SENTENZE E PARERI

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 5207 del 19 luglio 2004

Il divieto per la regione di introdurre modifiche che alterino le caratteristiche essenziali del Prg e i criteri generali in base ai quali è stato disegnato l’assetto urbanistico del territorio comunale, di cui all’art. 10, comma 2, della legge 1150/1942, incontra una deroga espressa nella medesima disposizione, che alla lettera c) ammette, tra le altre, le correzioni "che siano riconosciute indispensabili per assicurare … la tutela del paesaggio …". Legittimamente, quindi, in sede di approvazione di un Prg la regione dispone la riduzione dell’indice di fabbricabilità di una zona omogenea al fine di soddisfare l’esigenza di preservare l’ambiente costiero (in gran parte vincolato) da un’edificazione che non trova corrispondenza, per volumi e dimensioni, nell’effettivo fabbisogno abitativo delle relative aree, e nella necessità di contenere l’espansione edilizia in una zona, dal rilevante valore paesistico, già afflitta da un consistente abusivismo.

 

Consiglio di Stato, Sezione I, Parere n. 2441 del 17 marzo 2004

La sanzione di cui all’art. 32, comma 8, del Dl 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, che prevede lo scioglimento degli organi consiliari dei comuni aventi popolazione superiore a 1.000 abitanti, sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici e che non adottino tali strumenti entro 18 mesi dalla data di elezione degli organi stessi, riguarda anche i Consigli comunali in carica alla data di entrata in vigore della legge citata, sempre che il periodo di mandato residuo non sia inferiore a quello previsto per l’adozione dello strumento urbanistico; in tal caso, il momento dal quale decorre il termine di 18 mesi non può che cominciare a decorrere, stante il principio di irretroattività della legge, dalla data di entrata in vigore della norma.

 

Corte di cassazione, Sezione II Civ., Sentenza n. 12127 del 2 luglio 2004

Le previsioni degli strumenti urbanistici acquistano efficacia vincolante ed esecutività soltanto quando, a seguito dell’approvazione degli stessi, vengono portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nell’albo pretorio dell’ente territoriale in cui sono destinate ad essere applicate. Fino a tale momento, le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici o nelle loro varianti non sono idonee a integrare e sostituire le prescrizioni di cui all’art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato; per cui detti rapporti restano soggetti, fino alla pubblicazione dello strumento urbanistico, dalle norme urbanistiche previgenti, dal codice civile o da altre leggi speciali, restando ininfluente sul punto l’applicazione delle misure di salvaguardia.