Con la Lr 26 del 18 ottobre 2002, “Norme ed incentivi per la
valorizzazione dei centri storici della
Campania e per la catalogazione dei Beni
ambientali di qualità paesistica. Modifiche
alla Legge regionale 19 febbraio 1996, n.
3” la Regione Campania si è dotata, per
la prima volta, di una normativa per la
valorizzazione dei centri storici che,
muovendosi non con lo strumento del vincolo,
ma con quello dell’incentivo, consente di
avviare nei centri antichi un organico piano
di interventi, finalizzati al recupero e
alla rivitalizzazione.
Si muove dalla constatazione che molti degli insediamenti storici della
Campania, soprattutto nelle aree interne,
hanno perduto una propria dimensione
economica e sociale; al progressivo
decremento demografico, ha fatto seguito il
degrado e la manomissione del patrimonio
edilizio e urbanistico, che si era venuto a
configurare nel corso dei secoli a
testimonianza dell’identità
storico-culturale della Campania.
L’obiettivo,
quindi, è quello della valorizzazione dei
centri storici dei tantissimi centri urbani
della Campania, di dimensione media, piccola
e piccolissima, tali da rappresentare una
vera e propria attrazione turistica, così
come ormai da anni avviene per i centri
storici dei comuni delle regioni del centro
Italia, dall’Umbria alla Toscana.
Finalità
della norma
L’obiettivo della normativa urbanistica approvata dal Consiglio
regionale è quella di valorizzare i centri
storici, avviando e perseguendo una politica
di pianificazione ambientale e di recupero
strutturale degli insediamenti urbani di
antico impianto. La norma è rivolta
principalmente al recupero dei centri
storici, dei nuclei antichi e dei quartieri
urbani antichi, ubicati nei comuni con meno
di 40.000 abitanti.
La legge vuole evitare il ripetersi di quei danni che nel passato,
favoriti anche da piani di recupero miopi e
inadeguati, sono stati provocati
all’immagine edilizia e urbanistica, con
materiali e tecniche estranee, spesso in
nome di un progresso tecnologico e poco
sensibile alla memoria storica del passato.
L’obiettivo è, pertanto, quello di
promuovere un’efficace politica di
rivitalizzazione degli insediamenti antichi,
attraverso il recupero degli stessi, non
limitato al solo aspetto fisico, ma esteso
al conferimento di funzioni economiche
valide, in grado di renderlo un contesto
vivo e dinamico, coagulo di interessi
pubblici e privati.
Struttura
del testo
Il testo si compone di 16 articoli ed è suddiviso in tre titoli:
1. conservazione e valorizzazione dei centri storici;
2. incentivi per il restauro, il decoro e l’attintatura delle
facciate di edifici civili di interesse
storico, artistico ed ambientale e delle
cortine dei centri storici della Campania;
3. norme per la catalogazione e pianificazione territoriale.
Lo
strumento: il Piruea
Alla conservazione e valorizzazione dei centri storici i comuni
provvedono attraverso la formazione di programmi
integrati di riqualificazione urbanistica,
edilizia e ambientale (Piruea), ai sensi
della Lr 19 febbraio 1996, n. 3, attuativa
dell’articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
Il Piruea, quindi, rappresenta lo strumento di attuazione della Lr.
Esso è adottato con delibera di Consiglio comunale ed è composto da
“uno studio di fattibilità, articolato
secondo le sue componenti tecniche,
finanziarie e gestionali”, mentre,
“attraverso approfondite analisi storiche,
urbanistiche, architettoniche, paesistiche e
socio-economiche, individuerà le condizioni
attuali del territorio”, prefigurando il
nuovo assetto dello stesso.
Con tale strumento si mira a riattivare un interesse operativo al riuso
dei centri storici, attraverso un progetto
strettamente legato ad un programma di
sviluppo economico dell’intero
insediamento urbano, che vede il nucleo
originario intimamente integrato con quanto
lo circonda e aperto alle interconnessioni
con la realtà che lo avvolge.
