Il DLgs 112/1998, attuativo della legge 59/1997, conferisce ai comuni
le funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l’ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione degli
impianti produttivi.
Il medesimo decreto, all’art. 24, stabilisce altresì che dette
funzioni debbano essere esercitate affidando
ad un’unica struttura l’intero
procedimento. Tale struttura costituisce lo sportello
unico per le attività produttive (Suap),
al quale si rivolgono gli interessati per
tutti gli adempimenti previsti dal
procedimento.
Le regioni, ai sensi dell’articolo 23 comma 2 del suddetto DLgs,
nell’ambito delle funzioni conferite in
materia di industria, provvedono al
coordinamento e al miglioramento dei servizi
e dell’assistenza alle imprese, fornendo,
in particolare, il necessario sostegno per
la raccolta e la diffusione, anche in via
telematica, di tutte le informazioni utili
ai soggetti interessati concernenti
l’insediamento e lo svolgimento delle
attività produttive.
In quest’ottica, le regioni assumono un ruolo rilevante di
coordinamento e supporto ai comuni nel
processo d’attivazione dei Suap sul
territorio di pertinenza, in un’ottica più
generale di sostegno allo sviluppo economico
del territorio regionale.
Questa
breve premessa per inquadrare meglio il
significato del presente contributo che
nasce da una prima riflessione maturata
dall’osservazione delle pratiche e vuole
essere di suggerimento per
l’individuazione di possibili linee guida
di intervento, da emanare da parte del
governo regionale, per una corretta
applicazione del Dpr 447/1998 (Regolamento
recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per l’esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59), così come modificato
dal Dpr 440/2000.
A quattro anni dall’emanazione del Dpr 447/1998, infatti, le
applicazioni che si registrano a livello
nazionale ci possono far parlare di successo
della norma introdotta e questo, in un
contesto come quello italiano, è abbastanza
sbalorditivo. Nel merito, il successo del
Dpr ed in realtà dei Suap è facilmente
comprensibile, dal momento che, a pieno e
corretto regime di applicazione, esso
rappresenta, quale strumento di
snellimento burocratico, una risposta
concreta per le esigenze ed i tempi degli
imprenditori e, quindi, uno strumento di
impulso allo sviluppo economico del
territorio.
In quest’ottica l’applicazione del Dpr 447/1998 consente anche di
riflettere, a più largo spettro, sulla
sperimentazione di Suap per lo snellimento
procedurale per promuovere la diffusione di
questa modalità operativa a tutti i settori
del quotidiano, migliorando qualitativamente
l’offerta di servizi ai cittadini (e,
quindi, lo Suap per l’edilizia, per i
servizi sociali, per l’immigrazione,
ecc.). Ovviamente questa è una visione
tutta ottimistica della questione e, se
l’ottimismo fa sempre bene, una punta di
realismo può fare ancora meglio!
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Fig. 1 -
Cantieri Armstrong dal mare
(Pozzuoli, Na) |
Guardiamo in primo luogo ad esempi a noi vicini: la nostra regione e la
Provincia di Salerno.
In riferimento al Dpr 447/1998, come modificato dal Dpr 440/2000, la
Giunta regionale campana, nella seduta del
12 luglio 2002, ha deliberato in merito
all’art. 6, comma 6, definendo i criteri
per l’individuazione degli impianti a
struttura semplice, ovvero per gli impianti
produttivi “per i quali è previsto che
nel corso del relativo procedimento mediante
autocertificazione la realizzazione del
progetto si intende autorizzata se lo Suap,
entro 45 giorni dal ricevimento della
domanda, non comunica il proprio motivato
dissenso ovvero non convoca l’impresa per
l’audizione, fatta salva la necessità
dell’acquisizione della concessione
edilizia”1.
Una disposizione, questa della Regione Campania, che entra nel merito
dell’applicazione del Dpr2, ed
agisce per una specifica tipologia di
richiesta di snellimento procedurale, ovvero
per il procedimento mediante
autocertificazione e, per gli addetti ai
lavori, questo non è il campo di
applicazione più problematico del Dpr.
