NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO LICENZIATA IL 7-3-2000 DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

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Art. 5 (Sussidiarietà).

1. Sono di competenza del comune le funzioni relative al governo del territorio attribuite dall’ordinamento e dalla presente legge, e tutte le funzioni non esplicitamente attribuite alle regioni o alle province dall’ordinamento e dalla presente legge.

2. La provincia predispone il piano territoriale provinciale di cui al successivo articolo 20 ed esercita le funzioni attribuite dall’ordinamento, dalla presente legge, o delegate dalle regioni.

3. Sono di competenza della regione le funzioni relative al governo del territorio espressamente attribuite dall’ordinamento e dalla presente legge.

4. Sono di competenza dello Stato solo le funzioni relative al governo del territorio che sono espressamente attribuite allo Stato medesimo dall’ordinamento e dalla presente legge.

5. Le regioni attribuiscono o delegano alle province e ai comuni e, ove costituite, alle città metropolitane tutte le funzioni che possono essere dagli stessi enti locali direttamente esercitate, eventualmente anche in forma associata.

6. Lo Stato, le regioni, e le province possono delegare proprie competenze, anche relative a singole opere o interventi, ad enti territoriali ricompresi nel proprio ambito territoriale, eventualmente associati tra loro.

Art. 6 (Sostenibilità ambientale e territoriale).

1. La tutela dell’ambiente, dell’integrità fisica del territorio, della sua identità culturale, e la conservazione e riproducibilità delle risorse naturali sono i presupposti di ogni trasformazione territoriale ed urbanistica.

2. I piani territoriali, i piani urbanistici, e i piani metropolitani fondano le proprie previsioni sulla necessità di preservare le risorse non rinnovabili, di favorire il recupero delle risorse degradate, di garantire una efficace tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, di ridurre ed eliminare i danni per il territorio e quelli per l’ambiente derivanti da forme di inquinamento di qualunque natura,di prevenire i rischi derivanti da calamità naturali. Essi fondano altresì le proprie previsioni sulla tutela dell’assetto idrogeologico e della qualità delle acque, e sul bilancio delle risorse idriche.

3. I piani territoriali, urbanistici, metropolitani prevedono criteri e modalità per favorire la manutenzione del territorio, la manutenzione urbana ed il recupero edilizio, e danno priorità alla riqualificazione del territorio già urbanizzato rispetto all’uso e alla trasformazione del territorio non ancora urbanizzato.

4. Le leggi regionali ed i piani territoriali, urbanistici, metropolitani prevedono criteri e modalità per la tutela del paesaggio agrario, per favorire la permanenza e lo sviluppo delle attività agricole, nonché per garantire l’effettivo rispetto della destinazione ad attività agricola delle parti del territorio a tale scopo individuate.

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Art. 8 (Unicità degli strumenti territoriali ed urbanistici).

1. La tutela, l’uso, la trasformazione del territorio e degli immobili che lo compongono sono disciplinati esclusivamente dai piani territoriali provinciali, dai piani urbanistici comunali, dai piani metropolitani, e dai piani operativi, di cui ai successivi articoli 20, 21, 22, 23, predisposti ed approvati in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Non è consentito il ricorso ad altri strumenti né ad altre procedure per la predisposizione, l’aggiornamento, la modifica, la approvazione dei piani di cui al precedente comma 1, nonché per il recepimento nei medesimi piani di disposizioni contenuti in piani specialistici o di disposizioni statali e regionali, o di altri soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio.

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Art. 10 (Cooperazione istituzionale).

1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni relative al governo del territorio operano con il metodo della cooperazione e dell’intesa, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Lo Stato si avvale delle conferenze Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, anche nella forma di conferenza unificata. Le regioni prevedono, nell’ambito della propria autonomia legislativa, analoghi e idonei strumenti di raccordo e coordinamento con gli enti locali.

3. Le province, i comuni, le città metropolitane predispongono i piani territoriali, i piani urbanistici, i piani metropolitani con la cooperazione di tutti i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio.

