Numero 6/7 - 2003

 

il rischio territoriale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli aspetti urbanistici del rischio sismico nella nuova normativa


Consuelo De Pascale


 

La Campania, in sintonia con i recenti provvedimenti predisposti dallo Stato in materia di prevenzione sismica, è stata la prima regione a varare un dispositivo finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio. Consuelo de Pascale* illustra la nuova mappa sismica regionale che individua e classifica le zone sismiche e, in particolare, fissa precise regole alle quali gli strumenti urbanistici generali, vigenti o in itinere, devono attenersi

 

 

* consulente Ufficio studi e progetti della Provincia di Salerno

 

Nel nostro paese, negli ultimi mille anni sono stati registrati numerosi eventi sismici di media e forte intensità che hanno causato vittime e ingenti danni. La sismicità è concentrata soprattutto nella parte centro-meridionale ed in alcune aree settentrionali della penisola, zone dove il patrimonio abitativo e una parte consistente di quello storico ed artistico, per le sue caratteristiche costruttive e per lo stato di manutenzione, si presenta fortemente esposto ai pericoli derivanti dal terremoto.

Fino ad oggi è stata condotta un’azione di prevenzione che ha dato buoni risultati, ma essa non è stata sufficiente a scongiurare un alto numero di vittime e di danni anche nei più recenti terremoti.

Le aree soggette a rischio sismico, ovvero in pericolo per il verificarsi di movimenti tellurici più o meno forti, sono state, sulla base della frequenza e dell’intensità dei terremoti del passato, individuate e classificate in tre categorie sismiche, alle quali corrispondono livelli di pericolosità crescenti. Complessivamente è stato classificato sismico il 45% della superficie del territorio nazionale. Per queste aree lo Stato ha fissato delle speciali regole antisismiche da rispettare per le nuove costruzioni e per l’adeguamento di quelle già esistenti.

Infatti, la legislazione italiana in materia di terremoti contempla norme di carattere preventivo - dettate al fine di ridurre, nei limiti del possibile, le conseguenze dell’evento calamitoso - e norme successive al verificarsi dell’evento.

Oggi, al fine di ridurre ancor più il rischio sismico, si stanno predisponendo nuove iniziative e nuovi studi mirati a sviluppare un’efficace azione di prevenzione mettendo a frutto le esperienze già fatte e quelle attualmente in corso.

Alla luce di quanto innanzi detto, la Campania, regione in cui la maggioranza dei comuni è da considerarsi, anche se in misura diversa, soggetta a rischio sismico, è stata la prima in Italia ad approvare uno strumento concreto di prevenzione dal rischio terremoto.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7 novembre 2002, recante Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania, è stata varata la nuova mappa sismica della regione. Tale deliberazione è entrata in vigore il 18 novembre 2002, giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (Burc) n. 56.

L’ultima classificazione delle zone sismiche in Campania e, quindi, l’ultima mappa sismica, risale al 1981; l’attuale aggiornamento approvato dalla Giunta regionale, include tutti i comuni della regione, che risultano quindi classificati come sismici, compresi gli 81 che non erano stati inseriti nelle classificazioni precedenti ed attribuisce ai comuni già classificati come sismici dallo Stato una diversa categoria sismica, cosa questa che si riflette sulla strumentazione urbanistica e sulle norme da osservarsi per le costruzioni.

Per l’elaborazione della nuova mappa si è partiti da quella elaborata nel 1998 dalla Protezione civile italiana. Mediante studi più approfonditi si è raggiunta una maggiore precisione nella stima del pericolo derivante dal terremoto e si sono definite le nuove aree a rischio. Le norme antisismiche, così come disposto, si applicheranno in tutte e tre le fasce di rischio, con interventi più specifici man mano che cresce il pericolo e per circa 181 comuni, essendone aumentato il grado di sismicità, diviene ancor più obbligatorio il rispetto della normativa esistente per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni in zona sismica.

Successivamente, con deliberazione n. 248 del 24 gennaio 2003, la Giunta regionale della Campania ha approvato la circolare applicativa, facente seguito la delibera n. 5447/2002, relativa alla strumentazione urbanistica. Alla deliberazione è allegato l’elenco dei comuni sismici, sia quelli già classificati come tali dallo Stato, sia quelli dichiarati a rischio sismico dalla Regione Campania con la deliberazione 5447/2002 (le categorie sismiche sono sempre tre). Il nuovo scenario che si prospetta è il seguente:

- il 24% dei comuni campani (129 comuni) è inserito nella categoria a più alto rischio;

- il 65% (360 comuni), con Napoli e Salerno, è collocato nella fascia intermedia;

- l’11% (62 comuni), rientra nella terza categoria, quella caratterizzata dal più basso grado di pericolosità.

Quindi, alle tre categorie corrispondono diversi gradi di sismicità (S), ed in particolare i valori di S sono rispettivamente pari a 12 (I categoria), 9 (II categoria) e 6 (III categoria).