I problemi, infatti, nascono quando la richiesta costituisce variante
allo strumento urbanistico vigente. In
assoluto neanche questa eventualità
dovrebbe costituire un problema se fosse
rispettato l’art. 2 dello stesso Dpr
447/1998 e, quindi, se le amministrazioni
comunali chiarissero e comunicassero gli
obiettivi di sviluppo del proprio
territorio, con la relativa individuazione
delle aree di possibile localizzazione degli
impianti produttivi, nel rispetto degli
interessi collettivi.
Nella pratica, invece, ci troviamo per lo più di fronte a richieste di
varianti agli strumenti generali, con cambi
di destinazione d’uso di aree agricole in
aree per insediamenti produttivi, senza
riscontrare alla base una strategia
dell’amministrazione comunale che possa
restituire chiaramente il disegno del nuovo
assetto territoriale a seguito delle
variazioni proposte; in assenza, quindi, di
uno strumento di programmazione e
pianificazione, che valuti l’impatto dei
nuovi scenari configurabili sul territorio.
Ci sembra, in definitiva, che vinca il principio delle opportunità e
non la lungimiranza di valutare i carichi
per il territorio e per la comunità.
A livello provinciale, il nostro ente è quotidianamente impegnato in
istruttorie e partecipazioni a conferenze di
servizio indette ai sensi dell’art. 5 del
Dpr per intervenire direttamente su progetti
in variante agli strumenti urbanistici
vigenti. L’ufficio urbanistica della
Provincia di Salerno si trova, quindi, a
dover operare proprio in quei procedimenti
più complessi che abbiamo precedentemente
descritto, verificando nella pratica la
difficile applicazione dei benefici
introdotti dalla norma in contesti
amministrativi in cui è spesso assente il
quadro di riferimento territoriale richiesto
dalla norma stessa.
Da quanto detto risulterà più chiaro il nostro interesse per due
aspetti specifici del Dpr 447/1998, come
modificato dal Dpr 440/2000:
- l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti
produttivi (art. 2), al fine di pianificare
il processo di sviluppo delle attività
produttive sul territorio allontanandosi
dalla logica del caso per caso, per
un’equa disciplina dell’uso dei suoli3;
- la pubblicità del procedimento (art. 3 comma 2, art. 5 comma 1, art.
6 commi 2 e 13), ovvero l’informazione e
la partecipazione della comunità locale
alle trasformazioni in corso, per non ledere
i diritti della collettività.
La scelta di soffermarsi su questi due aspetti ci consente di
riflettere contemporaneamente sulla portata
positiva dell’introduzione di questo
procedimento e sulla necessità di una sua
applicazione corretta per non inficiarne gli
aspetti positivi e violare i diritti
dell’ambiente e della comunità locale.
Per entrare nel vivo dell’argomento è forse ora utile guardarsi un
po’ intorno ed osservare cosa è stato
fatto nelle altre regioni italiane
all’indomani dell’emanazione del DLgs
112/19984 e del Dpr 447/1998.
Da una ricerca in rete, l’esempio a nostro avviso più interessante,
è offerto dalla Regione Piemonte che con Lr
26 aprile 2000, n. 44, ha dettato
disposizioni normative per l’attuazione
del DLgs 112/1998, individuando le funzioni
di competenza della regione, degli enti
locali e delle autonomie funzionali,
attinenti ai seguenti ambiti:
- sviluppo economico ed attività produttive;
- ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
- formazione professionale;
- polizia amministrativa.
La materia di nostro interesse - sviluppo economico ed attività
produttive - è normata dal Titolo II del
testo di legge ed ai fini del nostro
ragionamento è interessante soffermarsi, in
particolare, sull’art. 22 che introduce
l’osservatorio regionale dei
settori produttivi industriali e
sull’art. 24 che disciplina il
procedimento autorizzativo per
l’insediamento di attività produttive e
lo Suap.
L’osservatorio regionale dei settori produttivi industriali
è stato istituito per promuove un’attività
permanente di analisi, studio e diffusione
dell’informazione sul sistema industriale
regionale e vede la partecipazione attiva
delle province, secondo le modalità
stabilite dalla conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui alla Lr
34/1998, con compiti di analisi e studio
sull’andamento congiunturale e sulle
prospettive del sistema industriale
piemontese nel contesto economico regionale,
nazionale ed internazionale.
