Numero 5 - 2002

 

le politiche per le attività produttive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione regionale dell'art.5 del Dpr 447/1998


Ivonne De Notaris


 

Le norme sullo snellimento delle procedure per l'insediamento delle attività produttive cominciano a diffondersi nell'uso corrente ed a sortire primi significativi effetti. Ma la derogabilità dalle previsioni dei piani comunali non deve disincentivare gli enti locali da un governo organico del territorio. Ivonne De Notaris esplora l'iniziativa regionale in merito, soffermandosi sulla composita esperienza del Piemonte ed, in particolare, delle linee guida emanate per indirizzare l'operato dei comuni su una gestione responsabile e trasparente della materia

 

Il DLgs 112/1998, attuativo della legge 59/1997, conferisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi.

Il medesimo decreto, all’art. 24, stabilisce altresì che dette funzioni debbano essere esercitate affidando ad un’unica struttura l’intero procedimento. Tale struttura costituisce lo sportello unico per le attività produttive (Suap), al quale si rivolgono gli interessati per tutti gli adempimenti previsti dal procedimento.

Le regioni, ai sensi dell’articolo 23 comma 2 del suddetto DLgs, nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria, provvedono al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, fornendo, in particolare, il necessario sostegno per la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di tutte le informazioni utili ai soggetti interessati concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive.

In quest’ottica, le regioni assumono un ruolo rilevante di coordinamento e supporto ai comuni nel processo d’attivazione dei Suap sul territorio di pertinenza, in un’ottica più generale di sostegno allo sviluppo economico del territorio regionale.

 

Questa breve premessa per inquadrare meglio il significato del presente contributo che nasce da una prima riflessione maturata dall’osservazione delle pratiche e vuole essere di suggerimento per l’individuazione di possibili linee guida di intervento, da emanare da parte del governo regionale, per una corretta applicazione del Dpr 447/1998 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal Dpr 440/2000.

A quattro anni dall’emanazione del Dpr 447/1998, infatti, le applicazioni che si registrano a livello nazionale ci possono far parlare di successo della norma introdotta e questo, in un contesto come quello italiano, è abbastanza sbalorditivo. Nel merito, il successo del Dpr ed in realtà dei Suap è facilmente comprensibile, dal momento che, a pieno e corretto regime di applicazione, esso rappresenta, quale strumento di snellimento burocratico, una risposta concreta per le esigenze ed i tempi degli imprenditori e, quindi, uno strumento di impulso allo sviluppo economico del territorio.

In quest’ottica l’applicazione del Dpr 447/1998 consente anche di riflettere, a più largo spettro, sulla sperimentazione di Suap per lo snellimento procedurale per promuovere la diffusione di questa modalità operativa a tutti i settori del quotidiano, migliorando qualitativamente l’offerta di servizi ai cittadini (e, quindi, lo Suap per l’edilizia, per i servizi sociali, per l’immigrazione, ecc.). Ovviamente questa è una visione tutta ottimistica della questione e, se l’ottimismo fa sempre bene, una punta di realismo può fare ancora meglio!

Fig. 1 - Cantieri Armstrong dal mare (Pozzuoli, Na)

 

Guardiamo in primo luogo ad esempi a noi vicini: la nostra regione e la Provincia di Salerno.

In riferimento al Dpr 447/1998, come modificato dal Dpr 440/2000, la Giunta regionale campana, nella seduta del 12 luglio 2002, ha deliberato in merito all’art. 6, comma 6, definendo i criteri per l’individuazione degli impianti a struttura semplice, ovvero per gli impianti produttivi “per i quali è previsto che nel corso del relativo procedimento mediante autocertificazione la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo Suap, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l’impresa per l’audizione, fatta salva la necessità dell’acquisizione della concessione edilizia”1.

Una disposizione, questa della Regione Campania, che entra nel merito dell’applicazione del Dpr2, ed agisce per una specifica tipologia di richiesta di snellimento procedurale, ovvero per il procedimento mediante autocertificazione e, per gli addetti ai lavori, questo non è il campo di applicazione più problematico del Dpr.