La legge, a tal proposito, sottintende un aspetto di fondo: che, nella
formazione dei programmi integrati, le
perimetrazioni a priori degli ambiti antichi
appaiono poco utili ed efficaci. Esse
rischiano di diventare operazioni meramente
topografiche, prive di indirizzo pertinente
e consapevole, e non il. frutto di
un’azione culturale e storiografica,
basata sulla ricerca storica delle origini e
dell’evoluzione dell’insediamento.
I comuni, pertanto, potranno inserire nei programmi integrati “le
esigenze di opere infrastrutturali e di
servizio”, esterne ai centri storici,
“che siano strettamente necessarie alla
loro riqualificazione e conservazione
integrata”.
Dal punto di vista delle procedure, le modifiche apportate alla Lr
3/1996 dovrebbero rendere più agile
l’iter per la formazione del Piruea e per
accedere ai finanziamenti.
I Piruea contengono tutte le indicazioni necessarie per qualificare un
progetto d’intervento esteso a tutte le
componenti architettoniche, paesistiche ed
ambientali.
Gli
oggetti e gli interventi
Dovrà trattarsi di progetti per la conservazione e la valorizzazione
di opere non archeologiche, ubicate in
contesti urbanistici e paesaggistici.
Potranno, ad esempio, essere recuperate le pavimentazioni stradali,
definite le aperture e gli infissi,
installate insegne, restaurati i paramenti
esterni, definiti i colori e individuati gli
spazi per il verde pubblico, le
apparecchiature di servizio ed uso.
La nuova legge consente, inoltre, interventi di restauro, decoro e
tinteggiatura sia delle superfici esterne di
edifici civili di interesse storico,
artistico e ambientale, sia delle cortine
urbane nei centri storici, con l’obiettivo
di ridurre il degrado del patrimonio
edilizio per immobili con più di 50 anni.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere ammessi
soltanto in caso di pericolo per la pubblica
o privata incolumità.
Rimozione
del degrado e delocalizzazione dei
detrattori
Notevole importanza assume, senza dubbio, quanto stabilito dall’art.
8, laddove, per gli immobili che presentano
condizioni di profondo degrado, il
comune impone ai proprietari o possessori
degli stessi di provvedere all’esecuzione
dei lavori necessari per ripristinarne
l’aspetto originario. In caso di
inadempienza sarà il comune stesso a
provvedere d’ufficio, ponendo a carico
degli interessati la somma occorrente per
gli interventi.
Il comune può anche imporre ai soggetti destinatari del finanziamento
a provvedere all’esecuzione dei lavori di
restauro e ristrutturazione.
La Lr, all’art. 9, stabilisce un fondo di rotazione per la
concessione dei contributi cui accedono i
comuni per le anticipazioni finanziarie
occorrenti per le spese derivanti, se
necessario, da una esecuzione d’ufficio.
Altro aspetto importante è la previsione di incentivi per la
delocalizzazione di attività costituenti detrattori
ambientali, ossia funzioni non
compatibili con le finalità dei programmi
integrati, in idonee zone omogenee dello
strumento urbanistico vigente.
La Giunta regionale dovrà emanare un regolamento attuativo per
la disciplina di dettaglio della nuova
normativa.
Il
piano del colore per l’edilizia storica
Per la prima volta in Campania, viene affrontata la tematica del colore
nei centri antichi, con riferimento al piano
del colore per l’edilizia storica, la
cui dotazione è obbligatoria per quei
comuni che intendono fruire dei contributi
finanziari previsti dalla legge.
Il titolo II della legge “Incentivi per il restauro. Il decoro e l’attintatura
delle facciate di edifici civili di
interesse storico, artistico ed ambientale e
delle cortine dei Centri Storici della
Campania” si pone, infatti, l’obiettivo
di promuovere interventi atti a ridurre il
degrado e l’incuria negli insediamenti
antichi della Campania, mediante la
concessione di incentivi finanziari.
Nei comuni che si doteranno di un apposito piano colore per
l’edilizia storica gli enti pubblici, i
soggetti privati, anche costituiti in
consorzio, proprietari, possessori e
detentori dei beni immobili di interesse
storico, artistico e ambientale, saranno
destinatari delle risorse regionali, eccetto
le società finanziarie o immobiliari e
degli istituti bancari o assicurativi.
