Restituiti ai comuni e agli enti locali i poteri per regolamentare l’installazione delle antenne e degli elettrodotti

  

Con questo addendum si vuole integrare il testo dell’articolo, scritto nell’agosto scorso, fornendo alcune precisazioni in merito alla legittimità costituzionale del DLgs 4 settembre 2002, n. 198, “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443”.

La Corte costituzionale, con sentenza 303/2003 ha, infatti, dichiarato “l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’intero DLgs 4.9.2002, n. 198”, restituendo ai comuni la competenza sulla pianificazione, nei propri territori, delle antenne, dei ripetitori di segnale radio televisivo e degli elettrodotti. La legge 443/2001 - “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” - autorizzava, infatti, l’adozione di una normativa specifica per le sole infrastrutture puntualmente individuate anno per anno, a mezzo di un programma approvato dal Cipe; ma “di tale programma non vi è alcuna menzione nel decreto impugnato, il quale al contrario prevede che i soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture sono abilitati ad agire in assenza di un atto che identifichi previamente, con il concorso regionale, le opere da realizzare e sulla scorta di un mero piano di investimenti delle diverse società concessionarie” (punto 35 della sentenza).

La sentenza della Corte costituzionale stabilisce, inoltre, che le antenne per la telefonia non sono più soggetti strategici pubblici, ma impianti di interesse generale gestiti da privati. In base a questo pronunciamento viene restituito ai comuni e agli enti locali interessati (regione e provincia) il ruolo della tutela della salute pubblica e della pianificazione urbanistica, sottraendolo al libero mercato.

In attesa della decisione della Corte costituzionale, anche il Consiglio di Stato era intervenuto con la sentenza 4847/2003 affermando che i comuni possono individuare “aree tecnologiche” (basandosi su parametri sanitari, paesaggistici, morfologici, ecc.) per localizzare le antenne per la ripetizione del segnale radio, telefonico, televisivo. Le aree individuate, che non devono essere edificate, possono essere soggette ad esproprio, quindi attrezzate ed assegnate, d’imperio, ai gestori della radioteletelefonia.

Secondo alcuni la questione relativa alle procedure volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni non sarebbe ancora definitivamente chiusa. Infatti, nel frattempo è stato approvato ed è entrato in vigore il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (DLgs 1 agosto 2003, n. 259), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, che - al Titolo II, Cap. V “Disposizioni relative a reti ed impianti” - recepisce molte delle procedure operative per il rilascio delle autorizzazioni e per le modalità di installazione già fissate dal decreto Gasparri.

D’altro canto, alla luce della sentenza n. 303 della Corte costituzionale, non solo tutte le leggi regionali e i relativi regolamenti comunali in contrasto con l’entrata in vigore del decreto Gasparri sono pienamente in vigore, ma la stessa Corte nel decretare l’illegittimità costituzionale del decreto Gasparri specifica che “… nella specie l’eccesso di delega è evidente, a nulla rilevando, in questo giudizio, la sopravvenuta entrata in vigore del DLgs 1 agosto 2003, n. 259 recante il codice delle comunicazioni elettroniche che riguarda in parte la stessa materia”. Laddove, quindi, vi fosse ingerenza da parte di tali norme sulle competenze regionali esse non potrebbero che essere illegittime sotto il profilo costituzionale e, pertanto, tutti gli impianti presenti o futuri che non rispettino gli strumenti urbanistici locali e/o la normativa regionale saranno da ritenersi illegittimamente edificati e dunque abusivi.

In tale nuovo scenario risulta ancora più importante e determinante il ruolo degli enti locali per la corretta pianificazione dei siti in cui localizzare le stazioni radio base della telefonia mobile. È necessario che i comuni redigano studi urbanistici accurati al fine di individuare le zone più idonee per la localizzazione degli impianti futuri o per la graduale localizzazione di quelli esistenti. Nel pianificare occorre evitare discriminazioni tra la popolazione; garantire il rispetto del paesaggio, dei centri storici, dei beni architettonici, dimostrando che gli enti locali, attraverso lo strumento urbanistico, possono pervenire ad un efficace e corretto governo del territorio; minimizzare l’esposizione della popolazione, per mezzo dell’adozione di misure di cautela.

Occorre, infine, istituire tavoli permanenti di confronto con i gestori, con i soggetti preposti ai controlli, con gli enti di ricerca, presenti sul territorio, con la cittadinanza e la società civile onde avviare un percorso dialettico di concertazione sulla localizzazione degli impianti nell’ambito esclusivo dei siti prescelti.