I problemi, infatti, nascono quando la richiesta costituisce variante allo strumento urbanistico vigente. In assoluto neanche questa eventualità dovrebbe costituire un problema se fosse rispettato l’art. 2 dello stesso Dpr 447/1998 e, quindi, se le amministrazioni comunali chiarissero e comunicassero gli obiettivi di sviluppo del proprio territorio, con la relativa individuazione delle aree di possibile localizzazione degli impianti produttivi, nel rispetto degli interessi collettivi.

Nella pratica, invece, ci troviamo per lo più di fronte a richieste di varianti agli strumenti generali, con cambi di destinazione d’uso di aree agricole in aree per insediamenti produttivi, senza riscontrare alla base una strategia dell’amministrazione comunale che possa restituire chiaramente il disegno del nuovo assetto territoriale a seguito delle variazioni proposte; in assenza, quindi, di uno strumento di programmazione e pianificazione, che valuti l’impatto dei nuovi scenari configurabili sul territorio.

Ci sembra, in definitiva, che vinca il principio delle opportunità e non la lungimiranza di valutare i carichi per il territorio e per la comunità.

A livello provinciale, il nostro ente è quotidianamente impegnato in istruttorie e partecipazioni a conferenze di servizio indette ai sensi dell’art. 5 del Dpr per intervenire direttamente su progetti in variante agli strumenti urbanistici vigenti. L’ufficio urbanistica della Provincia di Salerno si trova, quindi, a dover operare proprio in quei procedimenti più complessi che abbiamo precedentemente descritto, verificando nella pratica la difficile applicazione dei benefici introdotti dalla norma in contesti amministrativi in cui è spesso assente il quadro di riferimento territoriale richiesto dalla norma stessa.

Da quanto detto risulterà più chiaro il nostro interesse per due aspetti specifici del Dpr 447/1998, come modificato dal Dpr 440/2000:

- l’individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi (art. 2), al fine di pianificare il processo di sviluppo delle attività produttive sul territorio allontanandosi dalla logica del caso per caso, per un’equa disciplina dell’uso dei suoli3;

- la pubblicità del procedimento (art. 3 comma 2, art. 5 comma 1, art. 6 commi 2 e 13), ovvero l’informazione e la partecipazione della comunità locale alle trasformazioni in corso, per non ledere i diritti della collettività.

La scelta di soffermarsi su questi due aspetti ci consente di riflettere contemporaneamente sulla portata positiva dell’introduzione di questo procedimento e sulla necessità di una sua applicazione corretta per non inficiarne gli aspetti positivi e violare i diritti dell’ambiente e della comunità locale.

Per entrare nel vivo dell’argomento è forse ora utile guardarsi un po’ intorno ed osservare cosa è stato fatto nelle altre regioni italiane all’indomani dell’emanazione del DLgs 112/19984 e del Dpr 447/1998.

Da una ricerca in rete, l’esempio a nostro avviso più interessante, è offerto dalla Regione Piemonte che con Lr 26 aprile 2000, n. 44, ha dettato disposizioni normative per l’attuazione del DLgs 112/1998, individuando le funzioni di competenza della regione, degli enti locali e delle autonomie funzionali, attinenti ai seguenti ambiti:

- sviluppo economico ed attività produttive;

- ambiente, protezione civile ed infrastrutture;

- formazione professionale;

- polizia amministrativa.

La materia di nostro interesse - sviluppo economico ed attività produttive - è normata dal Titolo II del testo di legge ed ai fini del nostro ragionamento è interessante soffermarsi, in particolare, sull’art. 22 che introduce l’osservatorio regionale dei settori produttivi industriali e sull’art. 24 che disciplina il procedimento autorizzativo per l’insediamento di attività produttive e lo Suap.

L’osservatorio regionale dei settori produttivi industriali è stato istituito per promuove un’attività permanente di analisi, studio e diffusione dell’informazione sul sistema industriale regionale e vede la partecipazione attiva delle province, secondo le modalità stabilite dalla conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla Lr 34/1998, con compiti di analisi e studio sull’andamento congiunturale e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

L’attività dell’osservatorio è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla regione a favore dell’industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall’intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante i Suap comunali, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, del DLgs 112/1998, e ad altri soggetti interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell’amministrazione regionale.

