Tra la fine degli anni ’30 e gli inizi degli
anni ’40 del secolo scorso l’amministrazione
pubblica del Comune d’Ischia procedeva al
conferimento di incarico ad Alberto Calza
Bini per la redazione del piano
territoriale paesistico (Ptp) e del
piano regolatore generale (Prg)
dell’intera isola.
Il Prg, nonostante l’adozione del comune e
l’inoltro al Ministero per i lavori
pubblici, andò smarrito, probabilmente in
seguito alla distruzione del vagone postale
colpito durante un bombardamento. Presso
l’Ufficio catalogo della Soprintendenza ai
beni architettonici ed ambientali di Napoli
e provincia, tuttavia, sono conservati la
relazione dattiloscritta di Alberto Calza
Bini e alcune corrispondenze inerenti le
osservazioni al piano1. In
particolare, si conserva una lettera del
Ministero dell’educazione nazionale
indirizzata al Ministero per i lavori
pubblici in cui si riportavano le
osservazioni espresse da Gustavo Giovannoni
su richiesta del Consiglio nazionale
dell’educazione, scienze ed arti.
Il Ptp, redatto per incarico dell’Ente
autonomo per la valorizzazione dell’isola
d’Ischia, fu presentato nel 1941, pubblicato
mediante affissione all’albo pretorio del
Comune di Ischia dal 13 aprile al 13 luglio
del 1942, fu successivamente approvato con
decreto del Ministero dell’educazione
nazionale il 18 febbraio 1943.
Tramite l’applicazione della legge del 29
giugno 1939, n. 1497, per la prima volta in
Campania la tutela di un luogo carico di
valenze paesaggistiche e ambientali veniva
affidata ad un piano e si inseriva in un
quadro culturale urbanistico che in Italia,
fin dal primo dopoguerra, si poneva
l’obiettivo di conferire coerenza e
sistematicità alla trasformazione del
territorio attraverso la pianificazione
urbana e territoriale. Il piano di Calza
Bini costituisce uno dei primi esempi di
attenzione da parte dell’urbanistica
italiana alla questione ambientale
convogliando l’attenzione verso le qualità
del territorio ma soprattutto segnando
l’avvio di un’importante fase della
pianificazione paesistica in Campania.
Tuttavia, pur essendo il primo Ptp redatto
ed approvato ai sensi della legge sulla
protezione delle bellezze naturali, tranne
una breve nota di Armando Melis pubblicata
sulla rivista dell’Istituto nazionale di
urbanistica, il piano venne totalmente
ignorato dalla letteratura urbanistica e
dall’accademia napoletana. È stato possibile
ricostruire le vicende della formazione del
piano e della successiva applicazione solo
attraverso la lettura della documentazione
conservata nell’Ufficio catalogo della
Soprintendenza ai beni architettonici ed
ambientali di Napoli e provincia, e
attraverso la lettura dei dattiloscritti di
appunti di Antonio Iannello sulla vicenda
urbanistica dell’isola d’Ischia.
Nel piano redatto da Calza Bini è possibile
individuare l’applicazione di quegli
elementi innovativi introdotti dalla legge
1497/1939, in particolare secondo quanto
previsto dall’art. 1 e dall’art. 5. Infatti,
il piano, secondo quanto previsto da tale
legge, prescriveva la tutela e la protezione
delle bellezze naturali intese non più solo
come categorie di beni singoli e individuali
ma come bellezze d’insieme, quali panorami,
belvedere e punti di vista “dai quali si
goda lo spettacolo”2.
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Figura 1 - Piano territoriale
paesistico elaborato da Calza Bini e
approvato nel 1943 |
Il 31 marzo 1941, nella Relazione al Prg
di massima dell’isola d’Ischia, Alberto
Calza Bini riferendosi all’impostazione del
Ptp scriveva: “la eccezionale importanza
panoramica e paesistica dell’isola d’Ischia,
purtroppo sin qui sconosciuta e negletta, ha
consigliato anzitutto a determinare quei
vincoli atti a difendere a tutelare le
bellezze naturali che ai sensi della legge
in vigore possono essere fissati e imposti.
È per questo che, prima ancora di provvedere
ai piani di zonizzazione, è stata cura del
progettista sottoscritto di predisporre un
piano paesistico che l’Ente per la
valorizzazione dell’isola ha già sottoposto
all’approvazione del Ministero
dell’educazione nazionale. Con detto piano è
stata delimitata la zona di rispetto e sono
stati fissati i rapporti tra le aree coperte
da costruzioni e quelle libere circostanti,
varianti da 1/50 a 1/5 per assicurare la
conservazione delle più importanti linee
panoramiche e soprattutto per mantenere
all’isola, nonostante ogni prevedibile
aumento di costruzioni, quel carattere che
le è proprio, tra selvaggio e campestre, e
che le ha valso il nome di isola verde”3.
