Come è noto la provincia esercita le funzioni amministrative inerenti
l’approvazione dei piani regolatori
generali comunali (Prg) e dei regolamenti
edilizi (Re), in virtù delle leggi
regionali 29 maggio 1980 n. 54, 1 settembre
1981 n. 65 e 20 marzo 1982 n. 14.
In particolare la Lr 14/1982 ha definito le specifiche direttive per la
redazione dei suddetti strumenti
urbanistici, indicando altresì la
metodologia per il loro esame.
A tal proposito l’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato
che la maggior parte dei ritardi negli
adempimenti procedurali è causata da
manchevolezze formali degli atti tecnici ed
amministrativi presentati, che determinano
di fatto l’improcedibilità delle
istruttorie fino alla trasmissione delle
necessarie integrazioni e/o correzioni. A
causa di ciò l’approvazione dei Prg, in
particolare, arriva a volte tanto in ritardo
che parte delle previsioni possono risultare
superate.
Per tali motivi si è ritenuto opportuno cogliere l’occasione offerta
dal Testo unico di cui al DLgs 18 agosto
2000 n. 267, che all’articolo 7 dispone
che le funzioni amministrative degli enti
locali siano esercitate mediante regolamenti
redatti in conformità delle norme statali e
regionali vigenti in materia, predisponendo
l’allegato regolamento che, oltre a
fissare i tempi e le modalità dei
procedimenti istruttori di competenza
provinciale per l’approvazione degli
strumenti urbanistici comunali, elenca in
maniera dettagliata ed esauriente tutte le
caratteristiche formali che gli atti e gli
elaborati trasmessi devono necessariamente
possedere.
Tale lavoro è stato effettuato facendo costante riferimento e
sviluppando le indicazioni già presenti
nella circolare del Servizio urbanistica
regionale del 10 gennaio 1983 che, già
all’indomani dell’emanazione della
citata Lr 14/1982, oltre ad individuare
orientamenti per la formazione dei piani,
fissava chiare direttive relativamente agli
atti ed ai procedimenti di approvazione
degli stessi, senza però determinare di
fatto un miglioramento delle problematiche
evidenziate. In tal senso, però, si ritiene
che lo strumento del regolamento provinciale
nell’immediato possa risultare assai più
efficace, pur sapendo che l’atteso
riordino complessivo della normativa
urbanistica regionale, renderà necessario
l’adeguamento del presente regolamento.
Il testo approvato è articolato in tre capi, dei quali il primo
evidenzia le finalità e l’oggetto del
regolamento stesso, e richiama la normativa
di riferimento sovraordinata, mentre i due
successivi contengono le norme relative
rispettivamente al Prg ed al Re.
In particolare i contenuti tecnici dei piani sono indicati agli artt. 2
e 3, mentre i successivi, fino all’art.
11, indicano tutte le modalità e le
procedure relative alla fase comunale di
adozione, deposito e pubblicazione, alle
modalità di trasmissione, alla fase
provinciale di approvazione, pubblicazione
ed entrata in vigore, con particolare
riguardo al controllo di conformità
regionale che può avere esiti diversi (art.
9).
Infine l’art. 12 evidenzia che le eventuali successive varianti
seguono necessariamente lo stesso iter
procedurale previsto per l’approvazione
del piano e, di conseguenza, possono essere
proposte in casi di effettiva necessità
conseguente a sopravvenute ragioni connesse
alla realizzabilità delle originarie
previsioni.
Figura
1- Suddivisione degli ambiti
sovracomunali
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Fonte:
Provincia di napoli. Città
Metropolitana, Ptcp 99. Progetto
definitivo. Aggiornamento 2002
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Allo stesso modo gli articoli relativi al Re (artt. 13-18) richiamano
la normativa attualmente vigente in materia
(peraltro assai scarna) e chiariscono tutte
le modalità procedurali richieste per
l’approvazione, evidenziando che in questo
caso non è prevista nè la fase di
pubblicazione nè un successivo controllo da
parte della regione; in particolare l’art.
17 ne chiarisce i termini di entrata in
vigore ed infine l’art. 18 sottolinea la
necessità di ripetere lo stesso iter
procedurale per ogni variante al Re.
Si è preferito non ritardare l’approvazione del regolamento in
attesa dell’entrata in vigore del testo
unico dell’edilizia, allo stato ancora
incerta, rinviando ad una fase successiva
l’eventuale aggiornamento per intervenute
modifiche.
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