Nella pratica l’osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull’industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l’informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari.

In coerenza con il livello regionale, a livello comunale (art. 24), la legge piemontese favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro associazioni e, in particolare, le necessarie interconnessioni tra i Suap comunali e le strutture attivate dalla regione per la raccolta e la diffusione delle informazioni alle imprese.

La regione riconosce, infatti, lo Suap quale strumento di promozione attiva del sistema produttivo locale ed in tal senso sostiene:

a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Suap;

b) l’ammodernamento delle dotazioni informatiche dei Suap in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

c) d’intesa con le province e gli enti locali, sede di Suap, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;

d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività dei Suap.

In definitiva, i due articoli richiamati ci aiutano a comprendere come con la Lr 44/2000, in una logica di cooperazione inter-istituzionale, si riconosce a regione, province e comuni un ruolo di agenti di sviluppo locale, alleati fattivi del cittadino-imprenditore che, nel rispetto del territorio, mira a massimizzare gli utili della propria impresa.

Sempre a livello regionale con delibera di giunta n. 29/4134 del 15/10/2001 la Regione Piemonte ha adottato le indicazioni applicative dei Dpr 447/1998 e 440/2000.

Il provvedimento è l’esito di un lavoro avviato dal 1999, quando con delibera di Gr 15/26937 (26/3/1999) era stato istituito un gruppo di lavoro per l’attivazione dei Suap, al quale partecipavano come componenti, i funzionari delle Direzioni regionali e delle amministrazioni statali più direttamente coinvolte nonché i responsabili di Suap comunali.

Questo gruppo di lavoro ha elaborato la seconda versione delle linee guida per l’interpretazione e l’applicazione dei Dpr, al fine di adeguare le precedenti indicazioni operative (“prime indicazioni applicative del Dpr 447/1998”, adottate il 18/6/1999 e riferite solo al Dpr 447/1998), rispetto alle novità introdotte dal successivo Dpr 440/20005.

L’iniziativa, che si colloca quindi in un quadro organico d’interventi avviati dalla regione a supporto del più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione sul versante dei rapporti con il sistema economico produttivo, si propone di fornire un riferimento interpretativo alle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento unico e costituisce, al contempo, uno spunto per l’amministrazione regionale per interventi di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti di propria competenza coinvolti nel Dpr 440/2000.

La lettura di queste linee guida è molto interessante perché ci consente di entrare nel vivo dell’applicazione delle norme ai diversi livelli territoriali; volendo ritornare però agli argomenti oggetto di questo contributo, è particolarmente interessante il Capitolo VI - Gli aspetti urbanistici ed edilizi - dove si esplorano nel dettaglio le problematiche connesse alla mancanza di conformità del progetto agli strumenti urbanistici (art. 5 Dpr 447/1998) e l’individuazione di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi (art. 2 Dpr 447/1998). In particolare, la regione, richiama gli enti locali al senso di responsabilità per evitare quelle violazioni dei diritti di cui abbiamo parlato all’inizio di questo contributo.

Per maggiore chiarezza è utile riportare questa parte del testo delle linee guida regionali:

“Occorre evidenziare, in termini generali, che l’esercizio della facoltà comunale di variare la strumentazione urbanistica del comune in presenza e in relazione alla domanda presentata da un’impresa allo sportello unico è operazione estremamente delicata; e che - meno che mai su questo tema - la normativa statale sul procedimento unico può aver snaturato principi e regole essenziali per il corretto uso del territorio.

L’impiego della variante non può quindi essere inteso come un grimaldello atto ad aprire qualsiasi porta, purché l’iniziativa dell’impresa possa procedere, a qualunque costo. Se così si intendessero le cose e così si interpretassero le norme in esame, non solo ci si collocherebbe al di fuori della buona amministrazione, ma si rischierebbero perfino contestazioni di carattere penale.

Occorre dunque, sul tema, esercitare appieno il senso di responsabilità.