Sarà, dunque, possibile estendere i benefici della legge anche ai
privati che effettueranno l’attintatura
delle facciate degli edifici di riconosciuto
valore storico, artistico ed architettonico.
Viene, in tal modo, previsto il
coinvolgimento dei capitali privati per la
valorizzazione dei centri storici.
Questo fa sì che gli interventi siano attuati sulla base di un quadro
programmatico generale, che dia omogeneità
all’azione di riqualificazione delle
superfici esterne degli ambiti di interesse
storico e monumentale.
I comuni, quindi, dovranno dotarsi di un piano del colore, che
dovrà stabilire, con apposito manuale, le
regole di natura tecnico-scientifica cui
attenersi nella realizzazione degli
interventi previsti dalla legge in
questione.
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1 - Aerfer veduta |
Per
quanto riguarda le categorie di opere
finanziabili appare evidente che
l’intervento non deve esaurirsi
semplicisticamente in una ravvivata di
colore alle facciate degli edifici, bensì
devono essere analizzate e studiate le
tecniche antiche di esecuzione delle opere,
della tessitura dei materiali, della
realizzazione degli intonaci e degli
infissi, per trovare rimedi al loro
invecchiamento e deterioramento, con
particolare attenzione ai valori
tradizionali e alla capacità di
ripristinare l’originario aspetto degli
immobili, senza provocare ulteriori danni.
Catalogazione
e classificazione degli insediamenti
I comuni, per attingere ai fondi, hanno l’obbligo di catalogare e
classificare i loro insediamenti. La
regione, infatti, in attuazione del DLgs
112/1998, si doterà di un apposito catalogo
del patrimonio di interesse storico,
artistico ed architettonico.
Come centri storici vengono individuati “quegli impianti urbanistici
o agglomerati insediativi urbani che sono
stati centri di cultura locale o di
produzione artistica e, che accanto a
testimonianze di cultura materiale,
contengono opere d’arte entro il contesto
storico e paesaggistico”.
Per nuclei antichi si intendono gli insediamenti extraurbani minori,
come casali, masserie, casini di caccia,
conventi, abbazie, fortificazioni, connessi
allo sviluppo storico di un insediamento
maggiore o di un sistema insediativo
territoriale. Sono identificati come
quartieri urbani antichi, frammenti o parti
di insediamenti urbani sopravvissuti alla
distruzione o a profonde modificazioni dei
rispettivi centri abitati, che, pur non
possedendo autonomia funzionale, conservano
valore storico-documentale e connotati di
carattere artistico-ambientale.
L’elenco
degli insediamenti
Ai fini dell’applicazione della legge, la Giunta regionale approva
l’elenco degli insediamenti, individuati,
sulla base dei criteri stabiliti dalla legge
medesima, attraverso il censimento e la
classificazione degli stessi. Definisce
anche le specifiche peculiarità storiche,
artistiche e ambientali, che portano al
riconoscimento di centro storico di
particolare pregio.
Il
catalogo dei beni ambientali
Particolare rilevanza assume l’art. 13, che introduce la
catalogazione del patrimonio immobiliare di
interesse storico-artistico e dei beni
ambientali, per il cui svolgimento sono
previsti incentivi finanziari.
La Lr, con tale norma, dà attuazione a quanto previsto dal punto 2
dell’accordo tra il Ministero per i beni e
le attività culturali e le regioni del 19
aprile 2001, istituendo il catalogo dei Beni
paesistici e ambientali, del quale fanno
parte tutti i beni individuati dall’art.
146 del DLgs 490/1999.
La Lr demanda alle province, ai comuni e alle comunità montane il
compito di compilare il detto catalogo
dei beni ambientali.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta
regionale adotta un regolamento per la
disciplina e la valorizzazione dei beni
catalogati.
La Giunta regionale definirà una scheda di rilevamento uniforme per
tutti i comuni, sul modello indicato dalla
scheda di catalogazione urbanistica,
ambientale, architettonica e di bene
storico-artistico, elaborata dall’ufficio
centrale di catalogazione del Ministero per
i beni e le attività culturali. I dati
raccolti a seguito della catalogazione
confluiranno nel centro di catalogazione e
documentazione della Regione Campania.
