/innovativa (progetti straordinari, progetti di emergenza abitativa, costituzione e partecipazione a società miste).

 

Burc n. 60 del 22.12.2003

Giunta regionale - Seduta del 7.11.2003 - Deliberazione n. 3220 - Area generale di coordinamento n. 16 - Gestione del territorio - Delibera di Gr n. 2847 del 7.10.2003 - “Linee guida per l’utilizzo del fondo unico per l’edilizia residenziale pubblica” - Determinazioni in coerenza con le linee guida per la pianificazione territoriale.

Il dispositivo interviene sulla delibera n. 2847 del 7.10.2003 per aggiungere, dopo l’ultimo capoverso del punto 4 delle “Linee Guida per l’utilizzo del fondo unico per l’edilizia residenziale pubblica”, quanto segue: “ad eccezione di quanto già previsto al punto 3/i delle linee guida per la pianificazione territoriale regionale. Programma di azioni per la mitigazione del rischio Vesuvio” (delibera di Gr n. 2139/2003 - Burc n. 31 del 14.7.2003), che prevede un finanziamento totale di € 300.000,00 per iniziative di informazione, trasparenza e sensibilizzazione sul programma rischio Vesuvio.

 

Burc n. 58 del 9.12.2003

Lr 3 dicembre 2003, n. 20

Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La Lr regola la prosecuzione ed il completamento dell’opera di ricostruzione nel territorio della regione colpito dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Essa attribuisce interamente ai comuni le funzioni e i compiti di programmazione e gestione delle risorse e degli interventi per il completamento dell’opera di ricostruzione, compreso quanto concerne le aree industriali. Le risorse assegnate, da assegnare, residue, trasferite o comunque stanziate per gli interventi di ricostruzione, oltre che per le finalità di cui alla legge 32/1992, saranno utilizzate anche per: il finanziamento delle opere strutturali e condominiali; l’aggiornamento e la rideterminazione dei contributi; il pagamento di espropri ed altri pagamenti connessi con impegni assunti a causa degli eventi sismici nonché per il pagamento delle somme conseguenti alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti; le attività di servizio e di gestione strettamente connesse alla ricostruzione; la realizzazione, la riparazione o la ricostruzione di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate; la realizzazione di progetti pilota per la riqualificazione dei centri storici e per la riparazione o ricostruzione di immobili oggetto di intervento sostitutivo ai sensi del DLgs 76/1990. La programmazione è effettuata dai comuni sulla base di autonome valutazioni: i Consigli comunali fissano i criteri, definiscono le priorità di assegnazione dei contributi ed approvano il piano d’impiego, suddiviso in capitoli di spesa, per l’utilizzazione delle risorse.

La Lr in oggetto contiene, in particolare, disposizioni circa: le condizioni per l’accesso al finanziamento in via prioritaria; l’individuazione dei soggetti aventi diritto al suddetto finanziamento; precisazioni circa le opere strutturali e condominiali; la disciplina del procedimento di assegnazione del contributo; la documentazione necessaria per la liquidazione del saldo finale; disposizioni per l’eventuale revoca dei contributi. I comuni possono stabilire, ai sensi della legge 449/1997, art. 41, la soppressione dell’apposita commissione, il cui parere sarà reso dal responsabile del procedimento con tutti i poteri e le competenze in precedenza attribuite alla commissione dal DLgs 76/1990, art. 19. L’intervento sostitutivo (art. 36 del DLgs 76/1990) è attuato esclusivamente in specifici casi di inerzia non giustificata: il sindaco, previa diffida dei soggetti aventi titolo sull’immobile a presentare i progetti di intervento, ad iniziare o a riprendere i lavori, assegna un termine, non inferiore a sessanta giorni, decorso il quale dispone l’occupazione di urgenza degli immobili e dà incarico al responsabile dell’ufficio ricostruzione di procedere all’esecuzione dei lavori mediante appalto ai sensi dell’art. 24 della legge 109/1994. Se il progettista non è stato nominato dai soggetti privati, l’amministrazione procede ai sensi della direttiva 92/50/Cee, art. 11. I comuni possono, infine, stipulare apposite convenzioni per l’espletamento dei compiti di cui alla Lr in oggetto, imputando il relativo onere sul capitolo di spesa inerente l’attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione.

