Consiglio di Stato, sentenza n. 3034 del 6/06/2001
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Piano degli insediamenti produttivi - Presupposti La facoltà di dotarsi del piano degli insediamenti produttivi costituisce espressione dell’ampia discrezionalità di cui è titolare l’ente locale; tuttavia, affinchè tale facoltà non sconfini nell’irragionevolezza e nell’arbitrarietà, è necessario che essa trovi fondamento nell’utilità degli insediamenti produttivi a creare ricchezza per il sistema economico locale: ciò implica la previsione e l’accertamento delle condizioni economiche e sociali dell’intera area, nonché delle prospettive di sviluppo della zona in cui quest’ultima è compresa.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1382 del 13/03/2001 Associazioni ambientalistiche - Interesse a ricorrere Le associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del ministro dell’ambiente sono legittimate ad agire in giudizio per far valere interessi diffusi, ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, solo qualora l’interesse alla tutela dell’ambiente assuma una precisa qualificazione giuridica - per effetto e nei limiti sanciti dalla medesima legge 349/1986, ovvero da analoghe disposizioni legislative - e non anche in presenza di atti che abbiano una valenza meramente urbanistica, finalizzati al governo del territorio ma senza ricaduta alcuna su specifici valori ambientali; pertanto, il concetto giuridico di ambiente non può essere esteso genericamente ad ogni bene che abbia valenza naturalistica o sociale.
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1493 del 20/03/2000 Piano territoriale di coordinamento - Rapporto con il Prg Il piano territoriale di coordinamento (Ptc) adottato dalla provincia ex art. 15 della legge 142/1990 (oggi art. 20 del DLgs 267/2000) è uno strumento di indirizzo e coordinamento subordinato ed attuativo del piano territoriale regionale (Ptr), ed ha quindi funzione di programmazione intermedia; pertanto, con esso non possono introdursi nel piano regolatore generale comunale (Prg), con forza innovativa e cogente, prescrizioni e vincoli privi di specifica causale legislativa o non riferibili ad una attribuzione riservata alla provincia.
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2131 del 9/04/2001 Piano territoriale paesistico - Modificazioni del territorio ricadente nelle aree individuate dall’art. 2 del Dm 21 settembre 1984. L’art. 1 quinques della legge 8 agosto 1985, n. 431, pone al divieto di modificazione delle aree individuate dall’art. 2 del Dm 21 settembre 1984 un termine incerto, coincidente con l’adozione dei piani paesistici od urbanistico-territoriali di cui all’art. 1 bis della medesima legge 431/1985; tuttavia il termine per l’adozione dei predetti piani da parte delle regioni non è perentorio, ma ha solo la funzione di stabilire il momento oltre il quale è ammesso il ricorso a misure statali sostitutive; pertanto, il termine del 31 dicembre 1986 non può riferirsi anche alla durata del divieto contenuto nell’art. 1 quinques citato. Conforme: Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5384 del 9/10/2000
TAR Emilia Romagna, sezione Parma, sentenza n. 262 del 24/05/2001 Piano paesistico regionale - Attuazione dei vincoli paesistici Il piano paesistico regionale non supera i vincoli paesistici bensì ne costituisce uno strumento di attuazione, essendo diretto a disciplinarne l’operatività attraverso la determinazione della portata, dei contenuti e degli effetti dei vincoli già imposti, in modo da superare l’episodica e frammentaria tutela derivante da un mero regime autorizzatorio; pertanto, poiché il vincolo permane e non viene meno con l’approvazione del Piano paesistico, quest’ultimo non può mai derogare alla necessità dell’autorizzazione poiché ciò attiene al regime inderogabile del vincolo stesso. Il piano paesistico regionale ben può individuare interventi che, per la loro natura, funzione o dimensione, sono assolutamente incompatibili con i valori salvaguardati dai vincoli paesistici, precludendo, in tal modo, ogni possibilità autorizzatoria; al contrario, per le restanti opere la compatibilità continua a dover essere valutata in concreto, essendo a tal fine indispensabile un giudizio tecnico-discrezionale preordinato all’autorizzazione. Il piano paesistico regionale può stabilire indirizzi utili alla salvaguardia del settore protetto, quali ad esempio criteri generali per l’esercizio, in concreto, del potere autorizzatorio, onde evitare che le aree interessate dal vincolo paesistico siano utilizzate in modo pregiudizievole per i valori tutelati da quest’ultimo.
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