L’attività dell’osservatorio è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione
regionale;
b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale
piemontese, delle sue articolazioni
settoriali e territoriali e della sua
prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi
attivati dalla regione a favore
dell’industria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che
possono essere soddisfatte dall’intervento
pubblico ed il livello di gradimento degli
interventi attivati;
e) fornire informazioni alle imprese anche mediante i Suap comunali,
così come previsto dall’articolo 23,
comma 2, del DLgs 112/1998, e ad altri
soggetti interessati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e
connessione con analoghe strutture
nazionali, regionali, di enti locali, del
sistema camerale, delle associazioni
imprenditoriali, dell’amministrazione
regionale.
Nella pratica l’osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento
delle informazioni in ordine ai principali
indicatori sull’industria piemontese;
promuove e realizza indagini, ricerche e
studi in materia; favorisce e attua
l’informazione ed il confronto mediante
adeguate forme di diffusione dei dati ed
organizzando convegni e seminari.
In coerenza con il livello regionale, a livello comunale (art. 24), la
legge piemontese favorisce forme di
collaborazione operativa con gli enti locali
e le loro associazioni e, in particolare, le
necessarie interconnessioni tra i Suap
comunali e le strutture attivate dalla
regione per la raccolta e la diffusione
delle informazioni alle imprese.
La regione riconosce, infatti, lo Suap quale strumento di promozione
attiva del sistema produttivo locale ed in
tal senso sostiene:
a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori
degli enti locali addetti alla gestione del
procedimento autorizzativo per insediamenti
produttivi ed allo Suap;
b) l’ammodernamento delle dotazioni informatiche dei Suap in ordine
alle nuove tecnologie funzionali alle
attività degli stessi;
c) d’intesa con le province e gli enti locali, sede di Suap,
iniziative finalizzate allo sviluppo delle
attività produttive e ad attrarre sul
territorio nuovi insediamenti produttivi;
d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività dei
Suap.
In definitiva, i due articoli richiamati ci aiutano a comprendere come
con la Lr 44/2000, in una logica di
cooperazione inter-istituzionale, si
riconosce a regione, province e comuni un
ruolo di agenti di sviluppo locale, alleati
fattivi del cittadino-imprenditore che, nel
rispetto del territorio, mira a massimizzare
gli utili della propria impresa.
Sempre a livello regionale con delibera di giunta n. 29/4134 del
15/10/2001 la Regione Piemonte ha adottato
le indicazioni applicative dei Dpr 447/1998
e 440/2000.
Il provvedimento è l’esito di un lavoro avviato dal 1999, quando con
delibera di Gr 15/26937 (26/3/1999) era
stato istituito un gruppo di lavoro per
l’attivazione dei Suap, al quale
partecipavano come componenti, i funzionari
delle Direzioni regionali e delle
amministrazioni statali più direttamente
coinvolte nonché i responsabili di Suap
comunali.
Questo gruppo di lavoro ha elaborato la seconda versione delle linee
guida per l’interpretazione e
l’applicazione dei Dpr, al fine di
adeguare le precedenti indicazioni operative
(“prime indicazioni applicative del Dpr
447/1998”, adottate il 18/6/1999 e
riferite solo al Dpr 447/1998), rispetto
alle novità introdotte dal successivo Dpr
440/20005.
L’iniziativa, che si colloca quindi in un quadro organico
d’interventi avviati dalla regione a
supporto del più ampio processo di riforma
della pubblica amministrazione sul versante
dei rapporti con il sistema economico
produttivo, si propone di fornire un
riferimento interpretativo alle diverse
amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento unico e costituisce, al
contempo, uno spunto per l’amministrazione
regionale per interventi di
razionalizzazione e semplificazione dei
procedimenti di propria competenza coinvolti
nel Dpr 440/2000.
La lettura di queste linee guida è molto interessante perché
ci consente di entrare nel vivo
dell’applicazione delle norme ai diversi
livelli territoriali; volendo ritornare però
agli argomenti oggetto di questo contributo,
è particolarmente interessante il Capitolo
VI - Gli aspetti urbanistici ed edilizi -
dove si esplorano nel dettaglio le
problematiche connesse alla mancanza di
conformità del progetto agli strumenti
urbanistici (art. 5 Dpr 447/1998) e
l’individuazione di aree da destinare
all’insediamento di impianti produttivi
(art. 2 Dpr 447/1998). In particolare, la
regione, richiama gli enti locali al senso
di responsabilità per evitare quelle
violazioni dei diritti di cui abbiamo
parlato all’inizio di questo contributo.
