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Art. 1: Finalità ed obiettivi Art. 2: Classificazione e censimento Art. 3: Criteri ed indirizzi Art. 4: Catalogazione Art. 5: Strumenti di attuazione Art. 6: Regolamento Art. 7: Norme transitorie: misure di salvaguardia Art. 8: Riferimento legislativo Art. 9: Norma finanziaria Art. 10: Dichiarazione d’urgenza
Art. 1 – Finalità ed obiettivi 1. La presente legge si applica nei Comuni della Campania con popolazione fino a quarantamila abitanti che abbiano nel proprio territorio strutture, insediamenti e impianti urbanistici o parti di nuclei urbani di impianto pre-unitario e di interesse storico, artistico ed ambientale, come classificati nel successivo art. 2. 2. La presente legge ha lo scopo, nell’ambito della legge statale, dl tutelare, conservare e valorizzare i beni, non archeologici, compresi nel comma 1 nell’insieme dei loro connotati storici, urbanistici e paesaggistici dei quali l’opera d’arte costituisce un elemento integrante indivisibile. 3. Interventi e progetti di conservazione e valorizzazione dei beni, nonché progetti culturali finalizzati alla valorizzazione, saranno approvati e ammessi a contributo finanziario nell’ambito di complessivi programmi di tutela e valorizzazione, comprendenti l’insieme di centri o nuclei di un medesimo comune o di loro consorzi, da approvarsi con le modalità della presente legge. 4. Il recupero dei detti centri è finalizzato ai seguenti obiettivi: a) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale attraverso la salvaguardia e la tutela della presenza antropica, in quanto presupposto per la conservazione dell’identità storico-culturale dei centri stessi; b) garantire, attraverso la riqualificazione ambientale, non solo il recupero strettamente strutturale, fisico ed ambientale, ma anche un complesso integrato ed organico di interventi, riguardanti le funzioni ed i servizi urbani, nonché un adeguamento degli standards di qualità abitative ed ambientali; c) utilizzare forme e procedure di attuazione e di gestione diretta degli interventi di recupero, attraverso l’intervento pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente in materia. Art. 2 – Classificazione e censimento 1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nonché del DLgs 29 ottobre 1999 n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, vengono classificati i seguenti beni o gruppi di beni: a) centri storici minori: gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che siano stati centri di cultura locale o di produzIone artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengano opere d’arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza come individuato nell’iconografia tradizionale, e che conservano l’aspetto o i connotati d’insieme della città antica o di una consistente parte di essa; b) nuclei antichi: insediamenti extraurbani minori come casali, masserie, casini di caccia, conventi, abbazie, fortificazioni, connessi allo sviluppo storico di un insediamento maggiore o di un sistema insediativo territoriale; c) quartieri urbani antichi: frammenti o parti di insediamenti urbani sopravvissuti alla distruzione o a profonde modificazioni dei rispettivi centri abitati, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati artistico-ambientali d’insieme. 2. Su proposta dell’Assessore regionale alla Tutela dei Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, la Giunta Regionale, con propria deliberazione: a) approva l’elenco degli insediamenti da censire, secondo i criteri di cui al successivo art. 2, previo parere ex art. 155 comma 2 lett. b) del DLgs n. 112/1998, fatto salvo il censimento generale dei beni culturali e dei beni ambientali già in corso di esecuzione anche ai sensi dell’art. 16 del DLgs n. 490/1999; b) definisce le specifiche peculiarità storiche, artistiche ed ambientali, affinché un insediamento possa acquisire il riconoscimento di "Centro Storico di particolare pregio", nonché le relative modalità. Art. 3 – Criteri ed indirizzi 1. I criteri per l’inclusione nel censimento dei beni di cui all’art. 2 comma 2 tengono di massima conto dei seguenti caratteri e della corrispondente bibliografia documentaria: a) impianto urbano generato da una delle tipiche matrici antiche o medievali come pianta reticolare, pianta radiocentrica o arroccamento di castella, pianta fusiforme, ecc.; b) disposizione geomorfologica che determina unità di paesaggio edificato e non edificato di elevata qualità morfologica urbana che investe valore storico-documentale, valore etnografico, artistico, ambientale e naturalistico; e) connotati storici urbanistici