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La Regione, nel rispetto degli artt. 52 e 54 del DLgs 31/3/1998 n. 112, con i quali sono stati individuati i compiti di rilievo nazionale e le funzioni mantenute allo Stato, nell’espletamento delle funzioni amministrative in materia urbanistica che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale ed il coordinamento interprovinciale, procede all’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale e relative varianti nonché alla determinazione degli indirizzi per la loro predisposizione. Art. 2 – Contenuto del Piano territoriale di coordinamento provinciale 1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in conformità ai compiti di programmazione ed alle funzioni attribuite alla provincia dagli artt. 14 e 15 della Legge n. 142/1990, nonché ai sensi dell’art. 57 del DLgs n. 112/1998, provvede in base alle esigenze e alle proposte dei comuni e degli altri enti locali e in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ad individuare gli obiettivi relativi all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le conseguenti politiche, misure ed interventi da attuare. Il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di piano paesistico ambientale ai sensi dell’art. 1bis della legge 8/8/1958, n. 431, nonché di indirizzo dei piani dei parchi regionali di cui alla LR 33/1995, dei piani di sviluppo industriale e dei piani socio-economici delle comunità montane. 2. Il piano territoriale di coordinamento provinciale costituisce riferimento per il coordinamento, la predisposizione e l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali. 3. Il piano territoriale di coordinamento provinciale: a) a tal fine individua le componenti fondamentali e le tendenze evolutive del territorio provinciale ed esprime le risultanze delle analisi a tal fin condotte; b) definisce il quadro delle scelte di assetto e sviluppo del territorio; c) individua gli ambiti da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse fisiche, della difesa del suolo, della regimazione idraulica e della prevenzione dell’inquinamento, previa intesa con le competenti autorità in materia idraulica e di difesa del suolo. "Al fine di attribuire al piano territoriale di coordinamento territoriale provinciale il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e del suolo e della tutela delle bellezze naturali ai sensi dell’art. 57, DLgs n. 112/1998, le Amministrazioni Statali competenti partecipano alle conferenze di programmazione ed alle stesse è inviato il progetto preliminare di piano territoriale di coordinamento adottato. La deliberazione delle Province di adozione del piano territoriale di coordinamento dà atto dell’eventuale intesa intervenuta con le Amministrazioni Statali. Il piano territoriale di coordinamento individua gli ambiti da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela della natura, dell’ambiente, delle acque, del suolo e delle bellezze naturali". In mancanza d’intesa i piani conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dal normativo nazionale e regionale, fermo il disposto dell’art. 149 comma 6 del DLgs n. 112/1998; d) individua i progetti strategici prioritari, indicando soggetti, tempi e modalità di attuazione e stabilisce disposizioni per l’idonea integrazione territoriale e ambientale degli interventi previsti; e) individua la localizzazione di massima delle opere pubbliche e di interesse pubblico che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione; f) indica le eventuali previsioni riguardanti aspetti di interesse sovracomunale prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale; g) fornisce indirizzi e criteri per la formazione dei piani urbanistici comunali, fissandone il contenuto e le modalità di formazione. Art. 3 – Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordina-mento Provinciale 1. a) Il progetto di PTCP è adottato con delibera del Consiglio Provinciale. b) La Provincia, divenuta esecutiva la predetta deliberazione, ne dà notizia sul BURC nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, specificando termini e modalità di pubblicazione del progetto di Piano. c) Copia della deliberazione e del Piano viene trasmessa alla Regione nonché alla Comunità Montana, agli Enti Parchi Nazionali e Regionali di Comuni, alle Amministrazioni pubbliche interessate operanti nel territorio provinciale e ad ogni Amministrazione od Ente competente per legge a formulare proposte e ad intervenire nella redazione del Piano. d) Copia del Piano è depositata per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria della Provincia; durante il predetto periodo chiunque ha facoltà di prenderne visione. e) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e proposte motivate al Presidente della Provincia. f) Scaduto il termine di cui alla precedente lettera, il Consiglio Provinciale si esprime sulle osservazioni e proposte e adotta il Piano che rimette alla Regione per l’approvazione. g) Il PTCP è approvato, sentito il Comitato Tecnico regionale, con delibera della Giunta Regionale e pedissequo decreto del Presidente della Giunta Regionale entro i successivi 360 giorni; decorso tale termine, il Piano si intende approvato in via definitiva. h) Con il provvedimento di approvazione possono essere introdotte modifiche di ufficio necessarie per adeguare il PTCP al Piano Territoriale regionale. i) Le prescrizioni del PTCP sono vincolati nei confronti di soggetti pubblici e privati, proprietari o utenti degli immobili in esso ricadenti. j) Il Piano ha vigore a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul BURC. k) La Regione verifica annualmente il contenuto e lo stato di attuazione del Piano in relazione agli indirizzi programmatici ed agli obiettivi di sviluppo socio-economico. l) Il Piano può essere variato in qualsiasi momento per il modificarsi del quadro legislativo interessante i relativi contenuti od in caso di manifesta inadeguatezza o quando emergono ragioni che rendano improcrastinabile e necessario sottoporlo a variante parziale o generale. m) Le varianti sono soggette al rispetto delle procedure previste per la formulazione ed approvazione del Piano. n) Con decorrenza dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del Piano sul BURC e sino alla entrata in vigore dello stesso o non oltre due anni dalla data di pubblicazione, è vietata la realizzazione di interventi in contrasto con le previsioni del Piano adottato inerenti gli aspetti di carattere sovracomunale, salvo espressa deroga da parte della Provincia. o) I Comuni interessati adeguano il proprio strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di approvazione del Piano. In caso di inadempienza, le Province possono attivare, previa diffida, gli interventi sostitutivi. Sino a detto adeguamento, hanno vigore le misure di salvaguardia di cui alla precedente lettera. 2. Il Piano territoriale di coordinamento è costituito da: relazione sui caratteri fisici insediativi, morfologici ed ambientali del territorio provinciale; documento che espliciti gli obiettivi assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate, fornisca indicazioni circa le priorità di attuazione del piano in relazione alle scelte di programmazione economica ed alle previsioni dei tempi e delle risorse da impiegare negli investimenti; elaborazioni grafiche, in numero e in scala, adeguati per rappresentare l’assetto territoriale previsto dal piano e dai suoi progetti strategici; documento contenente indirizzi e criteri per la redazione degli strumenti urbanistici comunali; rapporto di analisi ambientale contenente i criteri di tutela assunti negli interventi previsti dal piano, indicazione dei principali effetti indotti sull’ambiente dalle azioni del piano, specificazione delle cautele nonché di particolari procedure nel rispetto della legislazione vigente per l’esecuzione dei singoli interventi. 3. Il PTCP, previa intesa tra la Provincia ed i Comuni interessati, può altresì individuare aree da destinare al soddisfacimento di specifici fabbisogni non risolvibili su scala comunale. Art. 4 – Disposizioni finali 1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il piano successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 2. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
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