Per maggiore chiarezza è utile riportare questa parte del testo delle
linee guida regionali:
“Occorre evidenziare, in termini generali, che l’esercizio della
facoltà comunale di variare la
strumentazione urbanistica del comune in
presenza e in relazione alla domanda
presentata da un’impresa allo sportello
unico è operazione estremamente delicata; e
che - meno che mai su questo tema - la
normativa statale sul procedimento unico può
aver snaturato principi e regole essenziali
per il corretto uso del territorio.
L’impiego della variante non può quindi essere inteso come un
grimaldello atto ad aprire qualsiasi porta,
purché l’iniziativa dell’impresa possa
procedere, a qualunque costo. Se così si
intendessero le cose e così si
interpretassero le norme in esame, non solo
ci si collocherebbe al di fuori della buona
amministrazione, ma si rischierebbero
perfino contestazioni di carattere penale.
Occorre dunque, sul tema, esercitare appieno il senso di responsabilità.
La variante allo strumento urbanistico può nascere invero solo dalla
coincidenza tra l’interesse e la richiesta
dell’impresa e l’interesse pubblico ad
un ordinato uso del territorio: certamente,
non dal solo interesse imprenditoriale; la
rilevanza del fattore occupazionale, che ha
certamente natura pubblicistica, non è - da
sola - decisiva. Anch’essa va confrontata
con gli effetti di vario genere che la
modifica allo strumento urbanistico è
destinata a produrre: la decisione
conclusiva deve essere il riflesso di tutte
le valutazioni e tutti i confronti, come del
resto già avviene in altri campi e in altre
procedure.
Di tali ponderate valutazioni, occorre che gli atti del comune e
dell’eventuale conferenza diano
chiaramente ragione”.
Come abbiamo visto le linee guida della Regione Piemonte sono molto
esplicite sull’argomento variante
seppure la variante agli strumenti
urbanistici si dovrebbe configurare quale caso
eccezionale nel procedimento unico,
rendendosi necessaria solo qualora il
progetto presentato sia in contrasto con lo
strumento urbanistico, o comunque richieda
una sua variazione ovvero “sia conforme
alle norme vigenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo
strumento urbanistico non individui aree
destinate all’insediamento di impianti
produttivi ovvero queste siano insufficienti
in relazione al progetto presentato” (art.
5 Dpr 447/1998). Quella che potrebbe
sembrare, quindi, un’estrema cautela
dell’ente Regione Piemonte in realtà
è un richiamo al senso di responsabilità
dettato dalla verifica dell’applicazione
dell’art. 5 che da eventualità
eccezionale è diventata prassi comune.
Come abbiamo avuto già modo di dire in precedenza uno strumento
efficace per contrastare la deregulation
implicita in tale prassi è rappresentato
dal rispetto dell’art. 2 dello stesso Dpr
447. L’art. 2 prevede, infatti, che
l’amministrazione comunale proceda, in via
preliminare, alla individuazione delle aree
da destinare agli insediamenti produttivi:
“Art. 2 comma 1 - La individuazione delle aree da destinare
all’insediamento di impianti produttivi,
in conformità alle tipologie generali e ai
criteri determinati dalle regioni, anche ai
sensi dell’articolo 26, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
effettuata dai comuni, salvaguardando le
eventuali prescrizioni dei piani
territoriali sovracomunali.
Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli
strumenti urbanistici comunali vigenti, la
variante è approvata, in base alle
procedure individuate con legge regionale,
ai sensi dell’articolo 25, comma 1,
lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n.
47. Il provvedimento che il comune è tenuto
a trasmettere immediatamente alla regione e
alla provincia, ai fini della adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza, è
subordinato alla preventiva intesa con le
altre amministrazioni eventualmente
competenti. Tale intesa va assunta in sede
di conferenza di servizi, convocata dal
sindaco del comune interessato, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 14 della
legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata
dall’articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
Art. 2 comma 2 - In sede di individuazione delle aree da destinare
all’insediamento di impianti produttivi di
cui al comma 1, il consiglio comunale può
subordinare l’effettuazione degli
interventi alla redazione di un piano per
gli insediamenti produttivi ai sensi
dell’articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Art. 2 comma 3 - Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al
comma 2, la necessità dell’esistenza
delle opere di urbanizzazione o di apposita
convenzione con le amministrazioni
competenti al fine di procedere alla
realizzazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione delle
opere. In tal caso, la realizzazione degli
impianti è subordinata alla puntuale
osservanza dei tempi e delle modalità
indicati nella convenzione”.