La variante allo strumento urbanistico può nascere invero solo dalla coincidenza tra l’interesse e la richiesta dell’impresa e l’interesse pubblico ad un ordinato uso del territorio: certamente, non dal solo interesse imprenditoriale; la rilevanza del fattore occupazionale, che ha certamente natura pubblicistica, non è - da sola - decisiva. Anch’essa va confrontata con gli effetti di vario genere che la modifica allo strumento urbanistico è destinata a produrre: la decisione conclusiva deve essere il riflesso di tutte le valutazioni e tutti i confronti, come del resto già avviene in altri campi e in altre procedure.

Di tali ponderate valutazioni, occorre che gli atti del comune e dell’eventuale conferenza diano chiaramente ragione”.

Come abbiamo visto le linee guida della Regione Piemonte sono molto esplicite sull’argomento variante seppure la variante agli strumenti urbanistici si dovrebbe configurare quale caso eccezionale nel procedimento unico, rendendosi necessaria solo qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione ovvero “sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato” (art. 5 Dpr 447/1998). Quella che potrebbe sembrare, quindi, un’estrema cautela dell’ente Regione Piemonte in realtà è un richiamo al senso di responsabilità dettato dalla verifica dell’applicazione dell’art. 5 che da eventualità eccezionale è diventata prassi comune.

Come abbiamo avuto già modo di dire in precedenza uno strumento efficace per contrastare la deregulation implicita in tale prassi è rappresentato dal rispetto dell’art. 2 dello stesso Dpr 447. L’art. 2 prevede, infatti, che l’amministrazione comunale proceda, in via preliminare, alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi:

“Art. 2 comma 1 - La individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell’articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali.

Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2 comma 2 - In sede di individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l’effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 2 comma 3 - Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione”.

Dalla lettura dell’art. 2 è importante evidenziare che questa operazione di individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi è preliminare e funzionale alle attività dello Suap ed attiene alle amministrazioni comunali ma necessita di alcuni provvedimenti regionali: è infatti necessario, in primo luogo, che la regione determini tipologie generali e criteri per l’individuazione, da parte dei comuni, delle aree in oggetto e, in secondo luogo, che la regione stessa introduca una procedura accelerata e semplificata di variante al piano regolatore generale.

Fig. 2 - Armstrong da est

 

Per soddisfare entrambe le esigenze la regione dovrebbe emanare una legge specifica, che lo stesso art. 2 comma 1 del Dpr 447/1998 sembra richiamare, operando come legge-cornice rispetto alla legislazione regionale. In sostanza, sembra prefigurarsi l’opportunità, o addirittura la necessità, di una legge regionale che possa riordinare le norme esistenti e organizzare l’intera materia relativa alle attività produttive.

In assenza di tale norma regionale la stessa Regione Piemonte si è impegnata a favorire l’attivazione ed il funzionamento dei Suap comunali e provinciali (vedi in particolare il Suap della Provincia di Torino e della Città di Torino), in collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le parti economiche e sociali.

Di seguito si riportano alcune delle iniziative attivate dal Suap Regione Piemonte, accessibili anche on line attraverso il sito istituzionale dell’ente; dalla lettura delle azioni attivate, si potrà avere un quadro chiaro del ruolo di promozione e coordinamento che la regione esercita, in stretta sinergia con la rete dei Suap provinciali e comunali:

- relativamente all’informazione e all’assistenza alle imprese che si rivolgono allo sportello comunale si è attivata una banca dati sperimentale contenente un primo nucleo di informazioni, che sarà successivamente integrato con altre informazioni utili all’attività delle imprese;

- l’attività informativa si raccorda con la funzione procedimentale dei Suap, in stretto collegamento con gli enti locali competenti, a supporto dei quali è stato elaborato il documento “indicazioni applicative del Dpr 447/1998” (le linee guida di cui abbiamo parlato), con la finalità di fornire elementi interpretativi della legislazione ed un idoneo livello di uniformità dell’azione amministrativa sul territorio;

- servizio gratuito di informazioni tempestive e selezionate su contributi a fondo perduto, agevolazioni, incentivi e sgravi fiscali a favore delle imprese, con una ricerca guidata on line ed una sezione di “approfondimenti operativi” con l’elenco di tutti i soggetti disponibili a fornire approfondimenti sugli strumenti di finanziamento individuati;

- ricerca/verifica on line delle aree edificabili, urbanizzate o di prevedibile urbanizzazione disponibili sul territorio regionale, facilmente consultabile inserendo la provincia ed il comune di interesse e la destinazione d’uso ipotizzata6;

- una guida alla compatibilità ambientale ed alle procedure di valutazione di impatto ambientale: la Regione Piemonte assume l’approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l’adozione da parte degli enti locali territoriali nell’esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.

