Nel nostro paese, negli ultimi mille anni
sono stati registrati numerosi eventi
sismici di media e forte intensità che hanno
causato vittime e ingenti danni. La
sismicità è concentrata soprattutto nella
parte centro-meridionale ed in alcune aree
settentrionali della penisola, zone dove il
patrimonio abitativo e una parte consistente
di quello storico ed artistico, per le sue
caratteristiche costruttive e per lo stato
di manutenzione, si presenta fortemente
esposto ai pericoli derivanti dal terremoto.
Fino ad oggi è stata condotta un’azione di
prevenzione che ha dato buoni risultati, ma
essa non è stata sufficiente a scongiurare
un alto numero di vittime e di danni anche
nei più recenti terremoti.
Le aree soggette a rischio sismico, ovvero
in pericolo per il verificarsi di movimenti
tellurici più o meno forti, sono state,
sulla base della frequenza e dell’intensità
dei terremoti del passato, individuate e
classificate in tre categorie sismiche, alle
quali corrispondono livelli di pericolosità
crescenti. Complessivamente è stato
classificato sismico il 45% della superficie
del territorio nazionale. Per queste aree lo
Stato ha fissato delle speciali regole
antisismiche da rispettare per le nuove
costruzioni e per l’adeguamento di quelle
già esistenti.
Infatti, la legislazione italiana in materia
di terremoti contempla norme di carattere
preventivo - dettate al fine di ridurre,
nei limiti del possibile, le conseguenze
dell’evento calamitoso - e norme
successive al verificarsi dell’evento.
Oggi, al fine di ridurre ancor più il
rischio sismico, si stanno predisponendo
nuove iniziative e nuovi studi mirati a
sviluppare un’efficace azione di prevenzione
mettendo a frutto le esperienze già fatte e
quelle attualmente in corso.
Alla luce di quanto innanzi detto, la
Campania, regione in cui la maggioranza dei
comuni è da considerarsi, anche se in misura
diversa, soggetta a rischio sismico, è stata
la prima in Italia ad approvare uno
strumento concreto di prevenzione dal
rischio terremoto.
Con deliberazione della Giunta regionale n.
5447 del 7 novembre 2002, recante
Aggiornamento della classificazione sismica
dei comuni della Regione Campania, è
stata varata la nuova mappa sismica della
regione. Tale deliberazione è entrata in
vigore il 18 novembre 2002, giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Campania (Burc) n. 56.
L’ultima classificazione delle zone sismiche
in Campania e, quindi, l’ultima mappa
sismica, risale al 1981; l’attuale
aggiornamento approvato dalla Giunta
regionale, include tutti i comuni della
regione, che risultano quindi classificati
come sismici, compresi gli 81 che non erano
stati inseriti nelle classificazioni
precedenti ed attribuisce ai comuni già
classificati come sismici dallo Stato una
diversa categoria sismica, cosa questa che
si riflette sulla strumentazione urbanistica
e sulle norme da osservarsi per le
costruzioni.
Per l’elaborazione della nuova mappa si è
partiti da quella elaborata nel 1998 dalla
Protezione civile italiana. Mediante studi
più approfonditi si è raggiunta una maggiore
precisione nella stima del pericolo
derivante dal terremoto e si sono definite
le nuove aree a rischio. Le norme
antisismiche, così come disposto, si
applicheranno in tutte e tre le fasce di
rischio, con interventi più specifici man
mano che cresce il pericolo e per circa 181
comuni, essendone aumentato il grado di
sismicità, diviene ancor più obbligatorio il
rispetto della normativa esistente per le
nuove costruzioni e le ristrutturazioni in
zona sismica.
Successivamente, con deliberazione n. 248
del 24 gennaio 2003, la Giunta regionale
della Campania ha approvato la circolare
applicativa, facente seguito la delibera
n. 5447/2002, relativa alla strumentazione
urbanistica. Alla deliberazione è allegato
l’elenco dei comuni sismici, sia quelli già
classificati come tali dallo Stato, sia
quelli dichiarati a rischio sismico dalla
Regione Campania con la deliberazione
5447/2002 (le categorie sismiche sono sempre
tre). Il nuovo scenario che si prospetta è
il seguente:
- il 24% dei comuni campani (129 comuni) è
inserito nella categoria a più alto rischio;
- il 65% (360 comuni), con Napoli e Salerno,
è collocato nella fascia intermedia;
- l’11% (62 comuni), rientra nella terza
categoria, quella caratterizzata dal più
basso grado di pericolosità.