4. Le regioni promuovono il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali ed i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate, con particolare riferimento alla attività conoscitiva, allo scambio di informazioni, alla definizione di accordi procedimentali.

Art. 11 (Pianificazione coordinata).

1. Gli enti locali competenti predispongono e approvano i piani territoriali, i piani urbanistici, i piani metropolitani di cui ai successivi artt. 20, 21 e 23, con le modalità di coordinamento e di intesa previste dalla presente legge.

2. Il piano territoriale, il piano urbanistico, il piano metropolitano è adottato dall’ente locale competente e sottoposto alla valutazione della conferenza di cui al successivo art. 24, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio. La conferenza ne verifica la coerenza con le disposizioni vigenti, provvede al coordinamento di tutte le disposizioni riguardanti il territorio considerato, e si conclude con la definizione dell’intesa tra i soggetti partecipanti con le modalità di cui al successivo art. 24.

3. Gli enti locali competenti approvano i piani territoriali, i piani urbanistici, e i piani metropolitani dopo la definizione, da parte della conferenza, dell’intesa di cui al precedente comma 3, con le modalità di cui al successivo art. 25.

Art. 12 (Autonomia e controllo).

1. I piani territoriali provinciali, i piani urbanistici comunali, i piani metropolitani, ed i piani operativi, predisposti ed approvati con le modalità di cui alla presente legge non sono soggetti, successivamente alla loro approvazione da parte dell’ente locale competente, a controllo da parte di altre autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Gli enti locali trasmettono alla regione i piani territoriali, i piani urbanistici, i piani metropolitani, nonché i piani operativi approvati entro il termine di trenta giorni dalla data della loro approvazione.

3. La regione compie, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dei piani di cui al precedente comma 2, verifiche sul rispetto, da parte dei piani territoriali, dei piani urbanistici, dei piani metropolitani dell’intesa raggiunta in sede di conferenza territoriale, di conferenza urbanistica, di conferenza metropolitana nonché del rispetto, da parte del piano operativo, delle disposizioni contenute nel piano urbanistico comunale vigente.

4. Nel caso la regione rilevi il mancato rispetto dell’intesa di cui al precedente comma 3, invita l’ente locale interessato a provvedere, entro un termine di tempo prefissato, alla modifica del piano per garantire il rispetto dell’intesa medesima, trascorso il quale può disporre misure di salvaguardia, con riferimento alle difformità rilevate. Tali misure di salvaguardia restano in vigore sino a quando l’ente locale interessato non abbia provveduto agli adempimenti richiesti.

Art. 13 (Partecipazione, osservazioni, e opposizioni).

1. Le regioni prevedono le modalità per lo svolgimento di adeguate iniziative di informazione e consultazione dei cittadini, di associazioni, di forze economiche e sociali, di operatori economici, sulle proposte di piano territoriale provinciale, di piano urbanistico comunale, di piano metropolitano, e di piano operativo, nonché la possibilità, anche per i privati, di avanzare proposte pubbliche per la predisposizione del piano operativo comunale.

2. La consultazione di cui al precedente comma 1, per il piano territoriale provinciale, il piano urbanistico comunale, il piano metropolitano deve avere luogo e concludersi prima che la conferenza di cui al successivo art. 24 concluda i propri lavori.

3. La proposta di piano territoriale provinciale, di piano urbanistico comunale, di piano metropolitano risultante dall’intesa definita dalla conferenza di cui agli artt. 9 e 24 della presente legge, è pubblicata dall’ente locale competente.

4. Alle proposte di cui al precedente comma 3 possono essere presentate osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati, con le modalità previste dal successivo art. 25.

5. Al piano operativo, adottato dal comune, possono essere presentate osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati, nonché opposizioni da parte di soggetti i cui immobili sono interessati dal piano operativo medesimo o da altri soggetti aventi titolo sulla base delle leggi vigenti, con le modalità previste dal successivo art. 26.

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CAPO SECONDO Strumentazione territoriale ed urbanistica.