dei quali l’opera d’arte, edifici o complessi monumentali, costituisce una parte integrante; d) eventuali altri caratteri concorrenti alla individuazione della fisionomia di centro abitato di interesse storico, artistico ed ambientale; e) inclusione in parco naturale di interesse nazionale o regionale; f) inclusione in decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali DLgs n. 400/1999; g) inclusione nell’elenco di cui al DM 27 luglio 1971 in applicazione dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765; h) inclusione in aree o piani speciali di tutela e valorizzazione promossi da Regioni o Enti locali. Art. 4 – Catalogazione del patrimonio immobiliare, storico, artistico ed ambientale 1. La Regione Campania finanzierà la catalogazione del patrimonio immobiliare d’interesse storico-artistico ed ambientale (qualora non già esistente), da eseguirsi a cura dei Comuni o, in mancanza, direttamente da essa, entro un anno dall’approvazione della presente legge. La catalogazione consisterà nella schedatura degli elementi d’interesse storico artistico ed ambientale, con relativa rappresentazione fotografica ed individuazione su mappa catastale di ciascun bene. Detta documentazione verrà preventivamente sottoposta alle soprintendenze competenti in materia di beni culturali, affinché emettano – nella loro autonomia – i provvedimenti di vincolo ai sensi del TU DPR 22 ottobre 1999, n. 490 per gli immobili che riterranno di notevole interesse storico-artistico. L’intera documentazione, munita del parere della Commissione di cui all’art. 154 del DLgs n. 112/1998 e di quello dell’Assessorato alla Tutela BBPPAACC o dei suoi enti subdelegati, verrà affissa per 60 giorni all’albo pretorio del comune interessato e rimarrà successivamente a disposizione del pubblico per la consultazione. Contro le individuazioni sopradette è ammesso ricorso secondo le procedure ordinarie in materia urbanistica entro il termine di 60 giorni. Trascorso tale termine, dopo l’esame degli eventuali ricorsi, essa verrà definitivamente, approvata dal Comune, sottoposta con le eventuali modifiche alla approvazione della Giunta regionale e nuovamente affissa per 60 giorni all’albo pretorio comunale. Nei centri classificati ai sensi dell’art. 2 la catalogazione sarà redditizia contestualmente al Programma Integrato di Riqualificazione Urbana. 2. È istituito presso il Settore Tutela dei beni paesistici ambientali e culturali, cui è demandata la competenza affidata con il DLgs n. 490/1999, il Servizio Ufficio del Catalogo, che opera ai sensi dell’art. 16 del DLgs n. 490/1999, nonché promuove e svolge attività conoscitiva per la valorizzazione e la conservazione dei centri storici e dei beni culturali. Art. 5 – Strumenti di attuazione 1. AIIa conservazione e valorizzazione dei centri storici i Comuni provvedono attraverso la formazione di Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, così come definiti dalla LR 19/2/1996, n. 3, attuativa dell’art. 16 della legge 17/2/1992, n. 179. Con riferimento alle misure d’intervento, previste nel POR 2000-2006, i Comuni, per ciascun centro individuato, provvedono a redigere un programma organico d’intervento, nel quale può essere prevista l’utilizzazione di più misure, coordinate in un motivato progetto unitario. 2. I PI individuano le condizioni attuali attraverso analisi approfondite di tipo storico, urbanistico, architettonico, paesistico e socio-economico, progettano le condizioni di sviluppo e riqualificazione attraverso interventi di restauro e di adeguamento alle norme vigenti in campo igienico ed impiantistico; prefigurano il nuovo assetto attraverso un piano nel quale devono essere individuate e motivate: 1) la natura ed entità delle risorse disponibili; 2) le allocazioni attuali delle risorse; 3) la successività di sviluppo di luoghi ed attrezzature; 4) le attese socio-economiche di sviluppo; 5) la congruenza tra le analisi, gli interventi preposti e i risultati attesi. 3. I PI devono contenere tutte le indicazioni atte a qualificare un progetto d’intervento esteso a tutte le componenti architettoniche, paesistiche ed ambientali, ivi comprese le pavimentazioni stradali, le definizioni di aperture, ornie ed infissi, le insegne, i paramenti esterni, i colori, la scelta e la disposizione del verde pubblico, le apparecchiature di servizio e d’uso, secondo una circostanziata previsione esecutiva. 