La consapevolezza del carattere fortemente
innovativo che i contenuti della nuova legge
introduceva sono riscontrabili nei principi
che Calza Bini applicò per la delimitazione
delle aree di rispetto: “le zone di
rispetto, oltre a comprendere tutto il
massiccio centrale dell’isola (che del resto
si difende da sé per la natura impervia e
per la mancanza di accessi) costituiscono
una fascia di protezione tanto delle
bellezze panoramiche per chi la osservi da
terra, quanto nel particolare carattere
dell’isola per chi abbia la fortuna di
ammirarla, bordeggiando, in un periplo
completo. Questa fascia parte dal porto di
Ischia, vera perla azzurra incastonata nel
verde, comprende le dolci colline coltivate
a vigneti e la punta di S. Alessandro e la
caratteristica spiaggia già detta degli
Inglesi, sino alle delicate zone di
Casamicciola e Lacco Ameno, alla spiaggia di
S. Montano, piccola tra due mari, e al
massiccio Monte Vico, per circondare avanti
a Forio la misteriosa chiesetta del
Soccorso, prolungandosi verso la spiaggia di
Cetara, e raggiungere le frane selvagge che
sembra vogliono rendere inaccessibile la
solitaria S. Angelo; vengono quindi le
larghe zone rupestri fino alla Scarrupata di
Barano, alle caratteristiche verdi pendici
di Carata Romana di fronte al vecchio
storico Castello Aragonese, sino a che per
la superba pineta dell’Arsa, tocca quasi
Ischia Porto. Nelle zone di rispetto si
prevedono solo pochissime sistemazioni di
interesse pubblico, eseguite a cura dello
Stato o dell’Ente per la valorizzazione
dell’isola, e intese ad intensificare e
porre in valore le bellezze naturali,
assicurando la conservazione e l’incremento
della vegetazione ponendo anzi sotto vincolo
di tutela le zone circostanti”4.
Il Ptp consisteva in una relazione e in una
carta topografica dell’Igm dell’isola
d’Ischia in scala 1:10000 in cui, attraverso
una diversificazione dei colori, furono
individuate le zone edificabili secondo vari
rapporti di copertura da 1/5 a 1/50. “Come
si legge nella stringatissima relazione a
firma Calza Bini, l’isola è stata divisa in
sei zone: una zona vincolata e non
utilizzabile, nella quale si impedisce
qualunque lottizzazione; una vastissima zona
di rispetto; tre zone utilizzabili secondo
rapporti di copertura di un cinquantesimo,
un trentesimo ed un ventesimo con superficie
minima del lotto rispettivamente di un
ettaro, seimila e tremilacinquecento metri
quadrati; e infine un’ultima zona
comprendente quelle già densamente costruite
e quelle da destinare ai nuovi quartieri
popolari con rapporti di un decimo e un
quinto. … Un piano come si vede impostato
razionalmente con criteri di zonizzazione
semplici ma chiari che tutela con rigore le
zone paesisticamente più importanti
dell’isola, quelle situate al di sopra delle
quote 150-200, lungo linee ben definite fino
alla vetta dell’Epomeo, e consente
l’edificazione in quelle zone meno visibili
perché situate in valli defilate, o a monte
di strade, o comunque nei pressi degli
abitati, per consentire a questi il normale
ampliarsi verso la campagna”5.