 

Burc n. 59 del 15.12.2003

Lr 12 dicembre 2003, n. 22

Modifiche alla Lr 5 agosto 2003, n. 15, art. 2, concernente le disposizioni di finanza regionale.

Il dispositivo interviene sull’art. 2 della Lr 5 agosto 2003, n. 15, inerente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione, legge finanziaria 2003. Tale articolo concerne, in particolare, l’alienazione dei beni patrimoniali. La Lr autorizza la Gr all’alienazione di beni patrimoniali il cui provento è iscritto all’unità previsionale dell’entrata per l’esercizio finanziario 2003, previa ricognizione del patrimonio regionale con la predisposizione della scheda di programma che dà conto della situazione complessiva dello stesso, come previsto dalla Lr 7/2002 (art. 3, comma 5). Le risorse derivanti dalle operazioni di alienazione sono destinate al finanziamento di spese di investimento, finalizzate a politiche di sviluppo. Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall’agenzia del territorio competente.

La Gr è autorizzata ad alienare gli immobili destinati a fini di rilevante interesse pubblico agli enti pubblici che ne fanno richiesta. Il prezzo di vendita è stabilito in misura non inferiore al cinquanta per cento del prezzo determinato dall’agenzia del territorio; è autorizzata, inoltre, ad alienare, agli enti locali che li detengono, i beni destinati a verde pubblico e a scuole, con ulteriore abbattimento del prezzo, fatta salva la facoltà di concedere i beni stessi in comodato d’uso. La Gr, con apposita delibera, identifica i beni di cui sopra e ne stabilisce le condizioni e modalità di cessione secondo quanto disposto dalla Lr 38/1993. La cessione dei beni di cui sopra, dei quali è vietato il cambio di destinazione d’uso, è strettamente vincolata al progetto e al programma di attivazione del bene per le dette finalità di interesse pubblico.

 

Burc n. 51 del 3.11.2003

Decreto dell’assessore all’urbanistica della Giunta regionale della Campania n. 697 del 16.10.2003.

Urbanistica - Accordo di programma ex art. 34 DLgs 18.8.2000, n. 267, per la realizzazione dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” nel Comune di Ravello (Sa) - Approvazione.

La Gr approva l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell’Auditorium Oscar Niemeyer del Comune di Ravello (Sa) stipulato in data 4.8.2003 tra la regione, la Comunità montana penisola amalfitana ed il Comune di Ravello (Sa), conclusivo della conferenza di servizi (CdiS) per l’acquisizione dei pareri ed autorizzazioni sul progetto definitivo e l’assenso delle amministrazioni interessate. Sono stati acquisiti i pareri favorevoli: della Commissione edilizia integrata del Comune di Ravello reso nella seduta del 17.7.2003 al n. 41/03; della Commissione tecnica comunale ai sensi del DLgs 96/1999 (con indicazioni e prescrizioni); della sezione provinciale del Ctr di Salerno n. 1458 del 24.7.2003; dell’Asl Sa, reso in data 28.7.2003 prot. n. 2052/DIP/03 (con condizioni); autorizzazione sindacale n. 38103 del 21.7.2003 ai sensi dell’art. 151 del DLgs 490/1999; del Soprintendente Bappsad di Salerno e Avellino reso in data 4.8.2003 (con condizioni e raccomandazioni); del Dirigente del Settore urbanistica della Regione Campania reso in data 4.8.2003 (con raccomandazioni); del Presidente della Comunità montana penisola amalfitana reso in data 4.8.2003. Nessun parere è stato espresso da parte dell’Autorità di bacino Destra Sele in quanto, con nota n. 1396 del 16.7.2003, la stessa ha comunicato che in ordine al progetto in argomento non si doveva esprimere parere. La CdiS del 4.8.2003 si è conclusa con esito positivo visto il consenso di tutte le amministrazioni intervenute e l’accordo è stato stipulato in data 4.8.2003.

 

 

Linee guida del piano territoriale regionale (Ptr)

 

Burc Speciale dell’8.8.2003

Deliberazione n. 1543 del 24.4.2003

Linee guida per la pianificazione territoriale in Campania: “Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione pesistica e l’accordo Stato-regioni del 19.4.2001”.