4. Ai PI dovrà essere allegato il rispettivo piano economico, da redigere nelle forme che verranno definite in uno con gli atti deliberativi dei bandi di gara del POR Campania 2000-2006. La regione Campania dovrà provvedere espressamente, nella redazione dei formulari da compilarsi per la partecipazione alle gare di finanziamento previsto nell’ambito dell’Agenda 2000-2006, l’informativa obbligatoria afferente all’istruttoria dei PI. 5. L’approvazione dei PI costituisce, comunque, per ciascuna delle misure attivate e per ciascuno degli interventi previsti, titolo preferenziale per l’accesso alle misure finanziarie previste dal POR Campania 2000-2006. 6. Ai fini della predisposizione del programma di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale è richiesto il passaggio da una normativa basata esclusivamente sui vincoli ad una normativa fondata essenzialmente su regole di comportamento, su procedure e su modifiche di prestazioni tecniche da fornire. 7. Le opere di competenza pubblica, interne al centro, previsto nei programmi di riqualificazione dovranno essere realizzate con modalità che non siano in contrasto con l’ambiente locale. I dettagli esecutivi delle singole categorie di opere verranno definiti in sede di regolamento della presente legge. 8. I comuni in cui ricadono i centri classificati ai sensi dell’art. 2 della presente legge possono presentare all’Assessorato Gestione del Territorio, Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, le eventuali esigenze in opere infrastrutturale di servizio, esterne al centro stesso, ritenute utili od indispensabili per la rivitalizzazione di esso. Le richieste vanno inoltrate all’Assessorato Gestione del Territorio, Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali, il quale, dopo averle vagliate, provvederà ad inserirle prioritariamente nei programmi di settore e nelle previsioni dì spesa ordinarie in corso di elaborazione. 9. I comuni, singolarmente o in consorzio, possono promuovere apposite società miste per l’attuazione della presente legge, cumulando diverse tipologie di contributi anche con il cofinanziamento dei fondi strutturali secondo le procedure di legge, nell’ambito dell’annuale bando regionale, nonché promuovere cantieri-scuola pilota per sostenere attività di rivitalizzazione del restauro dei beni culturali. 10. Nel caso in cui i programmi integrati prevedano la delocalizzazione di attività non compatibili con la tutela o di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica, che costituiscono detrattori ambientali, è concesso un incentivo per la loro localizzazione in zone C o D del PRG. 11. Nel caso in cui i PI prevedano la sostituzione in sito di edifici di scadente qualità e di epoca postbellica, che costituiscono detrattori ambientali, da ricostruire nel rispetto dell’ambiente storico, l’altezza dei nuovi edifici non può superare l’altezza delle cortine o delle insulae o del contesto urbano circostante. 12. I bandi regionali precisano le direttive e le modalità per la presentazione e per l’approvazione dei PI. 13. Interventi su singoli immobili sono ammessi eccezionalmente quando sussistano circostanze di pericolo tali da minacciare la perdita del bene o quando il bene stesso sia compreso nella carta del rischio dei beni culturali prevista dalla legge 19/4/1990 n. 84. 14. Su proposta dell’assessore alla tutela dei beni ambientali e culturali la Giunta Regionale autorizza e finanzia mostre, esposizioni, studi e ricerche di rilevante interesse scientifico e culturale, secondo le finalità della presente legge, nonché programmi culturali, per la cui organizzazione siano ammessi enti, istituzioni e fondazioni che non abbiano scopo di lucro, nonché l’emanazione di bandi di progettazione di architettura che costituiscano modello di intervento nei centri storici. 15. Su proposta dell’assessore alla tutela dei beni ambientali e culturali la Giunta Regionale, nell’ambito delle finalità della presente legge, può dare luogo a intese e convenzioni per la valorizzazione del patrimonio artistico e dell’imprenditoria culturale anche per promuovere la sponsorizzazione di beni da salvare. 16. I comuni, per il patrimonio immobiliare interessato dal programma di cui al comma 1 del presente art., possono prevedere agevolazioni contributive. 