Art. 19 (Linee fondamentali dell’assetto del territorio).

1. Lo Stato definisce le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo, ai rischi derivanti da calamità naturali, alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, al sistema della mobilità, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane e allo sviluppo delle aree depresse.

2. Fanno parte integrante delle linee fondamentali, di cui al precedente comma 1, i princìpi e le disposizioni contenute nelle norme nazionali vigenti relative al governo del territorio, le disposizioni dei piani specialistici vigenti, nonché i programmi pluriennali relativi ad opere pubbliche di competenza dello Stato.

3. Le regioni, nell’autonomo esercizio delle proprie funzioni in materia di governo del territorio, provvedono a comporre e ad aggiornare l’insieme delle disposizioni fondamentali, ivi inclusi i piani specialistici, riguardanti l’assetto del territorio di loro competenza in un quadro di riferimento regionale.

4. Il quadro di riferimento regionale è predisposto e aggiornato dalle regioni in coerenza con le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 20 (Piano territoriale provinciale).

1. Il piano territoriale provinciale definisce l’assetto del territorio della provincia.

2. Il piano territoriale provinciale è coerente con gli indirizzi e le prescrizioni derivanti dalle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale e dal quadro regionale di riferimento di cui al precedente art. 19.

3. Il piano territoriale provinciale considera la totalità del territorio provinciale. Esso recepisce, e può ulteriormente integrare, le disposizioni vigenti riguardanti la protezione della natura, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, la difesa del suolo, la tutela delle bellezze naturali, la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali e indica le linee generali per la conservazione, la manutenzione, e la realizzazione degli interventi previsti. Esso inoltre indica le caratteristiche generali delle infrastrutture, delle vie di comunicazione e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale, nonché i criteri generali da utilizzare per la valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio di competenza.

4. Il piano territoriale provinciale ha durata a tempo indeterminato.

5. Il piano territoriale provinciale è predisposto e approvato dalla provincia con le modalità di cui ai successivi artt. 24 e 25.

6. I piani specialistici riguardanti il territorio provinciale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette, e i piani specialistici relativi alla tutela dei beni culturali e dell’ambiente, alla difesa del suolo, alla prevenzione di rischi derivanti da calamità naturali vengono recepiti nel piano territoriale con le modalità previste dalla presente legge.

7. I piani di settore riguardanti il territorio provinciale non possono modificare le disposizioni del piano territoriale vigente.

8. Le regioni promuovono, con riferimento a problemi aventi carattere interprovinciale o sovraprovinciale, e con particolare riguardo ai problemi relativi alla difesa del suolo, specifiche forme di cooperazione tra le province interessate e le amministrazioni competenti.

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Art. 23 (Piano metropolitano).

1. La città metropolitana predispone e approva, con le modalità di cui ai successivi artt. 24 e 25, il piano metropolitano, il quale sostituisce, a tutti gli effetti, il piano territoriale provinciale e il piano urbanistico comunale con riferimento al territorio di competenza della città metropolitana medesima.

2. I comuni costituenti la città metropolitana adottano e approvano, con le modalità di cui al successivo art. 26, il proprio piano operativo, in coerenza con le disposizioni del piano metropolitano vigente. L’insieme dei piani operativi di tutti i comuni appartenenti alla città metropolitana costituisce un documento denominato piano operativo metropolitano.

Art. 24 (Conferenza territoriale, urbanistica, metropolitana).

1. Il piano territoriale provinciale, il piano urbanistico comunale, il piano metropolitano sono adottati dall’ente locale competente e sottoposti alla valutazione della conferenza di cui al presente articolo.

2. La conferenza è convocata dall’ente locale proponente il piano.

3. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti titolari di funzioni relative a piani specialistici, imposizione di vincoli, tutela e gestione di aree naturali protette, piani di settore, realizzazione e gestione di infrastrutture, rilascio di nulla-osta, espressione di pareri, e partecipano inoltre tutti gli altri soggetti interessati titolari di funzioni relative al governo del territorio.