Documenti

Decreto dirigenziale n. 1543 del 31.10.2003

Allegati

Linee guida

Forma del piano

Sistemi territoriali locali

Ptr Tav. 1A

Legenda 1A

Ptr Tav. 1B

Legenda 1B

Verifica di compatibilità tra gli strumenti di pianificazione paesistica e l’accordo Stato- regioni del 19.4.2001

Relazione

Le reti ecologiche nella pianificazione del paesaggio

Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica

Testo integrale degli strumenti di pianificazione paesistica

 

 

Zonizzazione sismica

 

Burc n. 9 del 24.2.2003

Giunta regionale della Campania - Deliberazione n. 248 del 24.1.2003 - Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante “Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania”. Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica (con allegati).

Con deliberazione n. 5447 del 7.11.2002 (Burc n. 56 del 18.11.2002) la Gr ha approvato l’aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione inserendo nella nuova classificazione comuni che prima non vi erano compresi ed attribuendo a comuni già classificati sismici dallo Stato una diversa categoria sismica che si riflette sia sulle norme tecniche da osservarsi per le costruzioni e sia sulla strumentazione urbanistica. I comuni di nuova classificazione sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute nella Lr 9/1983, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in ordine agli strumenti urbanistici, da adottarsi, adottati e vigenti, mentre i comuni riclassificati sono tenuti ad approvare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione di Gr, una relazione recante la verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche con la nuova categoria sismica ad essi attribuita; qualora le risultanze delle indagini già predisposte risultino incompatibili con la nuova categoria sismica occorrerà procedere all’adeguamento delle stesse e alla conseguente variante di adeguamento degli strumenti urbanistici. La circolare reca, quindi, le modalità ed i tempi entro cui i comuni debbono assolvere agli obblighi scaturenti dall’inserimento nell’elenco dei comuni sismici, ovvero dall’attribuzione della categoria sismica superiore.

Si ricorda che la Lr 9/1983, ai fini della redazione degli strumenti urbanistici, prescrive la microzonazione sismica del territorio, intesa come un insieme di procedure che hanno lo scopo di valutare con maggior dettaglio, rispetto alle aree di macrozonazione, la varietà delle situazioni geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e geotecniche presenti nell’ambito di un territorio comunale, che possono determinare un’amplificazione locale dell’intensità sismica. L’aggiornamento della classificazione sismica comporta un aumento della pericolosità connessa a cedimenti, liquefazioni, collasso di cavità, instabilità dei versanti, neoformazione e/o riattivazione di frane, ecc., nonché, in adempimento al Dm LLpp 16.1.1996, emanato ai sensi della legge 64/1974, variazioni nelle altezze massime dei nuovi edifici e limitazioni dell’altezza in funzione alla larghezza stradale, che incidono sulle scelte degli strumenti urbanistici.

I risultati delle indagini prescritte dall’art. 11 della Lr 9/1983, obbligatorie per i comuni sismici della regione prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, nonché dello studio geologico-geotecnico prescritto per tutti i comuni (sismici e non sismici) dal Dm 11.3.1988, punto H (Guri n. 127 dell’1.6.1988), sono vincolanti sia per il progettista sia per quanti intervengono con pareri, approvazioni e controlli sui contenuti degli strumenti urbanistici, nel senso che nessuno di essi può prescindere o discostarsi dai risultati delle indagini predette senza incorrere in vizi di legittimità dei propri atti e in responsabilità. In altri termini, i risultati delle indagini concorrono alla formazione della volontà dei soggetti ed organi (comuni, progettista, comitato tecnico regionale e sue articolazioni, ecc.) che intervengono nei procedimenti di formazione e sui contenuti degli strumenti urbanistici.

 

Giunta regionale - Seduta del 31.1.2003 - Deliberazione n. 334 - Area generale di coordinamento LLpp - OOpp - Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con deliberazione di Gr n. 5447 del 7.11.2002 - (con allegati).

È approvato lo schema del regolamento in oggetto, in cui si prevede che, entro quindici giorni della sua entrata in vigore, chiunque abbia in corso una costruzione nei comuni classificati sismici deve denunciare l’opera in corso al settore del Genio civile territorialmente competente.

