Sportello quesiti
Dei comportamenti della Commissione edilizia integrata
"In un comune dove è stata soppressa la Commissione edilizia e, quindi, rimane solo la Commissione edilizia ambientale, premesso che il regolamento edilizio nulla dice circa la funzione della Commissione ambientale, la stessa può esprimere parere negativo senza motivazione? Se deve esprimere la motivazione quale legge o altro lo impone? La stessa può rinviare all’Ufficio tecnico comunale affinchè verifichi lo stato dei luoghi senza esprimersi o motivare la verifica?". Gerardo Aniello Rocco - Sindaco di Futani (Sa)
Anzitutto va sottolineato che in Campania la disciplina delle funzioni demandate alla Commissione edilizia integrata è dettata principalmente dalla Lr 23/2/1982, n. 10, il cui allegato detta le "direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai comuni con legge 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei Beni ambientali". Con specifico riferimento al quesito proposto, poi, non appare consentito alla Cei di esprimere "parere negativo senza motivazione", in quanto è proprio la natura di tale parere - avente la funzione di offrire all’organo competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica "ponderati elementi di giudizio" (Tar Puglia, sezione. II, sentenza n. 1144 del 22/11/1994) - ad imporre che lo stesso sia corredato dalle valutazioni compiute dall’organo consultivo. Tale obbligo, chiaramente, non sussiste nella differente ipotesi in cui la Cei chieda all’Utc di svolgere determinati accertamenti, atteso che detta richiesta, di per sé, ha natura meramente interlocutoria, ed è evidentemente dettata dall’esigenza dell’organo consultivo di approfondire la propria analisi.
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