4. La conferenza esamina il piano territoriale, il piano urbanistico, il piano metropolitano adottato dall’ente locale, ne verifica la coerenza con le disposizioni vigenti, provvede al coordinamento delle disposizioni riguardanti il territorio considerato, e si conclude con la definizione dell’intesa tra i partecipanti con le modalità di cui al presente articolo.

5. L’intesa della conferenza è definita con il consenso dell’ente locale proponente.

6. L’intesa non è raggiunta qualora si registri il dissenso, motivato con riferimento alla violazione di vincoli o di disposizioni vigenti, da parte delle amministrazioni titolari di funzioni relative a beni culturali, ambiente, difesa del suolo, protezione dai rischi derivanti da calamità naturali. In tal caso, fino a quando si registri il dissenso delle amministrazioni, i vincoli e le disposizioni vigenti sulla cui violazione è stato motivato il dissenso medesimo conservano il valore e gli effetti loro assegnati dalle leggi nazionali e regionali.

7. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6, l’intesa della conferenza è definita con le modalità previste dalle leggi per la conferenza di servizi.

8. L’intesa definita dalla conferenza è impegnativa per tutti i soggetti partecipanti alla conferenza stessa, e tiene luogo di ogni atto o parere di competenza dei soggetti medesimi

9. I piani territoriali, i piani urbanistici, i piani metropolitani sono approvati dall’ente locale competente dopo la conclusione dell’intesa della conferenza, con le modalità di cui al successivo art. 25.

10. Le regioni disciplinano, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di convocazione, di svolgimento della conferenza, ed i termini che gli enti locali competenti stabiliscono per la durata della stessa. Esse possono inoltre prevedere, con riferimento al piano urbanistico comunale, che la conferenza urbanistica si svolga, d’intesa con i comuni interessati, su base intercomunale.

11. Le conferenze convocate per la valutazione del piano territoriale provinciale, del piano urbanistico comunale, del piano metropolitano assumono la denominazione, rispettivamente, di conferenza territoriale, conferenza urbanistica, conferenza metropolitana.

Art. 25 (Approvazione dei piani territoriali, urbanistici, metropolitani).

1. La proposta di piano territoriale, di piano urbanistico, di piano metropolitano risultante dall’intesa definita dalla conferenza di cui al precedente art. 24 è pubblicata dall’ente locale competente entro quindici giorni dalla data di conclusione della conferenza medesima.

2. Alla proposta di piano di cui al precedente comma 1 possono essere presentate, entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione, le osservazioni di cui al precedente art. 13.

3. L’ente locale competente sottopone alla valutazione della conferenza le osservazioni presentate, e si esprime sulle medesime entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della proposta di piano di cui al precedente comma 1.

4. L’ente locale competente approva il piano territoriale, il piano urbanistico, il piano metropolitano entro il medesimo termine di cui al precedente comma 3, dopo essersi espresso sulle osservazioni presentate.

5. Il piano territoriale, il piano urbanistico, il piano metropolitano approvato dall’ente locale competente è sottoposto a controllo solo nel caso previsto dal precedente art. 12.

6. L’aggiornamento o la modifica del piano territoriale, del piano urbanistico, del piano metropolitano sono predisposti e approvati con le stesse modalità previste dalla presente legge per la prima predisposizione e approvazione

7. Successivamente alla approvazione del piano territoriale, del piano urbanistico, del piano metropolitano i poteri statali di integrazione degli elenchi dei beni ambientali sottoposti a vincolo sono esercitabili solo in presenza di un fatto sopravvenuto o di una motivata riconsiderazione dell’interesse pubblico.

8. Qualora, dopo la approvazione del piano territoriale, urbanistico, metropolitano sia approvato un nuovo piano specialistico o ricorrano le circostanze di cui al precedente comma 7, l’amministrazione competente chiede agli enti locali interessati la convocazione della conferenza per procedere al recepimento nei piani medesimi delle nuove disposizioni e dei nuovi vincoli.

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