Dalla lettura dell’art. 2 è importante evidenziare che questa
operazione di individuazione delle aree da
destinare agli insediamenti produttivi è
preliminare e funzionale alle attività
dello Suap ed attiene alle amministrazioni
comunali ma necessita di alcuni
provvedimenti regionali: è infatti
necessario, in primo luogo, che la regione
determini tipologie generali e criteri
per l’individuazione, da parte dei comuni,
delle aree in oggetto e, in secondo luogo,
che la regione stessa introduca una
procedura accelerata e semplificata di
variante al piano regolatore generale.
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Fig. 2 -
Armstrong da est |
Per soddisfare entrambe le esigenze la regione dovrebbe emanare una
legge specifica, che lo stesso art. 2 comma
1 del Dpr 447/1998 sembra richiamare,
operando come legge-cornice rispetto alla
legislazione regionale. In sostanza, sembra
prefigurarsi l’opportunità, o addirittura
la necessità, di una legge regionale che
possa riordinare le norme esistenti e
organizzare l’intera materia relativa alle
attività produttive.
In assenza di tale norma regionale la stessa Regione Piemonte si è
impegnata a favorire l’attivazione ed il
funzionamento dei Suap comunali e
provinciali (vedi in particolare il Suap
della Provincia di Torino e della Città di
Torino), in collaborazione con le altre
amministrazioni pubbliche e con le parti
economiche e sociali.
Di seguito si riportano alcune delle iniziative attivate dal Suap
Regione Piemonte, accessibili anche on
line attraverso il sito istituzionale
dell’ente; dalla lettura delle azioni
attivate, si potrà avere un quadro chiaro
del ruolo di promozione e coordinamento che
la regione esercita, in stretta sinergia con
la rete dei Suap provinciali e comunali:
- relativamente all’informazione e all’assistenza alle imprese che
si rivolgono allo sportello comunale si è
attivata una banca dati sperimentale
contenente un primo nucleo di informazioni,
che sarà successivamente integrato con
altre informazioni utili all’attività
delle imprese;
- l’attività informativa si raccorda con la funzione procedimentale
dei Suap, in stretto collegamento con gli
enti locali competenti, a supporto dei quali
è stato elaborato il documento
“indicazioni applicative del Dpr
447/1998” (le linee guida di cui abbiamo
parlato), con la finalità di fornire
elementi interpretativi della legislazione
ed un idoneo livello di uniformità
dell’azione amministrativa sul territorio;
- servizio gratuito di informazioni tempestive e selezionate su
contributi a fondo perduto, agevolazioni,
incentivi e sgravi fiscali a favore delle
imprese, con una ricerca guidata on line
ed una sezione di “approfondimenti
operativi” con l’elenco di tutti i
soggetti disponibili a fornire
approfondimenti sugli strumenti di
finanziamento individuati;
- ricerca/verifica on line delle aree edificabili, urbanizzate o
di prevedibile urbanizzazione disponibili
sul territorio regionale, facilmente
consultabile inserendo la provincia ed il
comune di interesse e la destinazione
d’uso ipotizzata6;
- una guida alla compatibilità ambientale ed alle procedure di
valutazione di impatto ambientale: la
Regione Piemonte assume l’approccio della
valutazione preventiva ed integrata degli
effetti diretti ed indiretti sull’ambiente
nello svolgimento delle attività normative,
pianificatorie, programmatorie ed
amministrative di propria competenza e ne
promuove l’adozione da parte degli enti
locali territoriali nell’esercizio delle
rispettive funzioni amministrative e di
pianificazione.
L’esempio della Regione Piemonte ci porta anche a riflettere
sull’importanza della comunicazione delle
azioni intraprese, tanto in termini di
diffusione delle informazioni, per rendere
accessibili gli strumenti procedurali e
finanziari di snellimento ed agevolazione a
tutti gli imprenditori presenti sul
territorio, quanto in termini di
pubblicizzazione dei procedimenti in corso,
per consentire a tutti i cittadini di
pronunciarsi in merito ad una violazione
degli interessi personali e/o pubblici,
partecipando anche direttamente alle
conferenze di servizio attivate.