17. Il comma 7 dell’art. 2 e gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 19/2/1996 n. 3 sono soppressi. Al comma 8 dell’art. 2 vengono eliminate le parole "presuppone la vigenza del Piano Regolatore Generale. Esso" e della parola "soli" al secondo rigo dello stesso comma. L’art. 3 della legge regionale 3/1996 è sostituito dal seguente: Il programma integrato proposto al comune, adottato con deliberazione di giunta municipale, è composto da uno studio di fattibiIità, articolato secondo le sue componenti tecniche, finanziarie e gestionali, dal quale si evinca la proposta urbanistica con l’esplicitazione della eventuale variante al piano regolatore generale. Per l’acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento, individuato in un tecnico laureato, dipendente dell’Ente proponente o di altro Ente pubblico, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dall’art. 17 della legge 15/5/1997, n. 127. La convocazione della conferenza è resa pubblica, anche ai fini della pubblicazione e delle osservazioni, ed alla stessa possono partecipare i soggetti proponenti o quant’altro abbia interesse, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare. Nell’ambito della conferenza si decidono gli elaborati di cui all’art. 4, i contenuti della normativa gestionale di cui all’art. 5 e gli elementi del piano di fattibilità finanziaria di cui all’art. 6 della legge regionale 3/1996, e pertanto ciò che è indicato negli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 3/1996 sono a puro titolo indicativo e non prescrittivo. Alla decisione si perviene, nel caso in cui il programma non è in variante allo strumento urbanistico con atto della giunta comunale. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17/8/1942, n. 1150 e LR 14/1982 si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale". 18. In caso di formazione del PI in assenza di strumento urbanistico comunale, lo stesso sarà accompagnato da una relazione, che illustri il Programma rispetto agli indirizzi di pianificazione comunale, ai piani paesistici, ai piani territoriali e ad ogni altro strumento sovracomunale. Art. 6 – Regolamento La misura dei contributi per la manutenzione ed il restauro e le altre modalità di attuazione della presente legge verranno stabiliti con regolamento da emanarsi entro 3 mesi dell’approvazione della legge. Il predetto regolamento definirà in particolare: a) l’indicazione della redazione, in sede di formazione del PI, di un "Manuale", nel quale, dopo attente analisi sulle tipologie edilizie esistenti, dovranno essere specificate le tecniche di intervento ed i materiali da utilizzare, con costante riferimento alle carte del restauro; b) i piani del colore per l’edilizia storica, distinti dai piani del colore dell’intero agglomerato urbano; c) un piano di manutenzione programmata, fondata sull’analisi dei materiali e delle tecniche, che comprenda anche strade, piazze, scale, gradinate, balaustre, tessiture lapidee originarie, arredo di verde originario, non considerati in isolamento, ma nell’organismo urbano; d) i contenuti, in caso di formazione del PI in assenza di PRG, della relazione, di cui al comma 8 del precedente art. 5. Art. 7 – Norme transitorie Misure di salvaguardia 1. Per i comuni interessati dalla presente legge, a far data dall’entrata in vigore della stessa e fino all’approvazione dei Programmi Integrati, di cui all’art. 5, nelle zone omogenee "A", come rese negli strumenti urbanistici generali o, in assenza di questi, nell’ambito dei centri abitati, definiti ai sensi dell’art. 17 della L 6/8/1967, n. 765, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non modifichino l’aspetto esteriore degli edifici, nonché interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo degli immobili. 2. Le misure di salvaguardia, di cui al comma 1, si applicano per un periodo non superiore a 3 anni, decorrenti dalla data della delibera di adozione del PI, e non possono protrarsi oltre il suddetto termine. 3. Le procedure di attuazione della presente legge, ove non fosse stata attivata la Commissione ex art. 154 del DLgs n. 112/1998, si avvarranno, in sostituzione, della Commissione prevista dal Regolamento di attuazione della LR 24/7/1974 n. Art. 8 – Riferimento legislativo Per ogni altro aspetto, norma o disposizione, nelle medesime finalità della presente legge non contemplati nel presente testo, si fa rimando al Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali DLgs 29 ottobre 1999 n. 490, nonché alla LR n. 5874 e LR n. 32/1974. Art. 9 – Norma finanziaria 1. Per l’esercizio finanziario 2001 e per gli anni successivi, agli oneri finanziari, derivanti dalla presente legge, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà quantificata dalle leggi di bilancio, mediante utilizzo di quota parte delle risorse libere disponibili. 2. La Regione prevedrà, per ciascuna misura e per ogni annualità, quote riservate del finanziamento disponibile sul POR 2000-2006, da destinarsi ai programmi di cui al precedente art. 5. Art. 10 – Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel BURC. 3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
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