Quindi, alle tre categorie corrispondono
diversi gradi di sismicità (S), ed in
particolare i valori di S sono
rispettivamente pari a 12 (I categoria), 9 (II
categoria) e 6 (III categoria).
Secondo la nuova circolare, i comuni che
prima non erano inseriti tra quelli a
rischio sismico, così come tutti quelli
sismici, al fine di prevenire o ridurre tale
rischio, devono attenersi alle prescrizioni
di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64
(recante Provvedimenti per le costruzioni
con particolari prescrizioni per le zone
sismiche), alle norme tecniche per le
costruzioni in zona sismica di cui al Dm 16
gennaio 1996 e anche alla Lr 7 gennaio 1983
n. 9 (recante Norme per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del
territorio dal rischio sismico), in
particolare in relazione agli strumenti
urbanistici da adottarsi, adottati e vigenti
(artt. 11, 12, 13, 14 e 15).
Tali comuni, in quanto classificati come
sismici (Lr 9/1983, art. 11 riguardante gli
strumenti urbanistici generali e le loro
varianti, non ancora adottati), sono
obbligati ad approntare indagini
geologiche-geognostiche mirate alla
prevenzione del rischio sismico e a produrre
una relazione illustrativa dei metodi
seguiti con una serie di allegati, in cui
vengono esposti i risultati delle indagini,
quali carta geologica, carta della
stabilità, carta idrogeologica, carta della
zonazione del territorio di prospettiva
sismica. Tali indagini devono essere
predisposte prima della formazione,
revisione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici generali o delle loro varianti,
e i loro risultati costituiscono un vincolo
per i progettisti e per tutti coloro che
emettono pareri o approvano gli strumenti
urbanistici o che in generale intervengono
nei procedimenti di formazione degli stessi
o sui loro contenuti.
La relazione e i suoi allegati, di cui
sopra, devono essere elaborati da un geologo
(Lr 9/1983, art. 12) e recepiti dal tecnico
incaricato per la redazione del progetto
dello strumento urbanistico.
Per i comuni suddetti, inoltre, è
obbligatorio adeguare gli strumenti
urbanistici generali vigenti o in itinere
agli esiti delle indagini
geologiche-geognostiche (Lr 9/1983, art.
13). Tale adeguamento, per gli strumenti
urbanistici generali adottati e non ancora
presentati per l’approvazione entro la data
del 18 novembre 2002, deve avvenire entro
dodici mesi decorrenti dalla stessa data;
per quelli, invece, adottati e già in fase
di approvazione alla data del 18 novembre
2002, i dodici mesi necessari per
l’adeguamento alle risultanze delle indagini
di cui all’art. 11 decorrono dalla data
dell’approvazione.
Qualora il comune non provveda
all’adeguamento entro i termini prescritti,
interviene l’ente delegato, ente competente
per l’approvazione ai sensi della Lr 20
marzo 1982, n. 14 e successive modifiche e
integrazioni dello strumento urbanistico
generale del comune, che ha il compito di
elaborare le indagini di cui all’art 11 ed
adeguare ad esse lo strumento urbanistico
generale.
Anche per gli strumenti urbanistici
esecutivi, i comuni sismici sono tenuti ad
approntare una serie di indagine
geologiche-tecniche e geognostiche - si
tratta di indagini differenti da quelle di
cui all’art. 11 (Lr 9/1983, art. 14).
In particolare, se lo strumento urbanistico
esecutivo non è stato ancora adottato, le
indagini devono essere elaborate prima della
sua formazione; se alla data del 18 novembre
2002, è avvenuta l’adozione ma non ancora
l’approvazione, le indagini vengono
predisposte prima dell’approvazione, e
l’iter di approvazione riprenderà solo dopo
che lo strumento adottato sia stato adeguato
alle disposizioni delle indagini. Se,
ancora, lo strumento urbanistico esecutivo
risulta approvato alla data del 18 novembre
2002 ma non ancora in fase di attuazione, è
necessario adeguare lo strumento approvato
alle indagini condotte per poi iniziare e
concludere la fase attuativa.