Secondo la nuova circolare, i comuni che prima non erano inseriti tra quelli a rischio sismico, così come tutti quelli sismici, al fine di prevenire o ridurre tale rischio, devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui al Dm 16 gennaio 1996 e anche alla Lr 7 gennaio 1983 n. 9 (recante Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), in particolare in relazione agli strumenti urbanistici da adottarsi, adottati e vigenti (artt. 11, 12, 13, 14 e 15).

Tali comuni, in quanto classificati come sismici (Lr 9/1983, art. 11 riguardante gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti, non ancora adottati), sono obbligati ad approntare indagini geologiche-geognostiche mirate alla prevenzione del rischio sismico e a produrre una relazione illustrativa dei metodi seguiti con una serie di allegati, in cui vengono esposti i risultati delle indagini, quali carta geologica, carta della stabilità, carta idrogeologica, carta della zonazione del territorio di prospettiva sismica. Tali indagini devono essere predisposte prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti, e i loro risultati costituiscono un vincolo per i progettisti e per tutti coloro che emettono pareri o approvano gli strumenti urbanistici o che in generale intervengono nei procedimenti di formazione degli stessi o sui loro contenuti.

La relazione e i suoi allegati, di cui sopra, devono essere elaborati da un geologo (Lr 9/1983, art. 12) e recepiti dal tecnico incaricato per la redazione del progetto dello strumento urbanistico.

Per i comuni suddetti, inoltre, è obbligatorio adeguare gli strumenti urbanistici generali vigenti o in itinere agli esiti delle indagini geologiche-geognostiche (Lr 9/1983, art. 13). Tale adeguamento, per gli strumenti urbanistici generali adottati e non ancora presentati per l’approvazione entro la data del 18 novembre 2002, deve avvenire entro dodici mesi decorrenti dalla stessa data; per quelli, invece, adottati e già in fase di approvazione alla data del 18 novembre 2002, i dodici mesi necessari per l’adeguamento alle risultanze delle indagini di cui all’art. 11 decorrono dalla data dell’approvazione.

Qualora il comune non provveda all’adeguamento entro i termini prescritti, interviene l’ente delegato, ente competente per l’approvazione ai sensi della Lr 20 marzo 1982, n. 14 e successive modifiche e integrazioni dello strumento urbanistico generale del comune, che ha il compito di elaborare le indagini di cui all’art 11 ed adeguare ad esse lo strumento urbanistico generale.

Anche per gli strumenti urbanistici esecutivi, i comuni sismici sono tenuti ad approntare una serie di indagine geologiche-tecniche e geognostiche - si tratta di indagini differenti da quelle di cui all’art. 11 (Lr 9/1983, art. 14).

In particolare, se lo strumento urbanistico esecutivo non è stato ancora adottato, le indagini devono essere elaborate prima della sua formazione; se alla data del 18 novembre 2002, è avvenuta l’adozione ma non ancora l’approvazione, le indagini vengono predisposte prima dell’approvazione, e l’iter di approvazione riprenderà solo dopo che lo strumento adottato sia stato adeguato alle disposizioni delle indagini. Se, ancora, lo strumento urbanistico esecutivo risulta approvato alla data del 18 novembre 2002 ma non ancora in fase di attuazione, è necessario adeguare lo strumento approvato alle indagini condotte per poi iniziare e concludere la fase attuativa.

Inoltre, per gli strumenti urbanistici, nei comuni a rischio sismico, è necessaria l’acquisizione del parere sismico di cui all’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. (Lr 9/1983, art. 15).

Tale parere risulta obbligatorio e necessario per verificare se esiste una compatibilità tra gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati e loro varianti, e le condizioni geomorfologiche del terreno.

Per gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, tale parere viene reso unitamente a quello urbanistico, facendo in modo che il giudizio di compatibilità sismica dello strumento non sia sottinteso ma esplicito.

Figura 1 - Classificazione sismica della Regione Campania antecedente alla Dgr 5447/2002

 

Figura 2 - Classificazione sismica della Regione Campania ai sensi della Dgr 5447/2002

 

Per gli strumenti urbanistici esecutivi da adottarsi, il giudizio di compatibilità sismica viene emesso prima dell’adozione dello stesso; per quelli adottati e non ancora approvati, nonchè per quelli approvati ma non ancora in fase di attuazione, prima dell’adeguamento alle indagini condotte. L’esistenza di tale parere sismico, reso dalle sezioni provinciali del Comitato tecnico regionale, è fondamentale; in assenza di questo lo strumento urbanistico risulterebbe adottato illegittimamente.

Diversamente, la circolare stabilisce che i comuni già annoverati tra quelli sismici, per i quali è aumentato il grado di sismicità, devono elaborare una relazione da cui si possa evincere se i risultati delle indagini geologico-geognostiche, predisposte ai sensi degli artt. 11, 12, 13 della Lr 9/1983 e quelli delle indagini geologico-tecniche e geognostiche, predisposte ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, siano compatibili con il nuovo grado di sismicità ad essi attribuito con la riclassificazione approvata dalla Regione Campania.

Qualora non ci sia tale compatibilità le indagini suddette dovranno essere adeguate con la conseguente variante di adeguamento agli strumenti urbanistici.