Nel parere favorevole espresso dalla
Soprintendenza ai monumenti della Campania
alla Direzione generale arti del Ministero
dell’educazione nazionale nel marzo del 1941
è possibile cogliere ulteriori aspetti dei
contenuti del piano: “il piano consta di una
carta 1:10000 nella quale sono indicati con
colori diversi le zone edificabili secondo
vari rapporti. Si tratta quindi di un piano
di zonizzazione. … Allo stato attuale il
piano prevede la zonizzazione di una vasta
fascia litoranea intorno ai due massicci
centrali dell’isola, i quali restano per ora
sottratti a una vera e propria
lottizzazione. … Nella fascia litoranea la
edificabilità è graduata a seconda
dell’interesse panoramico dei luoghi e anche
del valore turistico e industriale; giacché
in un luogo famoso come stazione termale le
esigenze dello sviluppo futuro costituiscono
una questione di primo piano. È infatti in
prossimità dei centri termali più famosi,
Casamicciola, Ischia Porto, che sono
previste la maggiore densità di costruzione,
pur rimanendo fra l’uno e l’altro larghe
zone di rispetto. … Oltre a esse è prevista
una piccola zona industriale per i
fabbisogni del posto, e una vastissima
estensione di terreni inedificabili, sulle
quali la possibilità di costruzione è
ammissibile, come è detto nella relazione
unita al progetto, solo in base a
particolari studi dell’insieme intesi ad
ottenere soprattutto la valorizzazione della
località. … La percentuale di 1/5 equivale
in sostanza a una costruzione intensiva;
perché tuttavia in sede di piano
particolareggiato e successivamente di
progettazione delle singole case, si eviti
il frazionamento delle costruzioni minuscole
e slegate, e si prescrive invece il loro
collegamento in unità edilizie di maggiore
entità, in modo da conservare ai quartieri
popolari, ai quali la zona è riservata, il
carattere di agglomerato urbano composto da
costruzioni continue e quindi da strade e
piazze chiaramente delimitate. La
separazione fra le varie zone è stata fatta,
per quanto è possibile, seguendo le strade
già esistenti o progettate; in mancanza di
esse lungo le curve di livello della carta”6.
Nel dicembre del 1952 la Soprintendenza ai
monumenti della Campania comunicava al
Ministero della pubblica istruzione
(Direzione generale delle antichità e belle
arti) che si è “proceduto alla redazione di
tanti piani paesistici quanti sono i comuni
dell’isola d’Ischia”. L’isola d’Ischia
intesa come complesso di beni veniva
suddivisa in sei zone per le quali venivano
individuate norme rispetto alle quali
qualsiasi intervento doveva attenersi. Per
ogni territorio comunale, in una carta
topografica dell’Igm in scala 1:10000,
furono delimitate le aree vincolate con
divieto assoluto di costruzione, le zone di
rispetto, le zone industriali e le zone con
i relativi indici. Il primo Ptp fu per il
Comune d’Ischia e per il quale fu redatto
anche il relativo regolamento. “Ai fini
della tutela del paesaggio e delle bellezze
naturali il comune di Ischia è diviso in
zone classificate come segue: a) zone di
rispetto, b) zone urbane, c) zone rurali, d)
zone suburbane, a villini, e) zone con
divieto di costruzione.
a) Fra la zone di rispetto quella della
pineta comporta di regola il divieto
assoluto di costruzione. Potrà esser fatta
eccezione per le radure, esistenti che a
questa data misurino almeno mq. 500, in esse
il Soprintendente potrà concedere piccole
costruzioni ad un solo piano, coprenti al
massimo mq. 120 e non più di 1/25
dell’intera proprietà a condizione che il
proprietario si impegni a piantare giovani
piante di pino nella rimanente parte della
radura. A garanzia dell’impegno egli dovrà
versare all’economo della Soprintendenza la
somma di £ 200.000 che sarà restituita solo
a piantagione avvenuta e collaudata dal
Corpo forestale dello Stato. Per le altre
parti invece saranno ammessi gli edifici che
a giudizio del Soprintendente ai Monumenti
della Campania presentino particolare pregio
architettonico e si inquadrino nel paesaggio
in modo anche da modificarlo sostanzialmente
ma con deciso vantaggio per l’estetica. Nei
casi dubbi il Soprintendente respingerà il
progetto che in sede di ricorso
amministrativo proposto dall’interessato
sarà giudicato dal Ministero delle Pubblica
Istruzione.
b) Per le zone urbane i criteri
estetico-architettonici saranno la sola
guida all’approvazione o meno di progetti.
Normalmente non saranno ammessi più di due
piani completi con altezza complessiva non
superiore a quella dei fabbricati adiacenti.
c) Per le zone rurali, sarà ammesso un
rapporto di 1/25 tra area coperta e
superficie totale, oppure saranno ammesse
costruzioni di due piani, eventualmente con
una parziale sopraelevazione di un altro
piano, quando sia utile a movimentare la
massa architettonica, purché l’edificio sia
circondato da area non costruita in modo che
per ogni suo punto il fabbricato disti dai
confini e dalle pubbliche vie almeno quanto
la sua dimensione massima orizzontale.