Inoltre, per gli strumenti urbanistici, nei
comuni a rischio sismico, è necessaria
l’acquisizione del parere sismico di cui
all’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n.
64. (Lr 9/1983, art. 15).
Tale parere risulta obbligatorio e
necessario per verificare se esiste una
compatibilità tra gli strumenti urbanistici
generali e particolareggiati e loro
varianti, e le condizioni geomorfologiche
del terreno.
Per gli strumenti urbanistici generali e
loro varianti, tale parere viene reso
unitamente a quello urbanistico, facendo in
modo che il giudizio di compatibilità
sismica dello strumento non sia sottinteso
ma esplicito.
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Figura 1 - Classificazione sismica
della Regione Campania antecedente
alla Dgr 5447/2002 |
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Figura 2 - Classificazione sismica
della Regione Campania ai sensi
della Dgr 5447/2002 |
Per gli strumenti urbanistici esecutivi da
adottarsi, il giudizio di compatibilità
sismica viene emesso prima dell’adozione
dello stesso; per quelli adottati e non
ancora approvati, nonchè per quelli
approvati ma non ancora in fase di
attuazione, prima dell’adeguamento alle
indagini condotte. L’esistenza di tale
parere sismico, reso dalle sezioni
provinciali del Comitato tecnico regionale,
è fondamentale; in assenza di questo lo
strumento urbanistico risulterebbe adottato
illegittimamente.
Diversamente, la circolare stabilisce che i
comuni già annoverati tra quelli sismici,
per i quali è aumentato il grado di
sismicità, devono elaborare una relazione da
cui si possa evincere se i risultati delle
indagini geologico-geognostiche, predisposte
ai sensi degli artt. 11, 12, 13 della Lr
9/1983 e quelli delle indagini
geologico-tecniche e geognostiche,
predisposte ai sensi dell’art. 14 della
stessa legge, siano compatibili con il nuovo
grado di sismicità ad essi attribuito con la
riclassificazione approvata dalla Regione
Campania.
Qualora non ci sia tale compatibilità le
indagini suddette dovranno essere adeguate
con la conseguente variante di adeguamento
agli strumenti urbanistici.
A seguito dell’entrata in vigore delle
suddette deliberazioni di Giunta regionale
si è reso necessario stabilire una linea di
comportamento per le opere pubbliche o
private in corso di costruzione nei comuni
del territorio della nostra regione al
momento dell’emanazione delle nuove
disposizioni.
A tale scopo è stato pubblicato, sul Burc n.
14 del 31 marzo 2003, il Decreto del
Presidente della Giunta regionale della
Campania n. 195 del 27 marzo 2003, che
disciplina la fase transitoria di
applicazione delle norme tecniche nei comuni
dichiarati o riclassificati sismici con
delibera di Giunta regionale n. 5447 del
7.11.2002.
Secondo tale decreto, nei comuni oggetto
della riclassificazione di cui alla
deliberazione n. 5447/2002, per le opere
private e pubbliche in corso di costruzione,
c’è l’obbligo di verificare la compatibilità
del progetto, delle opere già realizzate e
di quelle a farsi, con la normativa sismica
relativa al grado di sismicità attribuito al
territorio.
Qualora non si verifichi tale compatibilità
con le disposizioni di cui al Dm 16 gennaio
1996, affinché l’opera venga conclusa nel
rispetto della suddetta normativa, è
necessario un adeguamento della stessa
opera.
Le nuove disposizioni suesposte, emanate
dalla Regione Campania e finalizzate alla
riduzione del rischio sismico, fanno sì che
il nostro paese sia in perfetta linea con i
recentissimi provvedimenti predisposti dallo
Stato in materia di prevenzione sismica ed
in particolare relativamente
all’aggiornamento della mappa delle zone a
rischio sismico dell’intero territorio.