Linee
guida per la pianificazione territoriale e
urbanistica
La legge sui centri storici, approvata il 25/9/2002, ha consentito alla
regione, con quanto previsto all’art. 14,
di dotarsi anche delle linee guida per la
pianificazione territoriale urbanistica, di
cui la Campania non si era ancora dotata, in
attesa della entrata in vigore di una legge
complessiva di riordino in tema di governo
del territorio.
Con l’art. 14 la Lr demanda alla Giunta regionale della Campania il
compito di approvare le linee guida della
pianificazione regionale. Il provvedimento
completa, in qualche modo, le norme sui
centri storici, anche se si cambia
completamente scala territoriale di
riferimento.
La Giunta regionale della Campania ha approvato le linee guida per i
piani paesistici. Si tratta dei principi
programmatori cui dovranno riferirsi le
province per pianificare. Tali linee guida,
oltre a regolare l’espletamento delle
funzioni pianificatorie di province e
comuni, nonché gli atti di coordinamento
tecnico e le direttive disciplinanti
l’esercizio delle funzioni delegate,
dettano gli indirizzi per la salvaguardia
dei valori paesistici e ambientali.
Le linee guida contengono i principi programmatori cui si dovranno
riferire le province per pianificare; esse
consentiranno, quindi, alle cinque province
campane di varare i rispettivi piani
territoriali di coordinamento.
Il piano territoriale regionale campano è finalizzato alla
sostituzione degli attuali 14 piani
territoriali paesistici vigenti e del piano
urbanistico territoriale della penisola
sorrentino-amalfitana.
Una volta approvati dalla regione avranno l’efficacia richiesta
dall’art. 57 del DLgs 112/1998.
Si tratta di una conseguenza di quanto stabilito dall’accordo
stipulato il 19/4/2001, tra il Ministero dei
beni e le attività culturali, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano,
sull’esercizio dei poteri in materia di
paesaggio.
Tale provvedimento, in definitiva, nasce come risposta alle richieste
del Ministero dei beni culturali e consentirà
alla regione di accedere a 24 milioni di
fondi Por 2000-2006. L’individuazione dei
piani paesistici è, infatti, condizione
necessaria per accedere alla cosiddetta premialità
dei Por, cioè ad una sorta di fondi
premio erogati per il raggiungimento di
determinati target.
In particolare, il provvedimento in esame ha consentito alla Regione
Campania di soddisfare l’indicatore A7
(Approvazione di strumenti attuativi per la
pianificazione territoriale e paesistica di
cui al testo unico 490/1999), di cui al
documento “Qcs Obiettivi 1 2000-2006 -
Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva
di premialità del 6%” del Ministero
dell’economia e delle finanze, recante la
data del 19 aprile 2001 e modificato il 14
marzo 2002.
L’escamotage dei piani paesistici nella legge per la valorizzazione
dei centri storici consente, in definitiva,
alla Regione Campania di intascare i 24 mln
di euro di fondi premialità Por
2000-2006.
Le risorse che la legge mette a disposizione per la prima annualità
ammontano a 5 milioni di euro; i contributi
verranno assegnati con priorità ai comuni
con popolazione inferiore ai 40.000
abitanti.
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1 - Aerfer distrutta
dai tedeschi |
Alcune
valutazioni conclusive
Sul piano politico, l’attuazione della legge sui centri
storici, per l’assessore Di Lello,
“assume una grandissima importanza,
considerato che intorno ad essa si è
ritrovata l’intesa tra maggioranza ed
opposizione, attribuendo un valore normativo
a quelle linee guida che la Giunta regionale
aveva già predisposto, al fine di
raggiungere obiettivo già fissato
dall’Unione europea della premialità che
porterà alla nostra regione un
finanziamento di 24.000.000 euro.
Si tratta di una legge di grande spessore per i nostri comuni, sulla
stessa scia della legge 19/2001, in attesa
delle norme sul governo del territorio, per
completare il percorso di una complessiva
riforma legislativa nell’intento di
coniugare le esigenze della tutela con
quelle dello sviluppo”.
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1. Aerfer veduta
2. Aerfer distrutta dai tedeschi
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