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Art. 1: Finalità Art. 2: Attuazione Art. 3: Criteri prioritari Art. 4: Destinatari dei finanziamenti Art. 5: Qualità degli interventi Art. 6: Norma regolamentare Art. 7: Riduzione e revoca del contributo Art. 8: Norma finanziaria Art. 9: Dichiarazione d’urgenza
Art. 1 – Finalità 1 La Presente legge disciplina, in armonia con quanto previsto dal DLgs 29/10/1999, n. 490 in materia di controlli ed interventi sui beni culturali e, in particolare, dall’art. 158 del medesimo decreto, il restauro, il decoro e l’attintatura sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale di proprietà pubblica o privata, sia delle cortine urbane nei centri storici della Campania, al fine di ridurre il degrado del patrimonio edilizio. 2. Sono esclusi dalla presente legge gli immobili costruiti dopo il 1940. Art. 2 – Attuazione 1. In esito all’istruttoria delle istanze pervenute secondo le modalità di cui al successivo art. 6, lett. a) e sulla base delle risorse disponibili per l’esercizio finanziario di riferimento, viene formulata una graduatoria con l’elenco delle richieste ammesse a finanziamento, di quelle eventualmente ammesse e non finanziate per mancanza di fondi e di quelle escluse, con le relative motivazioni. Art. 3 – Criteri prioritari Il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, cui è demandato il compito di provvedere alla formazione della graduatoria di cui al precedente art. 2, in considerazione della particolare natura degli interventi, terrà conto, ai fini della formulazione della stessa, i seguenti criteri prioritari di valutazione: a) categoria delle opere da restaurare; b) esposizione al rischio di degrado o danno; c) stato di conservazione delle opere; d) qualità del progetto; e) omogeneità di materiali; f) inclusione in parco naturale di interesse nazionale o regionale; g) inserimento in Piano di Recupero o Programma Integrato di riqualificazione urbanistica, Edilizia ed Ambientale; h) eventuali altri caratteri che rendono l’intervento di rilevante interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Art. 4 – Destinatari dei finanziamenti Potranno accedere ai contributi previsti dalla presente legge gli Enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Comunità Montane), le Soprintendenze per i Beni Artistici, Architettonici e Storici della Campania, gli organismi associativi no profit, nonché i soggetti privati, purché proprietari degli immobili interessati dall’intervento, anche riuniti in condominio. Possono, altresì, beneficiare dei contributi i consorzi di proprietari, costituiti nei modi di cui all’art. 11 della legge 27/12/1978, n. 71. Art. 5 – Qualità degli interventi 1. I progetti di intervento, redatti da un laureato in Architettura iscritto all’Albo professionale devono essere autorizzati dalle competenti Soprintendenze. 2. I proprietari degli immobili devono garantire la qualità dell’intervento, l’uso di tecniche, metodologie e materiali adeguati al carattere storico, artistico ed ambientale degli immobili stessi, nonché l’utilizzo di personale ed imprese qualificate. 3. I soggetti di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consentire l’utilizzo dei dati, dei disegni e delle immagini, relativi agli interventi di che trattasi, ai fini della catalogazione e valorizzazione dei beni culturali. Art. 6 – Norma regolamentare La Giunta Regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, definisce: a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all’art. 4, nonché la documentazione da allegare alla domanda; b) le categorie delle opere finanziabili; c) le modalità di formazione della graduatoria; d) le forme e le percentuali di contributo concedibile, nonché le modalità dell’erogazione; e) le linee guida per la redazione, da parte dei Comuni, di un piano del colore, cui attenersi per accedere ai contributi; f) i termini per l’ultimazione degli interventi finanziati. Art. 7 – Riduzione o revoca del contributo 1. Il contributo concesso può essere proporzionalmente ridotto, qualora dalla rendicontazione finale emerga una spesa, effettivamente sostenuta, inferiore al contributo stesso. 2. Il contributo potrà essere revocato, qualora non vengano rispettati i termini, di cui al precedente art. 6, lett. g) o delle eventuali proroghe concesse. In tal caso dovranno essere restituite le somme eventualmente erogate in acconto. Art. 8 – Norma finanziaria Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si farà fronte con la istituzione di un apposito capitolo di bilancio, denominato "incentivi per il restauro, il decoro e l’attintatura delle facciate di edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine nei centri storici" la cui entità di stanziamento sarà quantificato dalle leggi di bilancio. Art. 9 – Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
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