Figura 3 - Variazioni assolute
delle categorie di classificazione
sismica dei comuni della Regione
Campania a seguito dell’approvazione
della Dgr 5447/2002 |
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È questa una delle principali innovazioni
introdotte dall’ordinanza 20 marzo 2003, n.
3274 recante Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica, firmata dal Presidente del
Consiglio e corredata da quattro allegati:
- criteri per l’individuazione delle zone
sismiche, individuazione, formazione e
aggiornamento degli elenchi nelle medesime
zone;
- norme tecniche per il progetto, la
valutazione e l’adeguamento sismico degli
edifici;
- norme tecniche per il progetto sismico dei
ponti;
- norme tecniche per il progetto sismico di
opere di fondazione e di sostegno dei
terreni.
L’ordinanza aggiorna la mappa sismica
completata, con decreti del Ministero dei
lavori pubblici, nel 1984 e tenendo conto
anche della classificazione stilata nel 1997
dal Consiglio sismico nazionale. Dopo quasi
venti anni dall’ultima classificazione
nazionale, dunque, questa viene aggiornata e
integrata alla luce degli ultimi eventi
calamitosi che si sono succeduti nelle
regioni italiane. Il risultato è consistito
in una mappa del tutto nuova, con il
raddoppio dei comuni presenti nelle zone 1,
a più alto rischio; tutto il territorio
italiano viene considerato sismico e diviso
in quattro zone, la zona 4 comprende tutte
quelle aree che le precedenti
classificazioni non avevano incluso.
Le regioni hanno la possibilità di recepire
la nuova classificazione sismica o
modificarla con ampia discrezionalità ed
inoltre possono decidere se applicare o meno
le norme sulla progettazione antisismica per
le zone 4 (a più basso rischio). In
definitiva allo Stato è dato il compito di
fissare i criteri generali per
l’elaborazione della mappa sismica e delle
norme tecniche per la progettazione e alle
regioni quello di individuare, nell’ambito
del proprio territorio, le zone a rischio e
di aggiornare l’elenco qualora lo
ritenessero necessario.
L’ordinanza rappresenta, però, solo il primo
passo della nuova disciplina in quanto è
previsto che entro un anno ci sia un nuovo
aggiornamento nazionale della
classificazione sismica elaborato sulla base
dei nuovi criteri.
Relativamente a quanto esposto è facile
notare che la Campania non avrà grandi
difficoltà ad adeguarsi alle nuove
disposizioni statali, in quanto avendo già
varato una sua mappa sismica ha precorso i
tempi. Occorrerà forse solo, qualora si
ritenesse opportuno, spostare alcuni comuni
inseriti in zona 3 nella nuova zona sismica
4.
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Figura 4 - Variazioni relative
delle categorie di classificazione
sismica dei comuni della Regione
Campania a seguito dell’approvazione
della Dgr 5447/2002 |
L’ordinanza si occupa anche del recepimento
dell’Eurocodice 8, ossia delle norme europee
sulla progettazione antisismica di edifici,
ponti e fondazioni. In base a ciò i tecnici
progettisti non utilizzeranno più il metodo
delle tensioni ammissibili ma quello
degli stati limite. Poiché tutte le
procedure diverranno più complicate saranno
necessari corsi di formazione professionali
e seminari di informazione per i tecnici. Il
dipartimento della Protezione civile,
insieme con le regioni e d’intesa con gli
ordini professionali, si occuperà di questo
aspetto.
Verranno effettuate verifiche per la
sicurezza di tutti gli edifici in funzione
sia della pericolosità sismica della zona
nella quale ricadono, sia per l’esposizione
a rischio di collassi con rilevanti
conseguenze.
Nei piani triennali delle pubbliche
amministrazioni e nel piano straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici
sarà necessario tener conto degli
adeguamenti per quelle strutture che non
rispettano la nuova normativa.
Per i lavori già iniziati, per le opere
pubbliche già appaltate o i cui progetti
siano stati già approvati alla data del 20
marzo 2003, si applicherà la vecchia
normativa; per tutte le altre opere il
rispetto della nuova normativa diviene
obbligatorio con possibilità, per un periodo
transitorio non superiore a 18 mesi, di
continuare ad applicare le norme tecniche
vigenti.
* consulente Ufficio studi e progetti della
Provincia di Salerno |