 

Giunta regionale - Seduta del 31.1.2003 - Deliberazione n. 335 - Area generale di coordinamento LLpp - OOpp - Procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano (con allegati).

L’atto di Gr in oggetto ha l’obiettivo di: evidenziare il grado di vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico; individuare un significativo quadro tecnico di sicurezza degli edifici; consentire un uso degli stessi in rassicuranti condizioni di risposta sismica; individuare i soggetti competenti ed attivare il processo di rilevamento; assegnare i tempi entro i quali dovranno essere eseguiti gli accertamenti; assegnare al settore geologico regionale i compiti di coordinamento, consulenza e verifica della attività svolta dagli enti incaricati, nonché di formulazione di proposte e atti di indirizzo per la salvaguardia e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico. Si delibera di approvare l’allegata procedura tecnico-amministrativa per la verifica strutturale del patrimonio pubblico e l’analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano.

 

Burc n. 24 del 3.6.2003

Giunta regionale - Seduta del 9.5.2003 - Deliberazione n. 1754 - Area generale di coordinamento gestione del territorio - Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica (Ministero beni culturali ed ambientali - Ministero dei lavori pubblici) - Approvazione testo (con allegati).

 

Burc n. 29 del 30.6.2003

Decreto n. 373 dell’11.6.2003

Geologico regionale - Rettifica Dpgr 195/2003 ad oggetto “Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002”.

Il decreto riguarda la rettifica dell’oggetto del decreto 195/2003 in “Regolamento di attuazione per l’espletamento dei controlli a campione di cui all’art. 4 della Lr 9/1983”, con la precisazione che l’entrata in vigore del detto regolamento resta fissata al 31.3.2003, data di pubblicazione del decreto Pgr n. 195.

 

Burc n. 54 del 17.11.2003

Giunta regionale della Campania - Assessore ai lavori pubblici - Opere pubbliche parcheggi - Sport e Rapporti con il Consiglio regionale Prot. n. 1667/SP del 5.11.2003 - Circolare esplicativa relativa alla disciplina sismica in vigore nella Regione Campania.

La circolare dà risposta agli interrogativi sorti circa la compatibilità delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (Pcm) del 20.3.2003, n. 3274, con la nuova classificazione sismica adottata dalla regione e con il regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici.

Il DLgs 112/1998, all’art. 94, lettera a), assegna, infatti, alle regioni il compito di individuare le zone sismiche presenti sul territorio regionale e di formare ed aggiornare gli elenchi delle medesime zone.

In attuazione di tale disposto, la regione, con deliberazione di Gr n. 5447 del 7.11.2002, provvedeva ad aggiornare la classificazione sismica di tutti i comuni della Campania stabilendo, altresì, che nei comuni classificati sismici si applicano le disposizioni di cui alla legge 64/1974 e smi, nonché le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al Dm 16.1.1996 pubblicato nella Gu n. 29 del 5.2.1996 e le relative istruzioni applicative (circolare Ministero dei LLpp n. 65/AAGG del 10.4.1997).

Dal momento che la regione ha provveduto sia alla riclassificazione sismica dei comuni a mezzo della deliberazione n. 5447, quanto ad approvare i relativi regolamenti di attuazione nei quali è stata indicata la normativa di riferimento per la realizzazione delle opere in zona sismica e per l’attuazione dei controlli a campione di cui alla Lr 9/1983, ed entrambi i provvedimenti sono di immediata applicazione, le disposizioni dell’ordinanza del Pcm n. 3274 relative alla classificazione sismica non si applicano nella regione, neppure in via analogica, in quanto l’ente ha provveduto a dettare la disciplina di riferimento nell’ambito delle proprie competenze esclusive che gli derivano dal DLgs 112/1998. Il periodo di transizione di 18 mesi previsto dal comma 2 dell’art. 2 dell’ordinanza 3274 rimane, quindi, in vigore nella regione soltanto in relazione all’applicazione delle norme tecniche di progettazione in zona sismica, mentre non sono soggette ad alcun periodo di transizione le disposizioni regionali concernenti la nuova classificazione sismica in quanto immediatamente applicabili.

 

 

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