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Fig. 3 -
Armstrong interni |
In conclusione, è importante ribadire l’importanza delle innovazioni
introdotte dal Dpr 447/1998 e della
sperimentazione in corso, soprattutto
nell’ottica di ricercare modalità
operative e strumenti sempre più efficaci
per lo snellimento procedurale e la
sburocratizzazione della pubblica
amministrazione.
È però necessario riflettere sulle esperienze in corso, per
pianificare interventi normativi e
strutturali integrati ai differenti livelli
istituzionali (regione, province, comunità
montane, comuni) e sviluppare utili sinergia
tra i diversi attori operanti sul territorio
(Autorità di bacino, Asl, Arpa, Camera di
commercio, associazioni di categoria, ecc.),
in vista di impegni, responsabilità ed
iniziative sempre più complesse, per
favorire un reale sviluppo economico del
territorio nel rispetto dell’ambiente e
delle comunità locali.
1 Deliberazione n. 3422 - Area generale di coordinamento sviluppo
attività settore secondario.
2 L’art. 6 del Dpr 447/1998, così come modificato dal Dpr 440/2000,
infatti, dispone che la regione stabilisce i
criteri per l’individuazione degli
“Impianti a struttura semplice”.
3 In particolare per il territorio agricolo (e per l’equilibrio delle
risorse naturali), oggetto di devastanti
varianti a macchia di leopardo.
4 Artt. 23, 24 e 25. Nello specifico il comma 2 dell’art. 23 del DLgs
31 marzo 1998, n. 112, recita:
“nell’ambito delle funzioni conferite in
materia di industria dall’articolo 19, le
regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e
al miglioramento dei servizi e
dell’assistenza alle imprese, con
particolare riferimento alla localizzazione
ed alla autorizzazione degli impianti
produttivi e alla creazione di aree
industriali.
L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione,
anche in via telematica, delle informazioni
concernenti l’insediamento e lo
svolgimento delle attività produttive nel
territorio regionale, con particolare
riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e all’attività
delle unità organizzative di cui
all’articolo 24, nonché nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti
gli strumenti di agevolazione contributiva e
fiscale a favore dell’occupazione dei
lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo”.
5 Non bisogna sottovalutare, inoltre, le innovazioni legislative
introdotte nei due anni intercorsi
dall’entrata in vigore del Dpr 447/1998
con conseguenze rilevanti sulla materia di
cui si parla; ci riferiamo al DLgs
18/8/2000, n. 267 (testo unico
sull’ordinamento degli enti locali) ed
alla legge 24/11/2000, n. 340 (recante
disposizioni per la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti
amministrativi) che ha introdotto
innovazioni di rilievo riguardanti la
Conferenza di servizi, strumento essenziale
nel procedimento unico di cui al Dpr
447/1998, ed ha imposto (art. 6)
l’assunzione da parte delle pubbliche
amministrazioni di misure organizzative
idonee a far sì che i tempi del
procedimento che transita attraverso lo sportello
unico siano sempre rispettati, anche se
la situazione da cui si proviene è
caratterizzata dal fatto che ogni
amministrazione ha - nel sistema
tradizionale - suoi procedimenti, suoi
termini e sue leggi.
6 Con il preciso obiettivo di ottenere la massima diffusione delle
informazioni sulle aree destinate agli usi
produttivi, la Regione Piemonte ha
commissionato al Csi Piemonte la creazione
di un software per la catalogazione e la
messa in rete di tali informazioni. La banca
dati sulle opportunità localizzative,
accessibile via internet a tutti, offre
all’imprenditore un primo quadro sulla
disponibilità di aree nel territorio
interessato; il data base fornisce
informazioni primarie di carattere logistico
e tecnico (dimensioni dell’area; presenza
di servizi quali acqua e luce; distanza
dalla rete ferroviaria e/o stradale). La
rilevazione delle aree, il caricamento dei
dati e la consultazione telematica, sono
partiti con una fase di sperimentazione che
ha coinvolto la Provincia di Torino per poi
essere estesi al resto del territorio
regionale.
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1. Cantieri Armstrong
dal mare (Pozzuoli, Na)
2. Armstrong
da est
3. Armstrong
interni
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