Inoltre su uno dei lati del fabbricato dovrà
esistere un orto o giardino di dimensioni
non inferiori a dieci volte il rettangolo
circoscritto alla base dell’edificio.
d) Le zone suburbane saranno destinate
sopratutto a villini per villeggiatura, essi
avranno un rapporto di copertura da 1/10,
non potranno non avere più di due piani
fuori terra e dovranno avere un giardino su
uno dei lati, non minore del quadruplo
dell’area dell’edificio. La fronte
dell’edificio dovrà distare dalla strada di
quattro metri almeno, oppure dovrà essere
allineata con gli edifici vicini quando
questi siano presso a poco allineati. Sarà
consentita anche la costruzione a schiera o
a piccoli gruppi quando i proprietari vicini
convengano con atto pubblico su un piano di
lottizzazione collettivamente i criteri
esposti.
e) Nelle zone con divieto di costruzione
nessun nuovo edificio potrà essere costruito
e le eventuali aggiunte e modifiche agli
edifici esistenti potranno essere consentite
solamente qualora non rechino pregiudizio
all’aspetto ed al libero godimento
dell’ambiente. Le norme del piano paesistico
saranno automaticamente sostituite dalle
norme più precise di un piano regolatore
particolareggiato quando questo sia
approvato ed abbia forza di legge. Le
proporzioni su esposte e le distanze
prescritte si riferiranno allo stato di
consistenza delle proprietà al momento
dell’approvazione del progetto. Se in tempi
successivi venisse a verificarsi un trapasso
di parte della proprietà stessa (anche se
per successione) quelle parti di terreno che
venissero ad aggiungersi a fondi vicini, o
che formassero nuove particelle, non
potranno più essere prese in considerazione
nel computo di aree o di distanze ai fini
dell’approvazione di nuovi progetti”7.
|
Figura 2 - Studi per la revisione
del piano paesistico di Forio
d’Ischia ad opera della
Soprintendenza nei primi anni ‘50 |
Il piano di Alberto Calza Bini fu fortemente
contrastato in quanto, come osserva Antonio
Iannello, “diventa assai scomodo agli inizi
degli anni cinquanta quando, superata la
fase della ricostruzione, con i primi segni
di ripresa dell’economia, l’attività
edilizia assumerà subito le caratteristiche
della speculazione edilizia più sfrenata che
non tollera ostacoli all’avanzata
indiscriminata del cemento. Da questo
momento hanno inizio una serie ininterrotta
di pressioni di ogni tipo, di proteste
minacciose delle amministrazioni comunali
che in nome dei diritti delle popolazioni,
in difesa dell’occupazione operaia, contro i
danni dell’economia locale, si fanno
paladini degli interessi della speculazione
chiedendo con arroganza varianti al piano
paesistico”8.
In particolare, negli anni ’60 il piano fu
notevolmente attaccato e ostacolato dalle
amministrazioni locali dei comuni dell’isola
d’Ischia che, contemporaneamente,
presentarono numerose osservazioni e
proposte di modifiche. Si affermava che il
piano non avesse previsto lo sviluppo
turistico dell’isola e, inoltre, si
enunciava la relatività dei valori
paesistici in quanto si riteneva che la
valutazione espressa da Calza Bini sui
valori paesistici risultava, nel 1963,
largamente superata. Antonio Iannello
scriveva: “la Direzione generale delle
antichità e belle arti alla fine del 1964
accoglie la tesi degli speculatori
sostenendo che il piano non ha validità
giuridica in quanto non redatto e approvato
rispettando le procedure prevista dalla
legge sulla protezione delle bellezze
naturali. Si inventano vizi procedurali
inesistenti, quali la mancata pubblicazione
del piano sull’albo comunale o la mancata
pubblicazione dell’elenco delle località
sottoposte a vincolo paesistico. Tutti
argomenti pretestuosi dal momento che la
legge dà facoltà al ministro di pubblicare
il piano insieme con l’elenco delle zone da
vincolare, che nel caso d’Ischia coincideva
con l’intero territorio dell’unico comune
nel quale i sei comuni erano stati riuniti
nel 1938. E d’altra parte nella relazione
Calza Bini fa riferimento al decreto di
vincolo dell’intera isola approvato prima
della redazione del piano. Tutto ciò è
veramente inaudito se si pensa che non vi
era stata nessuna sentenza né della
magistratura ordinaria né di quella
amministrativa che avesse dichiarato
illegittima la procedura di approvazione del
piano. Da quel momento e fino al 1970 la
speculazione operò indisturbata e non perse
l’occasione offerta dall’anno di moratoria
della legge Ponte. Secondo i dati
dell’indagine svolta dal Provveditore delle
opere pubbliche della Campania, nelle
licenze dell’agosto 1968, il comune d’Ischia
autorizzò circa 5000 vani sui 10000
esistenti nel 1966; quello di Lacco Ameno
1000 sui 2964, Casamicciola 1266 su 5236 e
Forio 2315 su 7602; Barano 482 su 4449 e
Serrara Fontana 551 su 1984; ossia oltre
10000 vani su tutta l’isola. Lo scandalo
suscitato dalla valanga di cemento
abbattutasi sul paese indusse il ministro
dei lavori pubblici a condurre indagini in
alcuni comuni per accertare abusi e
illegalità. Fu la commissione d’indagine
sull’attività edilizia dell’isola d’Ischia,
nominata dal Ministro dei lavori pubblici, a
porre in una riunione dell’agosto 1969 il
problema del Piano paesistico e il direttore
generale dell’urbanistica Michele
Martuscelli a sostenere con precise
argomentazioni giuridiche la validità del
piano e ad invitare i rappresentanti della
Direzione generale antichità e belle arti a
farlo rispettare”9.