A seguito dell’entrata in vigore delle suddette deliberazioni di Giunta regionale si è reso necessario stabilire una linea di comportamento per le opere pubbliche o private in corso di costruzione nei comuni del territorio della nostra regione al momento dell’emanazione delle nuove disposizioni.

A tale scopo è stato pubblicato, sul Burc n. 14 del 31 marzo 2003, il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 195 del 27 marzo 2003, che disciplina la fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati o riclassificati sismici con delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002.

Secondo tale decreto, nei comuni oggetto della riclassificazione di cui alla deliberazione n. 5447/2002, per le opere private e pubbliche in corso di costruzione, c’è l’obbligo di verificare la compatibilità del progetto, delle opere già realizzate e di quelle a farsi, con la normativa sismica relativa al grado di sismicità attribuito al territorio.

Qualora non si verifichi tale compatibilità con le disposizioni di cui al Dm 16 gennaio 1996, affinché l’opera venga conclusa nel rispetto della suddetta normativa, è necessario un adeguamento della stessa opera.

Le nuove disposizioni suesposte, emanate dalla Regione Campania e finalizzate alla riduzione del rischio sismico, fanno sì che il nostro paese sia in perfetta linea con i recentissimi provvedimenti predisposti dallo Stato in materia di prevenzione sismica ed in particolare relativamente all’aggiornamento della mappa delle zone a rischio sismico dell’intero territorio.

Figura 3 - Variazioni assolute delle categorie di classificazione sismica dei comuni della Regione Campania a seguito dell’approvazione della Dgr 5447/2002

 

È questa una delle principali innovazioni introdotte dall’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, firmata dal Presidente del Consiglio e corredata da quattro allegati:

- criteri per l’individuazione delle zone sismiche, individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone;

- norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici;

- norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;

- norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni.

L’ordinanza aggiorna la mappa sismica completata, con decreti del Ministero dei lavori pubblici, nel 1984 e tenendo conto anche della classificazione stilata nel 1997 dal Consiglio sismico nazionale. Dopo quasi venti anni dall’ultima classificazione nazionale, dunque, questa viene aggiornata e integrata alla luce degli ultimi eventi calamitosi che si sono succeduti nelle regioni italiane. Il risultato è consistito in una mappa del tutto nuova, con il raddoppio dei comuni presenti nelle zone 1, a più alto rischio; tutto il territorio italiano viene considerato sismico e diviso in quattro zone, la zona 4 comprende tutte quelle aree che le precedenti classificazioni non avevano incluso.

Le regioni hanno la possibilità di recepire la nuova classificazione sismica o modificarla con ampia discrezionalità ed inoltre possono decidere se applicare o meno le norme sulla progettazione antisismica per le zone 4 (a più basso rischio). In definitiva allo Stato è dato il compito di fissare i criteri generali per l’elaborazione della mappa sismica e delle norme tecniche per la progettazione e alle regioni quello di individuare, nell’ambito del proprio territorio, le zone a rischio e di aggiornare l’elenco qualora lo ritenessero necessario.

L’ordinanza rappresenta, però, solo il primo passo della nuova disciplina in quanto è previsto che entro un anno ci sia un nuovo aggiornamento nazionale della classificazione sismica elaborato sulla base dei nuovi criteri.

Relativamente a quanto esposto è facile notare che la Campania non avrà grandi difficoltà ad adeguarsi alle nuove disposizioni statali, in quanto avendo già varato una sua mappa sismica ha precorso i tempi. Occorrerà forse solo, qualora si ritenesse opportuno, spostare alcuni comuni inseriti in zona 3 nella nuova zona sismica 4.

Figura 4 - Variazioni relative delle categorie di classificazione sismica dei comuni della Regione Campania a seguito dell’approvazione della Dgr 5447/2002

L’ordinanza si occupa anche del recepimento dell’Eurocodice 8, ossia delle norme europee sulla progettazione antisismica di edifici, ponti e fondazioni. In base a ciò i tecnici progettisti non utilizzeranno più il metodo delle tensioni ammissibili ma quello degli stati limite. Poiché tutte le procedure diverranno più complicate saranno necessari corsi di formazione professionali e seminari di informazione per i tecnici. Il dipartimento della Protezione civile, insieme con le regioni e d’intesa con gli ordini professionali, si occuperà di questo aspetto.

Verranno effettuate verifiche per la sicurezza di tutti gli edifici in funzione sia della pericolosità sismica della zona nella quale ricadono, sia per l’esposizione a rischio di collassi con rilevanti conseguenze.

Nei piani triennali delle pubbliche amministrazioni e nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici sarà necessario tener conto degli adeguamenti per quelle strutture che non rispettano la nuova normativa.

Per i lavori già iniziati, per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data del 20 marzo 2003, si applicherà la vecchia normativa; per tutte le altre opere il rispetto della nuova normativa diviene obbligatorio con possibilità, per un periodo transitorio non superiore a 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.

 

 

* consulente Ufficio studi e progetti della Provincia di Salerno

 

 

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