Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 7472 del 16 novembre 2004

L’individuazione dei parchi nazionali da parte della legge statale, come avvenuto per il parco nazionale del Vesuvio (cfr. art. 34, comma 1, lett. f) della legge 394/1991), costituisce espressione della preminente posizione del Parlamento quale rappresentante dell’interesse nazionale. Tale individuazione, per propria natura, è incompatibile con la partecipazione delle regioni e degli enti locali interessati dall’istituzione della singola area protetta; tuttavia, finché non si produca una distorsione degli apprezzamenti del legislatore ed un abuso della sua funzione – che può avvenire ad esempio in caso di ricomprensione nel parco di aree prive di valore ambientale e naturalistico – non può negarsi alla legge statale il potere di provvedere direttamente all’istituzione dei parchi suddetti.

 

Tar Emilia Romagna – Parma, sentenza n. 136 del 10 marzo 2005

La necessità di una puntuale motivazione delle scelte pianificatorie operate dal comune sussiste nel solo caso in cui queste ultime incidano su aspettative qualificate del privato (e derivanti ad esempio da una convenzione di lottizzazione già stipulata, da una sentenza di annullamento di una concessione edilizia o dalla decadenza di un vincolo preordinato all’espropriazione), mentre non è idoneo a configurare l’obbligo di motivazione – al di là dell’indicazione dei criteri tecnici seguiti per la redazione del Prg o di una sua variante – il solo interesse del privato alla non reformatio in peius della propria posizione; pertanto è legittima la scelta del comune, non corredata da una specifica motivazione sul punto, di destinare a parcheggio pubblico un’area precedentemente edificabile.

 

Tar Puglia – Bari, sezione III, sentenza n. 546 del 14 febbraio 2005

È illegittimo il rigetto dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un campo di calcio, sprovvisto di opere murarie, in zona E a verde agricolo, posto che la predetta struttura sportiva non comporta una modificazione del territorio incompatibile con la destinazione urbanistica della relativa area.

 

Tar Toscana, sezione III, sentenza n. 1004 dell’8 marzo 2005

Per configurarsi una lottizzazione abusiva cd. cartolare – effettuata mediante il frazionamento planimetrico di un’area – non è necessario dimostrare l’esistenza di tutti gli indici rivelatori previsti dall’art. 30 del Dpr 380/2001 (che fa riferimento al frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione all’interno dello stesso, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio), ma è sufficiente che l’intento edificatorio emerga anche da un solo indizio (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3136 del 14 maggio 2004).