L’esempio della Regione Piemonte ci porta anche a riflettere sull’importanza della comunicazione delle azioni intraprese, tanto in termini di diffusione delle informazioni, per rendere accessibili gli strumenti procedurali e finanziari di snellimento ed agevolazione a tutti gli imprenditori presenti sul territorio, quanto in termini di pubblicizzazione dei procedimenti in corso, per consentire a tutti i cittadini di pronunciarsi in merito ad una violazione degli interessi personali e/o pubblici, partecipando anche direttamente alle conferenze di servizio attivate.

Fig. 3 - Armstrong interni

 

In conclusione, è importante ribadire l’importanza delle innovazioni introdotte dal Dpr 447/1998 e della sperimentazione in corso, soprattutto nell’ottica di ricercare modalità operative e strumenti sempre più efficaci per lo snellimento procedurale e la sburocratizzazione della pubblica amministrazione.

È però necessario riflettere sulle esperienze in corso, per pianificare interventi normativi e strutturali integrati ai differenti livelli istituzionali (regione, province, comunità montane, comuni) e sviluppare utili sinergia tra i diversi attori operanti sul territorio (Autorità di bacino, Asl, Arpa, Camera di commercio, associazioni di categoria, ecc.), in vista di impegni, responsabilità ed iniziative sempre più complesse, per favorire un reale sviluppo economico del territorio nel rispetto dell’ambiente e delle comunità locali.

 

 

 

1 Deliberazione n. 3422 - Area generale di coordinamento sviluppo attività settore secondario.

2 L’art. 6 del Dpr 447/1998, così come modificato dal Dpr 440/2000, infatti, dispone che la regione stabilisce i criteri per l’individuazione degli “Impianti a struttura semplice”.

3 In particolare per il territorio agricolo (e per l’equilibrio delle risorse naturali), oggetto di devastanti varianti a macchia di leopardo.

4 Artt. 23, 24 e 25. Nello specifico il comma 2 dell’art. 23 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recita: “nell’ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall’articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali.

L’assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità organizzative di cui all’articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo”.

5 Non bisogna sottovalutare, inoltre, le innovazioni legislative introdotte nei due anni intercorsi dall’entrata in vigore del Dpr 447/1998 con conseguenze rilevanti sulla materia di cui si parla; ci riferiamo al DLgs 18/8/2000, n. 267 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) ed alla legge 24/11/2000, n. 340 (recante disposizioni per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi) che ha introdotto innovazioni di rilievo riguardanti la Conferenza di servizi, strumento essenziale nel procedimento unico di cui al Dpr 447/1998, ed ha imposto (art. 6) l’assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure organizzative idonee a far sì che i tempi del procedimento che transita attraverso lo sportello unico siano sempre rispettati, anche se la situazione da cui si proviene è caratterizzata dal fatto che ogni amministrazione ha - nel sistema tradizionale - suoi procedimenti, suoi termini e sue leggi.

6 Con il preciso obiettivo di ottenere la massima diffusione delle informazioni sulle aree destinate agli usi produttivi, la Regione Piemonte ha commissionato al Csi Piemonte la creazione di un software per la catalogazione e la messa in rete di tali informazioni. La banca dati sulle opportunità localizzative, accessibile via internet a tutti, offre all’imprenditore un primo quadro sulla disponibilità di aree nel territorio interessato; il data base fornisce informazioni primarie di carattere logistico e tecnico (dimensioni dell’area; presenza di servizi quali acqua e luce; distanza dalla rete ferroviaria e/o stradale). La rilevazione delle aree, il caricamento dei dati e la consultazione telematica, sono partiti con una fase di sperimentazione che ha coinvolto la Provincia di Torino per poi essere estesi al resto del territorio regionale.

1. Cantieri Armstrong dal mare (Pozzuoli, Na)

2. Armstrong da est

3. Armstrong interni

 

 

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