La lettura di questi documenti, molti dei
quali inediti, ha fornito gli elementi per
la conoscenza della prima fase di
applicazione della legge 1497/1939, primo
strumento legislativo per la gestione dei
vincoli paesistici del territorio italiano.
Attraverso lo studio degli scritti di Calza
Bini è stato così possibile esaminare in che
termini i vincoli e le categorie di beni
individuate dalla nuova legge trovavano
applicazione e attuazione in una realtà
territoriale quale l’isola d’Ischia.
|
Figura 3 - Studi per la revisione
del piano paesistico di Barano
d’Ischia ad opera della
Soprintendenza nei primi anni ‘50 |
1
“Di questo piano stranamente non si trova
più traccia: l’unica traccia che abbiamo
trovato è la lettera conservata
nell’archivio della Sovrintendenza ai beni
architettonici e ambientali di Napoli,
indirizzata al Ministero per i lavori
pubblici dal Ministero dell’educazione
nazionale. Il ministro riferisce delle
osservazioni fatte, per incarico del
Consiglio nazionale dell’educazione, scienze
ed arti dal prof. Gustavo Giovannoni, il
quale, dopo aver eseguito anche un
sopralluogo, espresse parere favorevole
imponendo alcune limitazioni dell’altezza
degli edifici. Dattiloscritto di Antonio
Iannello sulla vicenda urbanistica
dell’isola d’Ischia, 1979, Archivio
Antonio Iannello, Comune di Napoli,
Dipartimento Urbanistica, Casa della Città.
2
Art. 1 legge1497/1939: sono protette a causa
del loro notevole interesse pubblico “1) le
cose immobili che hanno cospicui caratteri
di bellezza naturale o di singolarità
geologica; 2) le ville, i giardini e i
parchi che, non contemplati dalle leggi per
la tutela delle cose d’interesse artistico o
storico, si distinguono per la loro non
comune bellezza; 3) i complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e
tradizionale; 4) le bellezze panoramiche
considerate come quadri naturali e così pure
quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico, dai quali si goda
lo spettacolo di quelle bellezze”.
3
Alberto Calza Bini, Relazione al Piano
regolatore di massima dell’isola d’Ischia,
dattiloscritto, Soprintendenza ai beni
architettonici ed ambientali di Napoli e
provincia, Ufficio catalogo.
4
Ivi.
5
Dattiloscritto di Antonio Iannello sulla
vicenda urbanistica dell’isola d’Ischia,
1979, Archivio Antonio Iannello, Comune di
Napoli, Dipartimento Urbanistica, Casa della
Città.
6
Lettera della Soprintendenza ai monumenti
della Campania al Ministero della pubblica
istruzione (Direzione generale delle
antichità e belle arti). Soprintendenza
ai beni architettonici ed ambientali di
Napoli e provincia, Ufficio catalogo.
7
Regolamento per l’attuazione del piano
paesistico del Comune di Ischia,
dattiloscritto, Soprintendenza ai beni
architettonici ed ambientali di Napoli e
provincia, Ufficio catalogo.
8
Dattiloscritto di Antonio Iannello sulla
vicenda urbanistica dell’isola d’Ischia,
1979, Archivio Antonio Iannello, Comune di
Napoli, Dipartimento Urbanistica, Casa della
Città.
9
Dattiloscritto di Antonio Iannello sulla
vicenda urbanistica dell’isola d’Ischia,
1979, Archivio Antonio Iannello, Comune di
Napoli, Dipartimento Urbanistica, Casa della
Città. |